Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4789 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4789 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 21265-2011 proposto da:
BALLESTIN ARTEMIO BLLRTM54L01E507j sia in proprio che
quale amministratore e legale rappresentante della Autocarrozzeria
Artemio Sas, elettivamente domiciliato in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 37 > presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO RIGONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FILIBERTO VIANI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del procuratore
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende, giusta procura

Data pubblicazione: 28/02/2014

speciale alle liti per atto Notaio Lorenzo Stucchi di Lodi, in data
30.3.2010, n. rep. 176394/62949, che viene allegata in atti;

– contraricorrente contro

Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato
MARIO SANINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGINO MONTARSOLO, giusta procura speciale a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controrícorrente e ricorrente incidentale contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona del procuratore
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale alle liti per atto Notaio Lorenzo Stucchi di Lodi, in data
30.3.2010, n. rep. 176394/62949, che viene allegata in atti;

– controricorrente al ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 969/2010 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 3/5/2010, depositata il 13/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giancarlo Rigoni (per delega avv.
Filiberto Viani), che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi (per delega
avv. Giuseppe Ciliberti) che si riporta ai motivi del controricorso;
Ric. 2011 n. 21265 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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SOCIETÀ AMAIE SPA 00399050087, in persona dell’Amministratore

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Gianpaolo Ruggiero (per delega avv. Mario Sanino), che si riporta agli
scritti.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.

pubblico ministero e notificata à difensori delle parti:
«1. — Artemio Ballestin, in proprio e quale 1.r. della Autocarrozzeria
Artemio s.a.s., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata, con la quale, rigettate le impugnazioni dispiegate, è stata
confermata la sentenza n. 14/07 del tribunale di Sanremo, di rigetto
della sua domanda di risarcimento dei danni patiti per numerosi
episodi franosi, dispiegata nei confronti della AAMAIE — poi AMATE
spa — e con la chiamata in garanzia della Assicurazioni Generali spa.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi dichiarato
inammissibile, per quanto appresso indicato.
3. — Il ricorrente sviluppa due motivi e: con un primo (rubricato
“omessa — insufficiente contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. violazione ed
errata applicazione dell’art. 116 c.p.c.”), pare lamentare l’avvenuta
esclusione del nesso causale tra fatti illeciti ed evento dannoso; con un
secondo (rubricato “omessa radicale esame di altro punto decisivo
della controversia — omessa conseguente motivazione ed in parte
contraddittoria motivazione, con violazione a quanto dispone l’art. 360
n. 5 c.p.c. — in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.”), pare
lamentare la mancata considerazione di “ulteriori elementi probatori
… per dimostrare l’esistenza … del rapporto fatto-evento”, nonché
Ric. 2011 n. 21265 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al

”l’errata interpretazione del c.d. fatto notorio” e “l’errata valutazione
della prova presuntiva”; in entrambi i casi riservandosi di illustrare
meglio, con eventuale memoria, le riflessioni e le considerazioni già
evidenziati al giudice di merito.
4. — Dal canto suo, la controricorrente AMATE eccepisce in primo

per poi confutarlo nel merito, pure negando rilevanza alle sole
argomentazioni del consulente tecnico di parte avversario; nega la
fondatezza del secondo motivo, per l’esaustività della conclusione
sull’assenza di prova sul nesso eziologico; e dispiega poi quale ricorso
incidentale condizionato una serie di doglianze, non ricondotte ad
alcuna delle fattispecie di cui all’art. 360 cod. proc. civ., analoghe a
quelle già sviluppate nei gradi di merito.
5. — Con separati controricorsi, poi, la Assicurazioni Generali spa
resiste tanto al ricorso principale che a quello incidentale condizionato:
lamentando preliminarmente che, con il primo, si tenderebbe a
sollecitare alla corte di legittimità un ulteriore riesame del merito e che,
con l’altro, non si affronta la questione dell’esistenza dell’obbligazione
indennitaria.
6. — Il ricorso principale è inammissibile: quanto ad entrambi i motivi,
infatti, in violazione dei principi di cui ai nn. 3 e 6 del comma primo
dell’art. 366 cod. proc. civ., non sono idoneamente riportati in modo
testuale né gli atti del giudizio di merito in cui le relative questioni sono
state sottoposte ai giudicanti, né, soprattutto (ad eccezione della di per
sé irrilevante relazione di consulenza tecnica di parte, visto che per la
stessa neppure si deduce se e quando i relativi argomenti siano stati
sottoposti ai giudici del merito a confutazione delle eventualmente
divergenti conclusioni del consulente di ufficio) gli elementi probatori
che si intendono malamente interpretati e nemmeno si indica la precisa
Ric. 2011 n. 21265 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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luogo l’incertezza del “punto decisivo” censurato con il primo motivo,

