Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4788 del 19/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 19/02/2019), n.4788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25735-2017 proposto da:

D.J.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO

6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3448/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 3 maggio 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava l’opposizione proposta da D.J.M. nei confronti dell’INPS a seguito dell’esito negativo dell’ATP promosso per l’accertamento del requisito sanitario utile al ripristino a decorrere dall’aprile 2012 dell’indennità di accompagnamento revocata dall’Istituto;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la domanda improponibile per non aver l’interessata, a fronte della revisione della concessione della prestazione assistenziale per ragioni sanitarie, non ha presentato una nuova domanda amministrativa limitandosi ad introdurre direttamente il ricorso giudiziario e corretta la pronunzia sulle spese dovendosi tener conto della reciproca parziale soccombenza delle parti ogni qual volta l’aggravamento legittimante il diritto alla prestazione previdenziale successivamente alla revisione sia insorto nel corso del procedimento;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la D.J., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS ha depositato semplice procura per la successiva discussione;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42,comma 3, degli artt. 3,24,32 e 38 Cost., della L. n. 18 del 1980 e dell’art. 445 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di improponibilità della domanda giudiziale, contestando l’orientamento espresso circa la necessità, in caso di revoca della concessa prestazione assistenziale, di una preventiva nuova domanda giudiziale;

– che il motivo deve ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., ord. 20.3.2014, n. 6590) cui la Corte territoriale si è correttamente conformata, puntualmente richiamandola in motivazione, per il quale nell’evenienza della revoca della prestazione assistenziale in godimento, ai fini del ripristino, l’interessato è tenuto a proporre l’istanza amministrativa di concessione della prestazione e, in caso di mancata presentazione della stessa, il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, l’improponibilità della domanda giudiziale;

– che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese, versando la ricorrente nelle condizioni di esonero dalle stesse ai sensi dell’art. 152, disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2019

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