Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4790 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11303/2021 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Valle

Alessandra, n. 30/M presso lo studio dell’Avvocato Roberto Perghem e

rappresentato e difeso dagli Avvocati Monica Bellon e Michela Bellon

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso

Salvini, 55 presso lo studio dell’Avvocato Paolo De Sanctis Mangelli

che la rappresenta e difende con l’Avvocato David Biasetti per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA

DI BOLZANO, n. 24/2021 depositato il 16/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2022 dal Cons. Scalia Laura.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M. propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha confermato il provvedimento impugnato, adottato dal Tribunale di Bolzano il 15 luglio 2020 in un giudizio introdotto con ricorso ex art. 337-bis c.c., da M.D., che con S. aveva intrattenuto dal 2006 all’agosto 2019 una relazione more uxorio dalla quale erano nate, rispettivamente, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), le due figlie, A. e L..

In precedenza, il medesimo tribunale, adito in via d’urgenza dalla signora M.D., con ordinanza in data 18 marzo 2020, aveva provveduto in ordine al regime di visita e mantenimento delle minori, stabilendone l’affido congiunto a padre e madre, e la collocazione a settimane alterne presso i genitori, con assegnazione della casa familiare al padre e fissazione a suo carico di un contributo perequativo per il mantenimento ordinario, pari ad Euro 200,00 mensili, in favore di ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie poste in capo ad entrambi i genitori.

La corte di merito, nel confermare in sede di reclamo il provvedimento del 15 luglio 2020: ha affidato le minori, in regime condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre; ha stabilito il diritto del padre di tenere con sé le figlie durante la settimana ed i tempi delle vacanze scolastiche delle minori da trascorrere presso ciascun genitore; ha disposto l’assegnazione della casa familiare al padre, con obbligo del padre di versare alla madre, per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, la somma mensile di Euro 500,00; ha stabilito il concorso di ciascun genitore alle spese straordinarie per le figlie, nella misura del 60% quanto al padre e del 40% quanto alla madre.

Resiste con controricorso M.D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. e dell’art. 8Cedu in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, nel valutare l’interesse delle figlie a mantenere la regolamentazione del loro collocamento presso i genitori nei termini di cui al provvedimento impugnato o, invece, a ripristinare la diversa disciplina di cui all’ordinanza adottata in via provvisoria del Tribunale di Bolzano in data 18 marzo 2020 – che prevedeva un collocamento paritario, a settimane alterne, presso l’uno e l’altro genitore – aveva erroneamente mantenuto la distribuzione dei periodi tra gli affidatari nei termini più stretti di cui all’impugnato provvedimento del luglio 2020.

Era così stato limitato il diritto del padre ad una significativa e piena relazione con le minori, rispettosa dei principi dell’affido condiviso e della bigenitorialità, invece preservata dalla regolamentazione assunta in via provvisoria.

Quest’ultima disciplina aveva peraltro già trovato una propria positiva attuazione al venir meno della convivenza di coppia, in ragione della vicinanza delle abitazioni dei due genitori.

I giudici del reclamo avevano deciso sulla collocazione prevalente delle figlie presso la madre, confermando la decisione del primo giudice del luglio 2020, in ragione della indimostrata evidenza che costei durante la convivenza more uxorio si fosse occupata in misura maggiore delle minori e che il padre, invece, “durante il periodo COVID”, le avrebbe spesso lasciate da sole.

Tanto era avvenuto in ragione dei contenuti di un file audio allegato all’ultima memoria conclusionale da controparte e su cui il ricorrente non aveva potuto prendere posizione.

La voce registrata era comunque solo quella della signora M. senza che si capisse con chi la stessa si trovasse a parlare; il ricorrente avrebbe poi potuto spiegare che il proprio luogo di lavoro si trovava presso l’abitazione familiare e che egli, pertanto, anche quando lavorava, si sarebbe sempre trovato vicino alle figlie.

L’assunta determinazione avrebbe comportato il rischio di troncare le relazioni familiari tra le figlie in tenera età ed il padre, nella inosservanza dei principi affermati dalla Corte Edu, da questa Corte di cassazione, dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia sottoscritta a New York il 20/11/1989, esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991, e della Carta di Nizza – ora parte del Trattato di Lisbona -, dalle sanzioni della Corte di Strasburgo all’Italia per violazione dell’art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (rispetto alla vita familiare) e dalle condanne irrogate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo all’Italia per non aver consentito lo sviluppo di una vita affettiva ai padri separati.

2. Nell’esame del motivo non si ignora l’esistenza, all’interno di questa stessa Sezione, dell’indirizzo (da ultimo, cfr., Cass. 11/01/2022, n. 614, in una ipotesi di separazione personale; così ancora, Cass. 11/11/2021, n. 33609; Cass. 11/11/2021, n. 33612) che vuole la non ricorribilità in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, dei provvedimenti che abbiano statuito sui tempi di permanenza presso genitori e sul diritto di visita del figlio minore, ritenendo che debba invece lasciarsi margine alla indicata ricorribilità là dove, come nella fattispecie in esame, si deduca l’esistenza di una violazione del diritto alla bigenitorialità, leso dalle modalità di collocamento che nel loro concreto estrinsecarsi si rivelino portatrici di restrizioni all’esercizio del genitore.

Esclusa quindi l’inammissibilità del ricorso per erronea individuazione dello strumento di tutela, il motivo è ancora inammissibile per sua non perspicuità e conducenza, esponendosi, pure, nei termini di seguito precisati, ad un giudizio di sua infondatezza.

2.1. Il motivo è inammissibile, infatti, urtando con scelte discrezionali e di fatto rimesse al giudice del merito nel dare composizione ad un sistema di frequentazione tra genitori e figli, in un quadro di affidamento condiviso e di tempi di collocamento sostanzialmente paritetici, che resta segnato dalla individuazione del genitore di riferimento a gestire la quotidianità degli impegni e le esigenze dei figli minori, per un percorso teso a privilegiare la determinazione di un loro stabile ambiente di vita.

La disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l’altro, e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell’educazione meriti conferma, ma dall’attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l’individuazione di un ambiente di vita e riferimento.

In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore, con divieto di restrizioni al relativo esercizio, destinate ad assumere, anche, rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto, riconoscimento e tutela.

I giudici del reclamo valorizzano così la preferibilità del regime di collocazione e permanenza delle figlie presso i due genitori nella disciplina individuata nel provvedimento davanti a loro impugnato -quello, quindi, adottato dal Tribunale di Bolzano il 15 luglio 2020 e non più quello in via d’urgenza pronunciato dal medesimo giudice il 18 marzo 2020 – che, diretto a fissare i fine settimana di permanenza presso ciascun genitore, non è più propositivo di una collocazione a settimane alterne tra padre e madre, con reiterazione di quello che era stato il modello osservato nei primi tempi della cessazione della convivenza tra i genitori.

Tanto avviene, per i giudici della corte d’appello, avuto riguardo alla migliore organizzazione delle attività del padre, lavoratore autonomo, e delle esigenze delle figlie, non comportando il sistema prescelto un sensibile cambio delle abitudini di vita di queste ultime, rispetto alle quali la soluzione valorizzata serve ad individuare l’ambiente principale di vita.

Il motivo ha indubbie ricadute nel merito introducendo, la di là delle dedotte violazioni di legge, una rilettura delle evidenze fattuali, composte dai giudici del reclamo nel debito rapporto tra motivi e deduzioni di parte e contenuto del provvedimento impugnato.

2.2. Il motivo è comunque infondato là dove deduce la violazione dell’art. 337- ter c.c. e del principio della bigenitorialità.

La regolamentazione della permanenza e frequentazione tra genitori e figlie minori, così come concretamente fissata nel provvedimento impugnato, si traduce, infatti, in un collocamento sostanzialmente paritetico presso i due genitori, come correttamente rileva la stessa corte territoriale.

Vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell’interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652).

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erroneità e contraddittorietà della motivazione, la mancata ammissione dei capitoli di prova orale e l’illegittima compromissione del diritto di difesa e di prova del reclamante oltre che la carenza istruttoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non necessario assumere le prove del reclamante al fine di formulare il giudizio sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare i figli ed avrebbe dovuto escludersi l’automatismo, cui invece la corte territoriale era ricorsa, nell’adozione dell’impugnato provvedimento, pur nelle contestate lacune istruttorie.

La nuova regolamentazione avrebbe comportato un drastico mutamento dei rapporti padre/figlie ed un improvviso distacco delle minori dal padre e le avrebbe private della stabile consuetudine di vita e delle salde relazioni affettive con il genitore ed il suo ambiente sociale e familiare, con pregiudizio del preminente interesse alla loro crescita serena ed armoniosa.

3.1. Il motivo è inammissibile perché versato in fatto.

3.2. In ogni caso la proposta critica resta assorbita, nei suoi contenuti, dalle ragioni indicate sub n. 2 sulla non capacità della regolamentazione in concreto adottata, in punto di collocamento e visita delle minori, ad incidere sul diritto alla bigenitorialità, comunque declinato.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,148,316-bis e 337-ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e apparenza di motivazione.

La Corte d’Appello di Trento-Sezione distaccata di Bolzano nel rideterminare l’assegno di mantenimento a carico del padre ed a favore delle minori nell’ammontare di 350,00 Euro mensili, e nel confermare la ripartizione delle spese straordinarie al 60% in capo al padre ed al 40% in capo alla madre, non aveva fatto alcun riferimento alle attuali e concrete esigenze di vita delle minori e non aveva operato una valutazione comparativa dei redditi concreti e reali dei due coniugi.

I giudici del reclamo avevano svolto, piuttosto, considerazioni astratte che, prescindendo dagli effettivi e documentati oneri esistenti in capo alle parti (il rateo di mutuo mensile gravante sul padre per l’importo di Euro 1.721,00 con durata fino al 2041 non contestato ex adverso), avrebbero ipotizzato situazioni di gran lunga differenti dalla realtà, là dove avevano ritenuto la possibilità per il padre di ottenere un rateo mensile di mutuo del più limitato importo di Euro 750,00, quale esito di una operazione di surroga che, nel sortito effetto di “diluire” nel tempo il debito restitutorio, non avrebbe tenuto conto del fatto che il mutuatario, il quale aveva contratto un mutuo fino al 2041, epoca in cui avrebbe raggiunto l’età di sessantacinque anni, avrebbe dovuto, altrimenti, toccare l’impossibile età di cento anni.

La conferma del riparto delle spese straordinarie era poi avvenuto con motivazione apodittica.

4.1. Il motivo è infondato perché la corte di merito dà applicazione ai criteri di cui all’art. 337-quater c.c., raccordando gli esiti delle valutazione svolte sui redditi dei due genitori, con i tempi di permanenza presso di loro delle figlie e perché la portata critica comprende profili di contestazione in cui non rientrano, se non per apodittico e non puntuale loro richiamo, le esigenze delle minori.

4.2. Il sindacato che si sollecita a questa Corte è comunque, in modo inammissibile, di merito sia per i contenuti relativi all’ammontare delle rate di mutuo, nella possibilità di una loro rinegoziazione alle condizioni date, sia per la misura del contributo alle spese straordinarie.

Rispetto ai contenuti da ultimo indicati, più puntualmente, fermo il principio secondo il quale, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. 19/11/2021, n. 35710), ogni ulteriore proposta censura si rivela, ancora una volta, di squisito merito.

5. In via conclusiva il ricorso è infondato e va rigettato.

Spese compensate nell’apprezzata peculiarità della fattispecie in esame.

Contributo esente e dati oscurati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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