sede processuale di ognuno di quelli: ma è noto che il ricorrente che, in
sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di
un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di
indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od
erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua

produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che la
S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con
indagini integrative (con principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis,
comma 1, cod. proc. civ.: Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915).
7. — E nemmeno, anche in questo caso per giurisprudenza a dir poco
consolidata (per tutte e per altri riferimenti, v. Cass., ord. 20 luglio
2012, n. 12739), sarebbe possibile integrare il ricorso o colmarne le
lacune con atti successivi: il ricorso per cassazione deve essere
proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di
forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, con la
conseguente radicale ed insanabile inammissibilità di un nuovo atto
successivamente notificato a modifica od integrazione del ricorso
originario (tra le molte: Cass. 31 maggio 2010, n. 13257; Cass., Sez.
Un., 11 novembre 1994, n. 9409), sia se concerna l’indicazione dei
motivi, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione,
sia se tendente a colmare la mancanza di taluno degli elementi
prescritti (Cass. 10 febbraio 2005, n. 2704); ad analoga conclusione si
perviene quanto alle argomentazioni ed alle ulteriori difese contenute
nella memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la quale, non
diversamente da quella dell’art. 378 cod. proc. civ., ha la funzione di
illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente
Ric. 2011 n. 21265 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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trascrizione ed all’indicazione della relativa sede processuale di

enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. 29 marzo 2006, n.
7237; Cass., ord. 23 agosto 2011, n. 17603): restando esclusa la
possibilità di una sanatoria dei vizi originari del ricorso stesso con
integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti in qualsiasi atto
successivo, tra cui appunto la memoria di cui all’art. 380-bis cod. proc.

8. — Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, che
pertanto si propone, discende poi quella di assorbimento del ricorso
incidentale, siccome espressamente indicato come condizionato».
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha
depositato memoria e tutti i difensori sono comparsi in camera di
consiglio per essere ascoltati.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.
In particolare, ribadita l’applicabilità dei principi in tema di requisiti di
contenuto-forma del ricorso per cassazione di cui in relazione (su cui
v., per tutte, Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455; principi confermati,
tra le innumerevoli e per limitarsi agli ultimissimi giorni, ad esempio
da: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio
2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712,
anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3
febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072), va
confermato che il tenore testuale del ricorso — giammai integrabile con
la memoria ai sensi degli artt. 378 o 380-bis cod. proc. civ. — non
consente a questa Corte di prendere adeguata conoscenza, sulla base
Ric. 2011 n. 21265 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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civ., comma 2.

del suo solo esame, degli atti che si assumono male valutati e delle
stesse doglianze come prospettate dinanzi ai giudici dei gradi di merito.
Tutte le altre argomentazioni del ricorrente in memoria non sono tali
poi, nemmeno quanto agli altri profili evidenziati in relazione, a
superarne i rilievi o a modificarne le conclusioni.

principale va rigettato, con assorbimento di quello incidentale, siccome
espressamente indicato come condizionato; ed i soccombenti ricorrenti
vanno condannati al pagamento, in favore di ciascuno dei
controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello
incidentale; condanna Artemio Ballestin in proprio e la
Autocarrozzeria Artemio s.a.s., in pers. del leg. rappr.nte p.t., tra loro
in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore
delle controricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
liquidate in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, per ognuna di esse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 12 febbraio 2014.

Il Presidente

IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso

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