Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4789 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 28/02/2011), n.4789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA SALERNC 5,

presso lo studio dell’avvocato SANTAMARIA BALDASSARRE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS) in persona del

Direttore

pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 3193/2002 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 17/04/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANTAMARIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.R. ricorreva presso la C.T.P. di Roma avverso l’accertamento con il quale l’Ufficio di Roma, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, aveva rettificato il reddito d’impresa per l’anno 1979 da L. 6.740.000 a L. 95.000.000; eccepiva l’illegittimità della ricostruzione mediante metodo induttivo e l’eccessività nella ricostruzione induttiva del reddito.

La Commissione respingeva le eccezioni relative ai difetti di motivazione e, nel merito, riduceva il reddito a L. 50 milioni.

Appellavano sia l’Ufficio che la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale, pur confermando la validità del metodo induttivo seguito dall’ufficio, riduceva il reddito d’impresa a L. 35 milioni. Sia l’Ufficio che la contribuente ricorrevano alla Commissione Centrale; quest’ultima, con la sentenza di cui in epigrafe,depositata il 17.4.2002 e non notificata, accogliendo il ricorso del primo e rigettando quello della seconda, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale ultima sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 e 11/11/2006, motivando sull’omessa comunicazione sia dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione presso la Commissione Tributaria Centrale, che del deposito di tale decisione, della quale assume di aver avuto notizia solo a seguito della notifica (avvenuta il 31.8.06) di una cartella di pagamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

All’udienza de 17.11.2009, rilevata l’irregolarità della notifica dell’avviso di tale udienza, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo;

veniva poi fissata l’odierna udienza per la quale la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un motivo unico la ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, rileva che l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione comporta la nullità di tutte le attività processuali successive all’omissione stessa ed, in particolare, la nullità della sentenza impugnata.

La censura è infondata e pertanto l’impugnazione in esame deve ritenersi inammissibile pertardività.

Giova innanzitutto premettere che le ragioni di nullità di una sentenza, per il principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente attraverso una valida (e perciò anche tempestiva) impugnazione di quella sentenza medesima.

Con un indirizzo consolidato questa Corte ha affermato che, ai fini dell’eccezionale superamento del termine annuale di impugnazione, è necessario che la parte dimostri di non aver avuto conoscenza alcuna del processo a causa della nullità della citazione o della relativa notificazione ovvero per nullità della notificazione di uno degli atti indicati dall’art. 292 c.p.c.,(Cass. Ord. 15635/2009;

19225/2007; 7316/06). Nel caso di specie la ricorrente lamenta la irritualità degli avvisi di fissazione di udienza e di deposito della decisione, laddove sicuramente l’atto introduttivo del processo le era ben noto, essendo ella stessa (oltre che ricorrente in primo grado ed impugnante in secondo grado) impugnante innanzi alla Commissione Centrale. Da tanto deriva che l’attuale ricorrente non poteva certo ignorare la pendenza del processo.

E’ appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con specifico riferimento al processo tributario, ha affermato, ai fini dell’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, citato, la necessità di un difetto assoluto di conoscenza del processo, escludendo che ad integrare tale situazione sufficiente, ad esempio, come nella specie, l’omessa comunicazione della data dell’udienza di discussione, quando la parte sia in ogni caso a conoscenza dell’esistenza del processo, essendogli nota la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado che le sia stato notificato o addirittura sia stato, come nella specie, proposto dalla parte medesima (v. tra le altre Cass. n. 6563 del 1981; n. 2303 del 1994 e n. 9897 del 2001).

L’impugnazione in esame deve essere pertanto dichiarata inammissibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00, delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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