Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4790 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4790 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 01/03/2018

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
BUDA SALVATORE s.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore

p.t., rapp. e di?. dall’avv. Giovanni Magnano, elett. dom. presso lo

RG 1014/2017- g.est. m. rro

Pag. 1 di 6

studio dell’avv. Giuseppe Mattei, in Roma, via Orazio n.31, come da
procura in calce all’atto
-ricorrenteContro

persona del curatore fall. p.t.
ROCCUZZO DAVIDE
GAROFALO SEBASTIANO
-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Catania 5.12.2016, n.
1828/2016, in R.G. 1071/2016;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. BUDA SALVATORE s.r.I., in liquidazione, impugna la sentenza
App. Catania 5.12.2016, n. 1828/2016, in R.G. 1071/2016, con cui è
stato rigettato il suo reclamo proposto ex art.18 I.f. avverso la
sentenza Trib. Caltagirone 26.7.2016, n.841/2015 dichiarativa del

RG 1014/2017- g.est. m.

Pag. 2 di 6

FALLIMENTO BUDA SALVATORE s.r.I., in liquidazione, in

fallimento sociale e resa su istanza dei creditori di cui in epigrafe, a
seguito della contestuale pronuncia di inammissibilità della proposta di
concordato preventivo;
2.1a corte di appello ha riconosciuto in primo luogo la infondatezza
della complessiva doglianza, in punto di violazione del diritto di difesa,

domanda di concordato, benché non seguito da udienza di
convocazione, non impediva al tribunale di apprezzare le domande di
fallimento in precedenza depositate dai creditori e alla società stessa
di prendere posizione sia sui rilievi critici formulati dall’ufficio sia
sull’evoluzione della propria situazione, ai sensi dell’art.162 I.f., già
rispettato con la fissazione di precedenti udienze; in secondo luogo,
quanto alle spese del procedimento, nessun vizio diretto poteva
sorgere dall’imposizione iniziale del tribunale di una cauzione in sede
di concordato prenotativo, per quanto non prevista, essendo poi la
pronuncia refluita in un provvedimento finale concessivo ai sensi
dell’art.161 I.f. e tuttavia dovendo calcolarsi le spese finali come
deduzione dall’attivo residuo rispetto a quello impegnato per i
pagamenti ai creditori nelle percentuali indicate; era dunque
giustificata la conclusione negativa per via di una prededuzione di
procedura (dal commissario giudiziale a quello liquidatore), non
sufficientemente ricompresa nei circa 90.000 euro della domanda o nei
92.000 del calcolo previsionale; ne derivava l’infattibilità giuridica del
concordato, per difetto di indicazione analitica delle voci passive di
spesa rispetto alla loro copertura;
3. con il ricorso si deduce, in quattro motivi, l’erroneità della
sentenza, ove essa ha: a) nella sostanza giustificato la fissazione di un
fondo spese anche nella fase prenotativa, misura non prevista dalla
legge; b) determinato un fondo spese calcolato sulle necessità anche
della fase liquidatoria ed escludendo pregiudizialmente il possibile
soccorso di risorse esterne; c) esteso alla fattibilità economica il proprio
RG 1014/2017- g.est. m

Pag. 3 di 6

posto che il termine assegnato da ultimo alla società per integrare la

giudizio; d) omesso di pronunciare su due motivi di reclamo attinenti
al contestato valore di un immobile ceduto in concordato e alla
solvibilità del suo conduttore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

il primo motivo è inammissibile, per carenza di interesse,

posto che la fissazione del fondo spese, disposta dal tribunale in sede di
assunzione dei provvedimenti a seguito della domanda di concordato con
riserva di cui all’art.161 co.6 I.f., non ha avuto alcuna conseguenza sul
definitivo decreto adottato ex art.162 I.f., formato su altre cause e tanto
più che i versamenti interinali eseguiti dalla parte sono stati conteggiati
nella determinazione delle spese necessarie all’intera procedura e alla
parte comunque era stato concesso il termine per sciogliere la riserva;
2.

il secondo e il terzo motivo, da trattare in via congiunta per

connessione, sono inammissibili, poiché la corte, con apprezzamento di
fatto non suscettibile di rimeditazione in questa sede, non ha imperniato
la propria decisione determinando già il fondo spese né ha collegato la
misura di esso con estensione anche ai costi del commissario liquidatore,
ma ha ricostruito l’attivo, ai valori di stima della parte, in modo da
confrontarlo con le spese certe di tutta la procedura, ivi incluse quelle
della fase di liquidazione, concludendo infine per la loro certa
insufficienza, intaccando esse, a causa di un supero di prededuzione, lo
stesso pagamento ai creditori, altro non prevedendo il piano; stante la
natura liquidatoria del concordato proposto e l’assenza, allo stato e nel
piano, di altre fonti di liquidità, il giudizio che ne è seguito attiene dunque
alla stessa fattibilità di pagamento delle poste passive che la società
avrebbe incontrato, secondo una valutazione che è di stretta inerenza del
tribunale;

RG 1014/2017- g.est. m

ro

Pag. 4 di 6

Considerato che:

3.

può invero ripetersi che «l’esplicito riferimento alla causa

concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un
controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneità ad
assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto
soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di

concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità,
che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in
rapporto ai fini pratici che il concordato persegue. Difatti non può esser
predicato il primo concetto (il “controllo circa l’effettiva realizzabilità della
causa concreta”) se non attraverso l’estensione al di là del mero riscontro
di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto
attestato da un generico riferimento all’attuabilità del programma. … Il
giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di
fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la
differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a
questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa
come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili,
non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa
come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti
nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del
piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in
riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare
la crisi. Tanto vuol dire non solo che non è vero che il controllo di fattibilità
economica, per usare l’espressione fin qui impiegata, sia in sé vietato (v.
Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che,
nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta
concordataria ove totalmente implausibile. E’ difatti riservata ai creditori
solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto
all’alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica

RG 1014/2017- g.est. mfefro

Pag. 5 di 6

fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del

realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di
essi.» (Cass. 9061/2017);
4.

il quarto motivo è inammissibile, posto che le citate doglianze

erano state dichiarate assorbite dalla corte di merito e se ne sarebbe
riaperta la disamina solo ove non avesse assunto valore pregiudiziale la

5.

il ricorso dichiara inammissibile il ricorso.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.
il Presidente
dott. Piet

ni e

conclusione raggiunta su altri motivi;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA