Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4787 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7407/2016 proposto da:

Unicredit S.p.a., e per essa Unicredit Credit Management Bank S.p.a.,

oggi Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Francesco Alba, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore

fallimentare M.F., elettivamente domiciliata in Roma,

Lungotevere della Vittorian. 10/b, presso lo studio dell’avvocato

Prudenzano Alessandro, rappresentata e difesa dall’avvocato Costa

Concetto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Unicredit S.p.A., e per essa Unicredit Credit Management Bank S.p.A., poi doBank S.p.A., ricorre per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, contro il decreto del 17 febbraio 2016 con cui il Tribunale di Catania ha respinto l’opposizione spiegata avverso il diniego di ammissione al passivo del fallimento dell’importo di Euro 614.037,89 in privilegio, oltre Euro 109,06 in chirografo, a titolo di rimborso di un mutuo fondiario, nonchè degli importi di Euro 32.668,48 e Euro 83.448,91, in chirografo, quale saldo debitore di due conti correnti bancari, diniego motivato dal rilievo che la domanda di insinuazione era stata proposta oltre il termine annuale normativamente previsto.

Ha ritenuto il Tribunale, nel decreto impugnato, che il mancato invio della comunicazione di cui alla L. Fall., art. 92, posta a sostegno della domanda ultratardiva spiegata dalla banca, non rendesse di per sè non imputabile il ritardo, occorrendo viceversa verificare se il creditore avesse ignorato incolpevolmente l’intervenuta dichiarazione di fallimento, ignoranza nel caso di specie senz’altro da escludere, dal momento che la curatela aveva inviato ad Unicredit S.p.A. la comunicazione della nomina a componente del comitato dei creditori ed aveva poi richiesto alla stessa società di esprimere un parere in tale veste.

2. – Il Fallimento resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo è così formulato: “Violazione della L. Fall., art. 101, u.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nella quale il Tribunale di Catania ha ritenuto non giustificabile il ritardo del deposito della ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) S.p.A. in persona del curatore avv. M.F.. In particolare nella parte della sentenza nella quale si ritiene equipollente alla comunicazione del fallimento la comunicazione dell’invito a far parte del comitato dei creditori, inviata peraltro la sede legale della società in Roma pur essendo i crediti da insinuare assunti con il Banco di Sicilia S.p.A., motivi espressamente indicati già nell’atto di opposizione allo stato passivo”.

Il secondo motivo è così formulato: “Violazione della L. Fall., art. 98, comma 1, e art. 51, e art. 41, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella quale il Tribunale di Catania ha ritenuto di escludere un credito ipotecario di un creditore non avvisato dal Curatore annullando, rendendo non esercitabili un diritto reale senza un’espressa norma di riferimento”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Lo è per un verso per il modo in cui è confezionato, trattandosi della trascrizione giustapposta dell’istanza di ammissione al passivo e dell’atto di opposizione allo stato passivo, seguita dai due motivi trascritti per esteso qui sopra.

Orbene, questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in una tra le tante decisioni pronunciate in argomento, che tale modo di confezionamento del ricorso per cassazione si pone in evidente violazione del precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., il quale richiede l’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, il che comporta che l’espositiva debba contenere il necessario e non il superfluo: e, pur volendo interpretare in una prospettiva massimamente elastica la formula contenuta nell’art. 366 citato, il requisito dell’esposizione sommaria non può certo dirsi soddisfatto laddove il ricorso, sia pur congegnato attraverso la giustapposizione di atti successivi, non sia almeno accompagnato da una sintesi riassuntiva, rispondente alla previsione normativa, tale da indurre a considerare la spillatura degli atti come un “di più” che non noccia alla validità del ricorso (da ult. tra le massimate Cass. 4 aprile 2018, n. 8245): sintesi riassuntiva che nel caso di specie manca.

2.2. – Per altro verso il ricorso è inammissibile per la sua genericità. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).

Nel caso in esame non è dato comprendere in che cosa consisterebbe la duplice violazione di legge denunciata dalla ricorrente, nè tantomeno in che cosa si sostanzierebbe l’errore commesso dal Tribunale nell’affermare che, avendo Unicredit S.p.A. ricevuto la nomina a componente del comitato dei creditori, doveva ritenersi avesse conoscenza del dichiarato fallimento.

2.3. – In ogni caso l’inammissibilità discende ulteriormente dall’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avendo il giudice di merito deciso la questione di diritto in piena conformità al principio già affermato da questa Corte secondo cui, ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 13 novembre 2015, n. 23302).

3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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