Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4786 del 26/02/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4786 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
SENTENZA
sul ricorso 25054-2010 proposto da:
COMUNE DI ROMA 02438750586 in persona del Sindaco
On.le GIOVANNI ALEMMANO,
elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo
studio dell’avvocato MONTANARO CRISTINA, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
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contro
IMPRESA GENTILI ACHILLE DI EREDI GENTILI in persona
del suo legale rappresentante Sig.ra GENTILI
ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
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Data pubblicazione: 26/02/2013
CRISTOFORO
COLOMBO
440,
presso
lo
studio
dell’avvocato TASSONI FRANCESCO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro
– intimato –
Nonché da:
ALFANO
CARMELO
LFNCML67E16H416J,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro
IMPRESA GENTILI ACHILLE DI EREDI GENTILI in persona
del suo legale rappresentante Sig.ra GENTILI
ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio
dell’avvocato TASSONI FRANCESCO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro
COMUNE DI ROMA 02438750586;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2414/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2010, R.G.N.
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ALFANO CARMELO LFNCML67E16H416J;
3611/2004;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/01/2013 dal Consigliere
Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l’Avvocato FRANCO TASSONI per delega;
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordin rigetto del ricorso;
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Ritenuto in fatto
1.-
Si verte in ipotesi di ricorso per cassazione avverso
sentenza pronunciata in sede di rinvio a seguito di cassazione
(Cass., n. 18148/2003) della precedente sentenza d’appello.
Queste le scansioni della vicenda:
Roma, adito da Carmelo Alfano per l’accertamento della
responsabilità in ordine ai danni (da liquidarsi in separato
giudizio) derivatigli dalla caduta dal proprio ciclomotore per
la presenza di una buca sulla via Nomentana di Roma, dichiarò
l’esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Roma ed
escluse quella dell’impresa Achille Gentili (appaltatrice della
manutenzione della strada);
– nel 1992 l’Alfano convenne innanzi al Tribunale di Roma il
Comune, che chiamò in causa il Gentili, chiedendone la condanna
al risarcimento ed il Tribunale dichiarò inammissibile la
domanda con sentenza 17393/1996 sul rilievo che la liquidazione
si sarebbe dovuta domandare al Conciliatore, non essendo
consentito il frazionamento della domanda;
– con sentenza 481/99 la Corte d’appello di Roma dichiarò
inammissibile il gravame dell’Alfano ritenendo che si verteva in
ipotesi di declaratoria di incompetenza e che, dunque, unico
possibile rimedio sarebbe stato il regolamento di competenza;
– la sentenza è stata cassata con sentenza n. 18148/2003 con
rinvio alla stessa Corte d’appello perché si pronunciasse
sull’appello dell’Alfano;
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– con sentenza n. 205 del 1992 il giudice conciliatore di
- con sentenza n. 2414 del 2010 la Corte d’appello ha accolto
il gravame dell’Alfano sul pregiudiziale rilievo che la domanda
per la liquidazione poteva essere proposta innanzi al tribunale
ed ha condannato il solo Comune al pagamento di C 2930,21, oltre
accessori, affermando che sulla domanda di rivalsa del Comune
seguito della citata sentenza del Conciliatore.
2.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di
Roma sulla base di un unico motivo,
cui resiste con
controricorso l’Alfano che propone ricorso incidentale in punto
di spese, affidato anch’esso ad un unico motivo.
3.- Con ordinanza pronunciata all’udienza del 29.5.2012 la
Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di Achille Gentili quale titolare dell’impresa
omonima,
del
quale
il
ricorrente
comune
evocava
la
responsabilità.
Il ricorrente ha ottemperato e l’impresa Gentili Achille ha
depositato controricorso illustrato anche da memoria.
Considerato in diritto
l.-
Col ricorso principale il Comune, alternativamente
deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su
punto decisivo, nonché violazione dell’art. 1372, primo comma,
c.c., si duole che la Corte d’appello non abbia condannato
l’impresa Gentili a tenerlo indenne dalla richiesta risarcitoria
dell’Alfano, benché essa fosse appaltatrice della manutenzione
ordinaria e straordinaria del tratto di strada in questione,
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nei confronti dell’impresa Gentili si era formato il giudicato a
ignorando completamente il contratto di appalto e limitandosi a
svolgere rilievi in ordine agli artt. 2051 e 2043 c.c..
1.1.- Come già s’è sopra accennato, in ordine alla domanda di
manleva la Corte d’appello ha osservato testualmente:
quanto
all’azione di rivalsa da parte del Comune, per contro, non può
Conciliatore che la respinge, ritenendola infondata
(quinta,
sesta e settima riga di pagina 4 della sentenza impugnata).
La censura è dunque inammissibile per non essere stata
censurata la
ratio decidendi
sulla quale la Corte d’appello ha
fondato la decisione, collegata all’esclusivo rilievo che
sull’insussistenza della responsabilità dell’impresa Gentili si
era formato il giudicato a seguito della sentenza del
Conciliatore, che aveva respinto la domanda di manleva
ritenendola infondata.
Da tanto il Comune ricorrente prescinde totalmente, adducendo
invece argomenti relativi al contenuto del contratto d’appalto,
che sono assolutamente estranei alla ragione del mancato
accoglimento della domanda di garanzia da parte della Corte
d’appello.
2.-
Col ricorso incidentale l’Alfano si duole, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 336
c.p.c. e vizio di motivazione, che la Corte d’appello abbia, con
la sentenza impugnata, bensì liquidato le spese del giudizio di
legittimità che aveva cassato la precedente sentenza (di
inammissibilità dell’appello dell’Alfano) e quelle del giudizio
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che darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza del
di appello in sede di rinvio, ma omesso di liquidare sia le
spese del giudizio di cui alla sentenza d’appello cassata sia
quelle del primo grado (in entrambi i quali l’Alfano era stato
soccombente, risultando poi vittorioso in sede di rinvio).
2.1.- Il ricorso è inammissibile.
ricorso incidentale, per l’ammissibilità di quest’ultimo, data
la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere
l’esposizione sommaria dei fatti di causa ed è pertanto
inammissibile il ricorso incidentale (e non il controricorso)
tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio
all’esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale,
potendo il requisito di cui all’art. 366 c. l, n. 3 c.p.c
ritenersi sussistente solo quando dal contesto dell’atto di
impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili per una
precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della
controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni
assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti
(Cass. S.U. 13.2.1998,n. 1513).
Ai fini dell’inammissibilità alla mancata esposizione dei
fatti di causa va equiparata l’insufficienza della stessa (Cass.
20/06/2008, n.16809; Cass. 03/02/2004, n.1959; Cass. 23/05/2003,
n.8154; Cass. 23.7.1994, n. 2796).
Nella fattispecie neppure dal contenuto del controricorso
emergono gli elementi relativi allo svolgimento dei fatti di
causa.
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Quando, come nella specie, il controricorso contiene anche un
3.-
Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale e
dichiarato inammissibile quello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle
spese fra i ricorrenti principale ed incidentale.
Il Comune deve essere invece condannato alle spese del
nel ricorso aveva indicato come unica responsabile del sinistro.
P.Q.M.
pronunciando sui
ricorsi
riuniti,
rigetta
il
ricorso
principale, dichiara inammissibile quello incidentale, compensa
le spese tra i ricorrenti, condanna il Comune a rimborsarle
all’impresa Gentili e le liquida in C 1.700, di cui 1.500 per
compensi, oltre agli accessori di legge.
Roma, 23 gennaio 2013
giudizio di cassazione nei confronti dell’Impresa Gentili, che