Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4787 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4787 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 19200-2011 proposto da:
CAMPANELLI GIUSEPPE CMPGPP41L14H501K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 190, presso lo studio
dell’avvocato DIEGO PERUCCA, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BUCCIOLI ADA, CESOLINI MAURO, CESOLINI FABIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3,
presso presso lo studio dell’avvocato BELARDO BOSCO, che li
rappresenta e difende giusta procure speciali per atti Notaio Francesco
Balletta di Roma, rep. nn. 1974:1175, 1976 del 4/02/2012 in atti;

– resistenti –

Data pubblicazione: 28/02/2014

avverso la sentenza n. 23/2011 del TRIBUNALE di TIVOLI
SEZIONE DISTACCATA di CASTELNUOVO DI PORTO del
21/01/2011, depositata il 02/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

agli scritti.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, à sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:
«1. — Giuseppe Campanelli ricorre per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata, con la quale è stato accolto l’appello proposto da Ada
Buccioli, Mauro Cesolini e Fabio Cesolini, quali eredi di Vittorio
Cesolini, avverso la sentenza del giudice di pace di Castelnuovo di
Porto n. 215 del 2.8.05, così dichiarato estinto per prescrizione il
diritto di esso ricorrente alla restituzione della sua cavalla “Stella”,
affidata il 27.7.85 con ineseguito mandato a vendere al dante causa di
essi appellanti, ovvero al pagamento dell’equivalente in denaro, pari ad
€ 926,62.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. — per essere ivi dichiarato
inammissibile, per quanto appresso indicato.
3. — Il ricorrente sviluppa quattro motivi: con un primo, di vizio
motivazionale e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (arti
2943 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.), censura la gravata sentenza per
non avere essa riconosciuto efficacia interruttiva sostanziale ad un atto
introduttivo di un precedente giudizio notificato appunto agli eredi
Cesolini, giudizio conclusosi con declaratoria di nullità per originaria
Ric. 2011 n. 19200 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

udito l’Avvocato Diego Perucca, difensore del ricorrente, che si riporta

notifica dell’atto di citazione al Cesolini quand’egli era già defunto; con
un secondo, anch’esso di vizio motivazionale e violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (ma con riguardo agli artt. 2943 cod.
civ. e 164, co. 4 e 291 cod. proc. civ.), lamenta avere la gravata
sentenza malamente ritenuto preclusa ogni verifica dell’efficacia

di vizio motivazionale e violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,
2935 e 2947 cod. civ., adduce il carattere permanente del reato di
appropriazione indebita della cavalla, perdurante fino ai giorni nostri;
con un quarto, di vizio motivazionale e violazione e falsa applicazione
dell’art. 948 cod. civ., deduce l’imprescrittibilità del diritto di proprietà
sulla cavalla.
4. — Per principi consolidati, desumibili ora pure dall’art. 366, comma
primo, n. 6, cod. proc. civ.:
4.1. è necessario che il ricorso stesso contenga tutti gli elementi
necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa
cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato
e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della
sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti
del processo, ivi compresa la sentenza stessa (exp/urimis: Cass. 9 giugno
2011, n. 12713; Cass. 4 aprile 2006, n. 7825);
4.2. così, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di
motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze
probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente il
contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal
giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di
consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti
da provare, e, quindi, delle prove stesse, che la S.C. deve essere in
grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle
Ric. 2011 n. 19200 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-3-

interruttiva sostanziale della notifica del richiamato atto; con un terzo,

cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (con
principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.:
Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915);
4.3. ancora, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una
determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto,

novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale
atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
controllare ex adis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare
nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata
dal giudice del merito: Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27
maggio 2010, n. 12992);
4.4. infine (Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12739), resta esclusa la
possibilità di una sanatoria dei vizi originari del ricorso stesso con
integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti in atti successivi: e tanto
sia per la necessaria unicità del ricorso stesso (su cui, tra le molte: Cass.
31 maggio 2010, n. 13257; Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, n.
9409), sia per l’invalidità a tali fini delle memorie ai sensi dell’art. 378 o
380-bis cod. proc. civ. (cui è riservata la sola funzione di illustrare e
chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel
ricorso e non già di integrarli: Cass. 29 marzo 2006, n. 7237; Cass., ord.
23 agosto 2011, n. 17603).
5. — In applicazione di tali principi al caso di specie: l’efficacia
interruttiva sostanziale dell’atto oggetto dei primi due motivi non può
essere apprezzata, perché esso e la decisiva relata di notifica agli eredi
non sono trascritti integralmente nel ricorso, qui rinvenendosene un
riassunto ed un’indicazione assai sommari e pertanto inidonei a
valutare la portata della manifestazione della volontà anche a fini
Ric. 2011 n. 19200 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-4-

ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per

meramente sostanziali dell’atto processuale; non è neppure indicato, in
ricorso, in quale sviluppo del processo di merito sarebbero state
sottoposte ai giudici dei relativi gradi le questioni avanzate col terzo e
col quarto motivo, sicché non è possibile verificare la loro non novità
in questa sede.

del ricorso».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha
depositato memoria e chiesto di essere ascoltato in camera di consiglio.
Dal canto loro, gli intimati, pur essendosi costituiti anche con procura
notarile per essere ascoltati in camera di consiglio, non vi sono poi
comparsi, né hanno svolto altra attività difensiva.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.
La contestazione, qui contenuta, dei principi ricavabili dal n. 6 dell’art.
366 cod. proc. civ. in materia di requisiti di contenuto-forma del
ricorso per cassazione non coglie nel segno e, soprattutto, si infrange
contro la giurisprudenza consolidata già richiamata in relazione e
comunque confermata fino ad oggi sul punto: occorrono infatti
comunque, per consentire a questa Corte di prendere cognizione delle
doglianze ad essa sottoposta, sia l’indicazione della sede processuale di
produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione
dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le
innumerevoli, per limitarsi agli ultimissimi giorni: Cass. 11 febbraio
2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e
Ric. 2011 n. 19200 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-5-

6. — Non può, quindi, che proporsi la declaratoria di inammissibilità

ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in
procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e
2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).
Del resto, anche la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dal
ricorrente nella memoria (Cass. Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077) non

spazio alla riaffermazione — del resto e come visto, effettivamente
operata — del principio di c.d. autosufficienza nella sua tradizionale
accezione, del quale il nuovo art. 366, comma primo, n. 6), cod. proc.
civ. costituisce la codificazione (per tutte, v. ad es. Cass., ord. 25 marzo
2013, n. 7455): quella pronuncia a Sezioni Unite si riferisce al diverso
vizio di nullità del procedimento (o della sentenza) ed esige pur sempre
che la doglianza sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle
regole del codice di rito (artt. 366, comma primo, n. 6 e 369, comma
secondo, n. 4, cod. proc. civ.).
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va dichiarato inammissibile.
Tuttavia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, per non avere gli intimati qui svolto alcuna concreta attività
difensiva: essi non hanno notificato controricorso, né il loro difensore
— benché poi nominato con procura notatile, dopo una prima procura
invalida in quanto non in regola con l’art. 83 cod. proc. civ. nel testo
applicabile ratione tetnporis, cioè anteriore alla novella del 2009 — è
comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 12 febbraio 2014.

Il Presiden.te

muove esattamente nella direzione da lui esposta, lasciando ampio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA