Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4789 del 01/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2018, (ud. 12/12/2017, dep.01/03/2018),  n. 4789

Fatto

 

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Bari 7.11.2016, n. 975/2016, in R.G. 1863/2015, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex art. 18 l.f.avverso la mancata ammissione al concordato preventivo, seguita da dichiarazione di fallimento, pronunce rese da Trib. Bari 27.10.2015;

2. per la corte l’iniziale omessa notifica del reclamo al P.G. non era stata rimediata dall’assolvimento, entro il termine impartito, all’ordine di integrazione del contraddittorio verso tale organo, ufficio promotore del fallimento, conseguendone l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 331 c.p.c.;

3. con il ricorso si deduce, in unico motivo, l’erroneità della sentenza ove ha negato che la locuzione “luogo e data dell’invio”, apposta sul documento informatico costituito dalla parte, non corrispondesse altresì alla ricezione, in pari data, della notifica telematica alla Procura generale di Bari, raggiunta con lo stesso atto e dunque nel termine di integrazione del contraddittorio fissato al 31.3.2016, come comprovato dalla relata di notifica a mezzo PEC e i messaggi di invio, accettazione e consegna dell’atto notificato ex L. n. 53 del 1994.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è fondato, posto che in motivazione la corte d’appello si è limitata ad escludere che la locuzione “data e luogo dell’invio”, per come isolata dal contesto della più complessa attività notificatoria attuata dalla parte, potesse assumere valore certificante l’avvenuta notifica, entro la data impartita ex art. 331 c.p.c., della integrazione del contraddittorio alla parte pubblica, il Procuratore generale presso la stessa corte e così dovendosi valutare la idoneità allo scopo degli atti stessi;

2. in realtà, la sequenza notificatoria adottata dalla reclamante il 18.3.2016, ed iniziata alle ore 20.31.09 (dunque nel rispetto dell’art. 147 c.p.c.) con il cd. invio del messaggio alla PEC della PG presso la Corte d’appello di Bari, ha avuto per oggetto la predetta ordinanza, la procura difensiva, il reclamo L. Fall., ex art. 18, e la relata di notifica L. n. 53 del 1994, ex art. 3, è stata seguita da ricevuta di accettazione (RA) alle ore 20.31.19 ed infine è stata chiusa con la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) accertativa della avvenuta consegna del messaggio nella casella di destinazione, alle ore 20.31.55; si tratta di adempimenti, tutti svolti nella giornata del 18.3.2016, da un canto conformi al termine dato per integrare il contraddittorio e, dall’altro, coerentemente documentati mediante deposito telematico delle ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml”, mentre l’estratto polisweb in un primo tempo ne ha riferito l’inserimento nel fascicolo informatico e poi con la scansione per immagine ha provato ulteriore documentazione;

3. va invero dato corso al più generale principio per cui “in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili (…) la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, il D.M. n. 44 del 2011, art. 16, si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimento dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività allo stesso delegata dall’ufficiale giudiziario” (Cass. 15035/2016); orbene, nella vicenda la sentenza non ha dubitato della portata probatoria degli atti, ma si è limitata – erroneamente – a non considerare le parti di essi ulteriori rispetto a quelle iniziali, c rispondenti al mero avvio della notifica telematica, così incorrendo in vizio che impone la cassazione del conseguente provvedimento;

4. infatti appare da riscontrare il rispetto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, ove prevede che: La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi; La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata; La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6,comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”.(indicata nel fascicolo informatico del procedimento); nonchè e parimenti del D.M. Giustizia 16 aprile 2014, art. 19 bis, per il quale (comma 5). La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 3, nonchè della copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art. 14, e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lett. e;

5. il ricorso è pertanto fondato, imponendosi la cassazione con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018

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