Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4789 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1634/2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Eritrea, 20

presso lo studio dell’avvocato Megna Matteo che lo rappresenta e

difende, con procura speciale agli atti (in sostituzione dell’avv.

Maurizio Carpino);

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 753/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa

ZENO IMMACOLATA la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza emessa il 16.6.16, il Tribunale di Brescia rigettò l’istanza presentata da F.M. – cittadino del (OMISSIS) – di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, rilevando che: il ricorrente non era attendibile quanto alla sua appartenenza al partito del (OMISSIS), sia perchè davanti alla Commissione non aveva saputo riferire per esteso il nome del partito – di cui conosceva solo la sigla – sia perchè la sede indicata si trovava in una città molto lontana rispetto a quella di residenza, considerato altresì che dal sito web (OMISSIS) risultava che la lotta del suddetto partito con l’altro (OMISSIS) si caratterizzava per omicidi, sparizioni, e arresti e non anche per fatti di estorsione, come lamentato dal ricorrente (il quale aveva dichiarato di esserne stato vittima).

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 22.5.17, respinse l’appello del ricorrente, osservando che: il racconto reso dal ricorrente non era credibile in ordine alla sua appartenenza al partito (OMISSIS) e che, comunque, i fatti allegati, anche se veritieri, avrebbero configurato reati d’estorsione non commessi per motivi politici, non riferibili ad una situazione di conflittualità in (OMISSIS) bensì a criminalità organizzata tale da essere tutelabile con le forze dell’ordine nazionali, con la conseguente insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria; data la mancanza di discriminazioni per ragioni politiche o etniche non era riconoscibile la protezione umanitaria.

Il F. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, nonchè difetto d’istruttoria e insufficiente motivazione, avendo la Corte d’appello erroneamente escluso il riconoscimento della protezione internazionale nel ritenere non verosimili le dichiarazioni del richiedente in ordine al rischio di persecuzione nel paese d’origine, omettendo di valutare tutti i criteri di credibilità soggettiva e di acquisire, nel contempo, le informazioni riguardanti la specifica situazione del rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal ricorrente.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè difetto d’istruttoria ed insufficiente motivazione, avendo la Corte d’appello omesso ogni pronuncia sulla verifica dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), circa la protezione sussidiaria, essendo mancato qualunque esame di informazioni aggiornate sulla situazione generale del paese d’origine. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè difetto d’istruttoria e insufficiente motivazione, non avendo la Corte territoriale valutato le condizioni legittimanti il permesso umanitario.

Con ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte il 14.5.19, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza sulla questione afferente alla specificità delle allegazioni volte ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e al relativo raccordo con il dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3.

Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e non pertinente alla motivazione della Corte d’appello sui presupposti della protezione internazionale, che è stata esclusa argomentando dalla non credibilità del ricorrente in ordine alla questione dell’asserita persecuzione per motivi politici per la sua appartenenza al partito (OMISSIS), con motivazione esauriente e immune da censure (peraltro, la doglianza relativa all’insufficiente motivazione non rientra tra quelle predicabili in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione applicabile ratione temporis).

Il secondo motivo è inammissibile in quanto fondato su circostanza nuova e non dedotta nei gradi di merito, ovvero la sussistenza di una situazione generalizzata di violenza indiscriminata, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del cui omesso esame, anche in riferimento al mancato approfondimento istruttorio, si duole il ricorrente.

Invero, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale allegando di aver subito una persecuzione di matrice politica a causa della sua appartenenza al partito (OMISSIS), fatto che però il giudice di secondo grado ha ritenuto non verosimile con argomentazione esaustiva, immune da censure. Ne consegue la novità della diversa questione, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c suddetto, non allegata dal ricorrente. Al riguardo, viene in rilievo l’orientamento di questa Corte a tenore del quale, in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla Suprema Corte anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (Cass., n. 13403/19; n. 11312/19).

Il terzo motivo è parimenti inammissibile per l’omessa allegazione di specifiche ed individuali situazioni di vulnerabilità, essendosi il ricorrente limitato ad allegare, invece, la predetta questione della persecuzione per la sua militanza politica in (OMISSIS) anche a sostegno dell’istanza di riconoscimento della protezione umanitaria. Nulla per le spese data la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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