Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4788 del 01/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4788 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 01/03/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

MAS GROUP DEVELOPMENT & MANAGEMENT s.p.a., in persona
del I.r.p.t., rapp. e dif. dall’avv. Loreto Masci, elett. dom. presso lo
studio di questi, in Padova, via Berchet n.17, come da procura allegata
in calce all’atto

RG 27575/2016- g.est.

rro

Pag. 1 di 5

-ricorrenteContro

-controricorrente-

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ACLAW DI CECCON E
ASSOCIATI – AVVOCATI
-intimato-

per la cassazione della sentenza App. Venezia 20.10.2016, n.
2360/2016, in R.G. 2150/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. MAS GROUP DEVELOPMENT & MANAGEMENT s.p.a. impugna la
sentenza App. Venezia 20.10.2016, n. 2360/2016, in R.G. 2150/2016,
con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto ex art.18 I.f. avverso
la sentenza Trib. Padova 26.7.2016, n. 167/16 dichiarativa del
fallimento sociale e resa su istanza del creditore di cui in epigrafe;
2.1a corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della
complessiva doglianza, in punto di errata applicazione dell’art.5 I.f.,
posto che l’insolvenza era desumibile dall’inadempimento del debito
verso l’istante (non contestato in sé, ma opposto tardivamente rispetto

RG 27575/2016- g.est. m.

Pag. 2 di 5

FALLIMENTO MAS GROUP DEVELOPMENT & MANAGEMENT
CAPITAL RESOURCE FUTURE OF AFRICA ITALY s.p.a., in persona
del curatore fall. p.t., rappr. e di?. dall’avv. Federico Barzon, elett.
presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, in Roma, via
Federico Cesi n.21, come da procura allegata in calce all’atto

al decreto ingiuntivo che ne era titolo), oltre che da altri elementi propri
della infruttuosità dei pignoramenti mobiliari e presso terzi tentati,
dalla apparente non prosecuzione dell’attività, dalle risultanze dello
stato passivo, nonché dalla dubitabilità del credito vantato verso la
capogruppo;

della sentenza, ove essa ha assorbito la più generale nozione di
insolvenza nell’unico inadempimento, enfatizzando un dato – il
pignoramento presso terzi e quelli mobiliari – che non è indiziante di
sicura crisi finanziaria e valorizzando la apparente chiusura della sede
quale sintomo di cessazione dell’attività secondo una deduzione
impropria, data la natura di società di servizi della reclamante,
restando contestate tutte le altre poste passive; in ogni caso, la
contestazione anche verso il credito dell’unico istante doveva far
dubitare della integrazione del requisito della esposizione pari ad
almeno 30 mila euro, secondo l’art.15 co. 9 I.f.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.

il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art.360bis n.1 c.p.c.,

contravvenendo i motivi a plurimi principi consolidati presso questa
Corte laddove, in primo luogo, si può ripetere che «in tema di iniziativa
per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 legge fa/I., laddove stabilisce
che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori,
non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede
giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine
sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,
all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante.»

(Cass.

23706/2016) e tale accertamento non è mancato, anche con riguardo

RG 27575/2016- g.est.

ro

Pag. 3 di 5

3. con il ricorso si deduce, in unico complesso motivo, l’erroneità

allo scrutinio sulla tardività della opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dalla debitrice ex art.650 c.p.c.;
2.

in secondo luogo, va dato corso all’indirizzo per cui

«il

significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti
dell’art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni

attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale
non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si
esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza
economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da
destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a
condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il
convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello
stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in
cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente
corretta.» (Cass. 7252/2014); si può poi aggiungere che il predetto
giudizio ben «può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali
il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla
pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e
desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.»

(Cass.

10952/2015);
3.

in ogni caso, le censure sono indirizzate all’apprezzamento di

fatto manifestato dal giudice di merito, non potendo, anche per questa
via, trovare accoglimento, poiché «la riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,
alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta
RG 27575/2016- g.est.

violazione di legge costituzionalmente
Pag. 4 di 5

economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di

rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché
il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione.»
4.

(Cass. s.u. 8053/2014);

il ricorso è dunque inammissibile, conseguendone la

condanna alle spese in favore del controricorrente, con liquidazione come
da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 7.100 (di cui
100 euro per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori
di legge; ai sensi dell’art. 13, co.

1-quater, d.P.R. 115/02, come

modificato dalla I. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.
il Presidente
dott. P

anile

inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA