Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4788 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2005-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 114/2010 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la rimessione al Primo

Presidente per eventuale assegnazione alle SS.UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R., unica erede e coniuge di M.G., deceduto in data 15.7.1999, impugnò il diniego di rimborso dell’imposta di successione da lei versata in base all’avviso di liquidazione notificatole in data 26.11.2002.

Rappresentò la contribuente di aver accettato l’eredità del M. con beneficio di inventario, che l’inventario si era concluso in data 29.7.2000 e che in data 26.1.2001, a seguito della trascrizione della dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori, era stato nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia il curatore per provvedere alla liquidazione dei beni ereditari. Sostenne, altresì, la B. che, ai sensi dell’art. 490 c.c., “l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti” e che, sino alla conclusione della liquidazione dei beni ereditari l’Ufficio non avrebbe potuto esigere l’imposta, non essendo possibile conoscere l’esatto ammontare dei beni a lei pervenuti ovvero l’attivo ereditario su cui calcolare l’imposta, specificando che, mentre i beni siti in Perugia erano stati tutti liquidati, non era ancora terminata la liquidazione dei beni siti in Romania.

L’Ufficio, costituendosi, dedusse di aver legittimamente operato in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, anche l’erede che accetta con beneficio di inventario è tenuto a versare l’imposta di successione ai sensi dell’art. 36, comma 2 del citato decreto legislativo, seppure limitata all’asse ereditario netto così come dichiarato, salvo rimborso ai sensi dell’art. 42 del medesimo decreto legislativo e a seguito della dimostrazione di ulteriori debiti deducibili ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 23.

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accolse il ricorso e compensò le spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado l’Ufficio propose ricorso cui resistette la contribuente, la quale propose, a sua volta, appello incidentale in relazione all’operata compensazione delle spese di lite. Con sentenza depositata in data 22.11.2010 la Commissione Tributaria Regionale rigettò gli appelli proposti e compensò le spese di quel grado.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 27, 31, 33, 36 e 42 nonchè dell’art. 490 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”, la ricorrente censura la sentenza impugnata “per falsa ed errata applicazione della normativa fiscale” relativa all’imposta di successione in caso di accettazione con beneficio di inventario.

In particolare la ricorrente sostiene che l’erede che accetta l’eredità con beneficio di inventario è tenuto a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dal termine dell’inventario come disposto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, lett. d); ai sensi dell’art. 27 del citato testo normativo, l’Ufficio, entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, liquida l’imposta in base alla medesima dichiarazione o, eventualmente, in base a dichiarazione suppletiva o in rettifica; ai sensi dell’art. 37 l’erede è tenuto a versare l’imposta liquidata entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e, se l’imposta viene pagata, la stessa diventa definitiva, salvo il diritto dell’erede di chiedere il rimborso, ai sensi dell’art. 42 del citato decreto legislativo, dell’imposta pagata in eccedenza rispetto a quanto dovuto a seguito di sopravvenuto mutamento di devoluzione ereditaria o risultata pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni ed in ogni caso di imposta pagata indebitamente; se, invece, l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario non paga l’imposta liquidata dall’Ufficio, quest’ultimo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4419 del 2008), non può esigere e, quindi, non può porre in esecuzione l’avviso di liquidazione dell’imposta in parola sino a quando non termina la procedura di liquidazione dei beni ereditari e viene accertato l’effettivo attivo ereditario pervenuto all’erede beneficiato.

Tanto premesso e precisato che, nel caso all’esame, la liquidazione dei beni ereditari non si è conclusa, come ammesso dalla contribuente in quanto sarebbe pendente la liquidazione dei beni siti in Romania, l’Agenzia delle Entrate deduce che, avendo la B. versato l’imposta in questione nei termini prescritti, tale imposta è divenuta definitiva sicchè sarebbe, ad avviso dell’Ufficio, non accoglibile l’istanza di rimborso se non a seguito della chiusura della liquidazione dei beni ereditari e della dimostrazione, a cura dell’erede, di aver ricevuto una quota ereditaria netta inferiore a quella dichiarata.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte con sentenza n. 4419 del 21/02/2008 ha affermato che la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede (anche nel caso in cui questi abbia rilasciato i beni ereditari in favore dei creditori), non può liquidare od esigere nei confronti dell’erede l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede (v. anche Cass. 28/05/2008, n. 13906). Con ordinanza n. 14847 del 15/07/2015 questa medesima Corte ha pure precisato che la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso potesse essere prospettata la questione dell’accettazione con beneficio d’inventario con il ricorso avverso la cartella di pagamento, una volta divenuto definitivo per omessa impugnazione l’avviso di liquidazione). Il Collegio ritiene che va data continuità all’orientamento giurisprudenziale appena richiamato e che, in particolare, l’accettazione con beneficio di inventario è opponibile anche in sede di istanza di rimborso dell’imposta di successione versata, a prescindere dalla mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione di detta imposta, e tanto alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 46, concernente specificamente l’imposta sulle successioni e donazioni, e dall’art. 490 c.c., in tema di effetti del beneficio d’inventario in generale.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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