Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 479 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 09/02/2016, dep.11/01/2017),  n. 479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12559-2010 proposto da:

AMICIZIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’, C.F.

(OMISSIS), già COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ AMICIZIA COOP.

S.C.A.R.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, e da

ultimo in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLETTA GATTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale mandatario

della SCCI SPA;

– intimato –

Nonchè da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AMICIZIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ C.F. (OMISSIS),

già COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ AMICIZIA COOP. S.C.A.R.L., in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLETTA GATTI, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 891/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/11/2009 R.G.N. 269/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato GATTI NICOLETTA;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lodi ha annullato la cartella esattoriale con cui era stato ingiunto alla Cooperativa Sociale Solidarietà e Amicizia a r.l. di versare all’INPS una somma a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive per il periodo agosto 1999- febbraio 2001, dichiarando l’inesistenza dei relativi crediti.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 6/11/2009, in riforma della pronunzia impugnata, ha dichiarato la sussistenza del credito dell’INPS per contributi omessi, cui vanno aggiunti solo gli interessi di mora e non le somme pretese a titolo di sanzioni.

Per la cassazione della sentenza la Amicizia Società Cooperativa sociale propone ricorso sulla base di un motivo ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

L’INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

La società Cooperativa ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1826, art. 49 e del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 6 e della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 2 sostenendo che non vi è alcun dato normativo che in materia di regime contributivo agevolato per le cooperative sociali che svolgano lavori assistenziali faccia riferimento alle singole province di appartenenza dei lavoratori; che l’ambito territoriale individuato dal decreto ministeriale non deve necessariamente coincidere con quello di una singola provincia e che il D.M. 13 marzo 1992 relativo alla provincia di Milano è stato pubblicato prima che dalla stessa si scorporasse il territorio che ha poi costituito la provincia di Lodi; che il relativo ambito territoriale individuato dal suddetto provvedimento potrà essere modificato solo da un altro decreto ministeriale, non potendo in alcun modo incidere sulla misura degli obblighi contributivi un decreto legislativo istitutivo di una nuova provincia emanato per assecondare esigenze del tutto autonome e diverse.

2. Con il ricorso incidentale l’INPS lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218, poichè la Corte distrettuale ha argomentato che sono dovuti all’INPS solo i contributi e non le sanzioni, avendo erroneamente ritenuto che la peculiarità della vicenda legata alla esistenza di un provvedimento ministeriale riguardante una provincia da cui ne è stata scorporata un’altra costituisce sicuramente oggettiva incertezza interpretativa relativamente alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218, e che la Corte ha applicato la disposizione di cui si tratta senza neppure indicare l’esistenza di un contrasto di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, ritenendo, comunque, che l’esistenza in sè del decreto ministeriale adottato per la provincia di Milano da cui, dopo pochissimi giorni dall’emanazione del provvedimento amministrativo, si è scorporato parte del territorio che è andato a costituire la nuova provincia di Lodi abbia ingenerato incertezza meritevole di applicazione della norma denunciata.

3. I motivi articolati nel ricorso principale ed in quello incidentale sono entrambi infondati.

Quanto al primo, va sottolineato che anche se non vi siano espressi riferimenti normativi alla provincia quale ambito territoriale al quale debba essere ancorato il decreto ministeriale di cui si tratta, non vi sono ostacoli alla possibilità per l’autorità amministrativa di fare coincidere “la limitata zona del territorio nazionale”, destinataria del provvedimento da adottare in base alle leggi in materia, con la provincia. Per la qual cosa, come rettamente sottolineato dalla Corte di merito, l’autorità amministrativa aveva la facoltà di individuare una determinata zona territoriale secondo vari parametri; e, quindi, il territorio preso in considerazione è soltanto quello che rientra nel territorio di Milano, al quale il D.M. si riferisce e non quello che, anche se in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento amministrativo, è andato a costituire la provincia di Lodi. In caso contrario, si verrebbe a sovvertire la realtà geografico-amministrativa, poichè un determinato comune sarebbe collegato a Lodi per gli aspetti politico-organizzativi e a Milano per quelli di carattere previdenziale. Pertanto, argomentando correttamente dal punto di vista logico-giuridico, la Corte distrettuale ha ritenuto che non può negarsi validità al decreto che ha disposto solo per la Provincia di Milano, pur se quando il provvedimento ministeriale è stato adottato, in essa fosse compreso anche il territorio che ha poi costituito la provincia di Lodi.

Quanto al motivo articolato nel ricorso incidentale, si osserva che sussiste nella fattispecie un contrasto di orientamenti giurisprudenziali da cui deriva una oggettiva incertezza in ordine al soggetto chiamato ad adempiere all’obbligo contributivo; per tale motivo la Corte di Appello ha reputato che la peculiarità della vicenda, legata alla esistenza di un provvedimento ministeriale che riguarda una provincia da cui è stata scorporata un’altra conduca a considerare non dovute le sanzioni. Ciò, conformemente agli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, in base ai quali “Ai fini dell’applicazione in sede processuale del D.L. n. 536 del 1987, art. 4, lett. b), convertito nella L. n. 48 del 1998 – che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile nell’ipotesi in cui l’omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa-7… si deve considerare che essendo le suddette incertezze da qualificare…. come parte integrante della fattispecie costitutiva dell’obbligo di pagare la sanzione in misura agevolata, il giudice deve valutare se all’epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti” (cfr., Cass. n. 331/2002). E nel caso di specie, per quanto innanzi esposto, non si può revocare in dubbio che esistesse un contrasto sulla interpretazione ed applicazione del D.M. di cui si tratta.

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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