Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4786 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Farancesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28352/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore prò tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 87/2011 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo e

l’assorbimento del 2 motivo di ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla CTR di Trieste n. 87/11/11, che aveva accolto l’appello presentato dalla soc. Sport Keller di C.A. e F.M. snc avverso il diniego del rimborso attinente all’IVA 2000, meglio individuato in premessa. La società aveva impugnato la decisione in primo grado innanzi la CTP di Trieste, che aveva respinto il ricorso.

La soc. Sport Keller, cessata nell’anno 2000, aveva proposto istanza per il rimborso dell’IVA dovuta a seguito della presentazione della relativa dichiarazione; il diniego al rimborso era stato motivato dall’Ufficio per la mancata presentazione del mod. “VR” e per l’intervenuto termine di decadenza dei due anni previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in quanto l’impugnazione del diniego al rimborso adottato dall’Agenzia delle Entrate avveniva in data 28.8.2006.

La società risultava cancellata già a far data dalla presentazione dell’istanza di rimborso.

La CTR aveva ritenuto la legittimazione alla causa della società, in quanto in presenza di una valida dichiarazione annuale, da cui risulti espressamente la scelta per il rimborso dell’eccedenza IVA, la mancata presentazione del mod. VR non avrebbe potuto comportare la perdita del diritto a vedersi riconosciuto il credito IVA, evidenziando una tutela sostanziale rispetto alla violazione procedurale commessa dal contribuente.

Ha ritenuto la CTR che il mod. VR sia solo una modalità attuativa dell’esecuzione del rimborso e che non vi sia alcuna norma che sancisca una sanzione per la mancata presentazione del detto modello del rimborso. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla CTR, lamentando: 1) nullità delle sentenze di primo e secondo grado in quanto pronunziate su ricorso da parte di una società estinta, siccome cancellata dal registro delle imprese; 2) violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, quanto alla intervenuta prescrizione decennale rispetto al diritto al rimborso IVA in caso di omessa presentazione del mod. VR, nonchè la mancata applicazione della decadenza biennale. Per l’Agenzia delle entrate l’avvocatura dello Stato ha depositato nota, con la quale, premesso che il ricorso è stato notificato altre il termine ex art. 327 c.p.c., ha depositato l’atto notificato non consegnato per irreperibilità del destinatario e ricorso per cassazione nuovamente notificato in data 15.1.2013.

Non si è costituita la società, nè si sono costituiti i soci.

Il ricorso va rigettato.

Ed invero, con riferimento al primo motivo, ne va ravvisata l’infondatezza, posto che i rimedi giudiziali sono stati attivati dalla C. e dal F. in qualità di soci della “Sport Keller”, sicchè appare irrilevante che la società risulti cancellata dal registro delle imprese.

In punto di diritto, la sentenza impugnata è conforme ai principi affermati dall’orientamento dominante nelle giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, con la conseguenza che è esaustiva della manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorchè non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR” che costituisce, ai sensi del D.P.R. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, comma 2, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (cfr. Cass. n. 9941/15, nonchè Cass. n. 20255/15).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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