Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4786 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4786 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 9539-2010 proposto da:
AUTOUNO SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ANNIA REGILLA 194, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA CORSETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
AUGUSTO VITO giusta delega in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 11/03/2016

- resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM.TRIB.REG. de(

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R9MA, depositata il 13/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott.

ETTORE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

TOMMASO BASILE

che ha concluso per

l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

CIRILLO;

)

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 27-2009-34 (IVA, II.DD., 2003) del 13 febbraio 2009
la commissione tributaria regionale del Lazio accoglie l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e conferma l’avviso di accertamento notificato nel
2005 a carico della società AUTOUNO per maggiori ricavi e reddito nell’anno d’imposta 2003.
Osserva che la vertenza s’incentra essenzialmente su violazioni dell’impo-

da parte della cedente società CMS MOTOR SERVICE delle somme ricevute dalla cessionaria società AUTOUNO, con conseguente applicazione dell’art. 6 co. 8 d.lgs. 471/97 per l’omessa regolarizzazione delle operazioni.
Rileva che (a) nessun problema si pone per la somma di 23.133,03 C relativa ad acquisti non coperti da fatture; (b) l’omessa fatturazione di 5000
C per spese di trasporto è coperta da giudicato interno sfavorevole alla
contribuente; (c) è da ritenersi non fatturata (in assenza di nota di credito) la differenza di 2027,04 C tra il maggior importo indicato in fatture pro
forma e quello minore risultante nelle fatture definitive per l’acquisto di
due autovetture; (d) è da escludere che tale differenza si riferisca a danni
subiti dai veicoli durante il trasporto.
2. Per la cassazione di tale decisione, società AUTOUNO adduce cinque
motivi; la controparte deposita atto di costituzione ai soli fini dell’avviso
della pubblica udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

La ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 6 DPR

633/72” in relazione alla differenze tra la fatturazione pro forma e quella
definitiva (motivo 1), “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione
in merito alla asserita definitività dei rilievi afferenti a Irpeg e Irap. Violazione dell’art. 345 c.p.c.” (motivo 2), “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’asserita mancata fatturazione di euro 23.133,03.
Violazione dell’art. 345 c.p.c.” (motivo 3), “violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 c.p.c.” in relazione allo ius novorum rappresentato dall’introduzione di un p.v.c. della Guardia di finanza e dalle contestazioni circa la
mancata fatturazione di euro 23.133,03 e la definitività dei rilievi afferenti
a IRPEG e IRAP (motivo 4), “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la non imputabilità di somme a titolo per risarcimento di
danni” (motivo 5).
3.1. Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., atteso che l’illustrazione del mezzo è accompagnata dalla formulazione, in calce al ricorso, di un quesito di diritto non idoneo che si
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sizione su valore aggiunto e in particolare su rilievi di omessa fatturazione

risolve in una tautologia e in un interrogativo sostanzialmente circolare
(S.U. 28536/2008).
3.2. Il secondo e il terzo motivo, corredati ciascuno da una sola interrogazione in calce al ricorso, sono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento cumulativo a diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, cod. proc.
civ. convergenti in unica interrogazione finale, senza distinzione tra quesi-

zione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello
della violazione di norme di diritto processuale (n. 4), che suppone accertati gli elementi del fatto processuale in relazione al quale si deve decidere dell’errore “in procedendo” e del vizio di motivazione (n. 5), che mette
in discussione l’eventuale errore di giustificazione della decisione di merito
su fatto in senso storico-naturalistico. sono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento cumulativo alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo
comma, cit.. L’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti
l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della
causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi
d’impugnazione enunciati dall’art. 360, per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di
esse (Cass. 19443/2011; conf. 9793/2013, 12701/2014, 671/2015).
3.3. Le censure del secondo, terzo e quinto motivo sono intrinsecamente
inammissibili per aver genericamente prospettato i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Infatti, non é concepibile che
una stessa motivazione, quanto al medesimo punto decisivo, sia
contemporaneamente mancante, carente e illogica (Cass. 6235/2015).
E palese, infatti, che i detti vizi – salvo che non investano distinte
proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi punti decisivi
– non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi (Cass.
25127/2010, 27451/2011). Invece è onere della parte ricorrente precisare quale sia, in concreto, il vero vizio della sentenza d’appello, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost., e del principio inderogabile
della terzietà del giudice) essere rimessa alla Corte (Cass. 6235/2015 e
giur. ivi cit.). Nulla di quanto necessario è riscontrabile.
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to di diritto e momento di sintesi. Infatti non è consentita la prospetta-

3.4. Il quarto motivo è inammissibile mancando la formulazione del quesito di diritto, mancando cioè una interrogazione finale tale da integrare il
punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale
invocato e la soluzione del caso specifico. Ciò è necessario anche quando
sia denunciato un “error in procedendo”, non essendovi spazio, in base al
testo dell’art. 366 bis, per ipotizzare una distinzione tra i motivi d’impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la so-

10758/2013).
3.5. Il quinto motivo è inammissibile anche perché la contribuente trascura di osservare l’art. 366 bis laddove prescrive che il motivo di ricorso per
vizio motivazionale deve essere accompagnato da un momento di sintesi
che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (5.U. 11652/2008; Cass. 2652/2008 e 16528/2008). Il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione
del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (SU. 12339/2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel
caso di specie, non essendo stato affatto formulato – per il quinto mezzo alcun quesito di fatto, ovverosia la conclusione mediante momento di sintesi (Cass. 24255/2011).
4. Nessuna statuizione va adottata in tema di spese processuali secondo
soccombenza, mancando qualsivoglia attività difensiva della controparte
pubblica.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.

luzione di questioni interpretative di norme processuali (Cass.

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