Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4788 del 28/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4788 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 20139-2011 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379, in persona del
Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE GUALTIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE GUARAGNELLA, giusta deliberazione della Giunta
Regionale n. 944 del 4/07/2011 e procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
ANAS SPA, in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale
Legale e Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato EMMA CAROLEO, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto Notaio

Data pubblicazione: 28/02/2014

Leonardo Milone di Roma del 6/09/2010, rep. n. 64301, allegata in
calce al controricorso;

– controricorrente nonché contro

-intimato avverso la sentenza n. 5005/2011 del TRIBUNALE di MODENA
(sez. dist. di PAVULLO) del 13/02/2011, depositata il 17/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Giuseppe Guaragnella, difensore della ricorrente, che
si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:
«1. — La Regione Emilia-Romagna ricorre, affidandosi a due motivi,
per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata
confermata la decisione di primo grado, con cui tanto la ricorrente che
l’ANAS spa — Ente Nazionale per le Strade sono state solidalmente
condannate al risarcimento del danno, quantificato in € 2.428,64, patito
da Franco Di Gioia per la collisione della propria autovettura con un
animale selvatico (daino o capriolo) su strada statale. Degli intimati
resiste con controricorso la sola ANAS spa.
2. — Il ricorso va trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt.
375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. ed essendo esso oltretutto soggetto
alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi accolto,
per quanto appresso indicato.
Ric. 2011 n. 20139 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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DI GIOIA FRANCO DGIFNC66H07L259A;

3. — Il giudice di secondo grado ha infatti, pacifiche essendo le
modalità del fatto e l’entità dei danni patiti dall’attore in primo grado,
ravvisato — ferma quella concorrente e paritaria dell’ANAS — quanto
meno la responsabilità della Regione nella causazione del sinistro, ad
essa essendo dalla normativa regionale — legge reg. n. 8 del 1994 —

pianificazione faunistico-venatoria (con compiti di orientamento,
controllo e sostitutivi) e soprattutto imposto il risarcimento del danno
cagionato dalla fauna selvatica, escludendo la concreta rilevanza dei
compiti affidati alle province (istituzione di oasi di protezione e rifugio,
zone di ripopolamento e cattura, immissione di nuovi capi, etc.), in
merito richiamando la giurisprudenza del S.C. (tra cui Cass. 8470/91,
1638/00, 8953/08, 23095/10).
4. — La ricorrente, con un unitario motivo di violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (identificate nella legge n. 157 del 1992
, nella legge regionale n. 8 del 1994 e nell’art. 2043 cod. civ.) e vizio
motivazionale, censura la gravata sentenza: perché proprietario della
fauna è lo Stato; perché le funzioni di controllo in concreto affidate
dalla normativa regionale alle Province (tra cui quelle in tema di piani
faunistici e di abbattimento) escludono ogni possibilità di controllo da
parte di essa ricorrente; perché la previsione di un fondo per il
risarcimento dei danni all’agricoltura non poteva estendersi anche ai
danni alle persone o alle cose, come riconosciuto dalla Corte
costituzionale con ordinanza n. 581 del 2000; perché non è applicabile
la norma di cui all’art. 2052 cod. civ..
5. — Dal canto suo, la controricorrente ANAS, benché anch’essa
condannata in solido, condivide le argomentazioni in diritto della
gravata sentenza ed invoca il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 20139 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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affidate funzioni amministrative di programmazione ai fini di

6.

— Devesi rilevare che effettivamente l’evoluzione della

giurisprudenza di questa Corte Suprema vede un approdo del tutto
condivisibile nella pronuncia di Cass. 8 gennaio 2010, n. 80 (richiamata
dalla ricorrente), a mente della quale «la responsabilità extracontrattuale
per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli

Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente
affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del
1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna
ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che
trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente: in
quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi
responsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a
condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia
decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in
modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi,
inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure
normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
7. — Nello stesso senso, ancora più incisivamente, si è espressa la più
recente Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197, secondo la quale, posto che
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna,
nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all’intero territorio
comunale spetta, in via di principio, alle Province, ma che dette
funzioni devono essere organivate della Regione, titolare delle relative
potestà, si dovrà indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato
ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli
o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità
operativa.

Ric. 2011 n. 20139 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco,

8. — Nel caso di specie, l’indagine del giudice del merito in ordine a tali
specifici profili è mancata, avendo quegli affermato una generale ed
astratta legittimazione delle Regioni, ma soprattutto essendosi limitato
— da un lato — alla valorizzazione della previsione normativa di un
fondo destinato al risarcimento però di danni causati soltanto

giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata dall’appellante
Regione — se e perché tale previsione potesse estendersi ad ogni ipotesi
di danno e — dall’altro lato — senza verificare se le funzioni di effettiva
gestione della fauna selvatica in concreto affidate alla Provincia dalle
specifiche disposizioni regionali potessero costituire quest’ultima come
titolare dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata.
9. — Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con rinvio al
medesimo Tribunale di Modena, in persona di diverso giudicante,
affinché riesamini il gravame dispiegato dalla Regione Emilia-Romagna
alla stregua del principio di diritto enunciato ai precedenti punti 6 e 7».

Motivi della decisione
II.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la

controricorrente ANAS ha depositato memoria ed il difensore della
ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dalla controricorrente — che si
limita, ignorando le argomentazioni della relazione, a sostenere la tesi
della responsabilità esclusiva di controparte, pur non constando se e
quando essa abbia sollevato analoghe difese nei gradi di merito — e non
Ric. 2011 n. 20139 sez. M3 – ud. 12-02-2014
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all’attività agricola, senza verificare — anche alla stregua della

avendo resistito l’altro intimato (che risulta avere rinunziato, in primo
grado, ad agire anche contro la Provincia di Modena).
Del resto, in materia di fauna selvatica, i principi — già richiamati in
relazione — di Cass. 6 dicembre 2011, n. 26197, sono stati riaffermati
pure da Cass., ord. 4 marzo 2013, n. 5321 e da Cass. 26 febbraio 2013,

peculiarità della fattispecie), ovvero da Cass. 24 ottobre 2013, n. 24121
(che sottolinea la necessità di individuare un concreto comportamento
colposo ascrivibile al singolo Ente pubblico convenuto).
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto ed il gravato provvedimento cassato, con rinvio al
medesimo tribunale che lo ha emesso (senza distinzione tra sezioni
distaccate e sede centrale, sia perché ab origine comportanti le prime
solo un’articolazione interna di un ufficio giudiziario pur sempre
unitario e rilevante all’atto della riassunzione, sia perché da verificarsi
alla stregua della riforma della geografia giudiziaria recentemente
entrata in vigore), ma in persona di diverso giudicante, anche per le
spese del giudizio di legittimità, ai fini di rinnovare le valutazioni in
punto di fatto e di diritto alla stregua dei principi di cui ai punti 6 e 7
della relazione su trascritta.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al
tribunale di Modena, in persona di diverso giudicante, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 12 febbraio 2014.

Il Presidente

n. 4806 (sebbene con conclusioni di segno opposto, ma dovute alle

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