Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4786 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4786 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 01/03/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

RG 27023/2016- g.est. m.f

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PATERNÒ MARIA, rapp. e dif. dall’avv. Claudio Defilippi, elett. dom.
presso lo studio di questi in Milano, corso Porta Vittoria n.54, come
da procura in calce all’atto
-ricorrente-

ROSSANA MAFFEIS, 0.C.C, nominato nella procedura n. R.G.
147/2016 – Trib. Milano

– intimato-

per la cassazione del decreto Trib. Milano 25.10.2016, in R.G.
147/2016;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. Maria Paternò impugna il decreto Trib. Milano 25.10.2016, in
R.G. 147/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto
avverso il decreto dello stesso ufficio 15.9.2016 di inammissibilità della
domanda di liquidazione già depositata dalla debitrice ex art.14ter I.
n.3/2012 tramite OCC (del quale in un primo tempo aveva chiesto la
designazione ai fini di fruire della procedura dedicata al

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Contro

sovraindebitamento) e ritenuta carente di documentazione essenziale
e di sottoscrizione autenticata;
2. per il collegio milanese andava confermato il giudizio di
“incompletezza della documentazione”, posto che la domanda di
liquidazione ex I. n.3/2012 era stata depositata non insieme alla

mancando ogni relazione dell’OCC, per aver dato atto tale organismo
della mancata collaborazione della debitrice;
3.

con il ricorso si deducono in tre motivi, premessa la questione

di costituzionalità degli artt.11 e 7 co.2 I. n.3/2012 e 739 c.p.c., nonché
del novellato art.360 co.1 n.5 c.p.c., i vizi del decreto, affetto da
violazione degli artt.24 Cost., 6 par.1 CEDU e 6 co.2 lett.a) e 7 co. 2 I.
n.3/2012 e vizio di motivazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1.

le due censure di costituzionalità sono inammissibili in

ragione della genericità dei riferimenti alla vicenda processuale; quanto
alla prima, ove si deduce un’impugnazione del decreto di prime cure e
si lamenta il regime di inammissibilità per la recidiva
infraquinquennale, senza specificare il tipo di rilevanza nella vicenda;
per la seconda, opponendosi l’indirizzo di questa Corte per cui «la
riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto

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documentazione, da veicolare tramite l’OCC e di cui all’art.9 co.2 I.cit.,

con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

2.

il primo motivo di ricorso è inammissibile, per assoluta

genericità;
3.

quanto al secondo e terzo motivo, la loro inammissibilità

discende dal principio, qui da ribadire, per cui «il decreto reiettivo del

reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano
del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della I. n. 3
del 2012, non precludendo a quest’ultimo – benchè nei limiti temporali
previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di
presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è
privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile
per cassazione.» (Cass. 1869/2016), indirizzo confermato poi da Cass.
6516/2017 (e Cass. 19117/2017 e 20917/2017, per il piano del
consumatore) per la quale «il decreto reiettivo del reclamo avverso il

provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la
proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, non decidendo nel
contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, e non esclude, pertanto,
la reiterabilità della proposta medesima, sicché non è ricorri bile per
cassazione»; nella fattispecie anche il Trib. Milano si è limitato ad
escludere la completezza della documentazione inoltrata, in primo
luogo difettante della necessaria relazione dell’OCC, giustificatamente
non acclusa per comprovata mancanza di condotta cooperativa della
debitrice, non presentatasi agli inviti rivoltile;

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“sufficienza” della motivazione.» (Cass. s.u. 8053/2014);

4. posto che invero l’art.14ter co.3 I. n.3/2012 prescrive che l’OCC
formi una relazione particolareggiata … che deve contenere: a)
l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata
dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le
obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore

solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d)
l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai
creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda e che il debitore,
tra gli altri, depositi l’inventario di tutti i beni del debitore, recante
specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle
cose mobili, la statuizione di inammissibilità della domanda, ad opera
del giudice di merito, riflette la portata decisoria del co.5 art.14ter cit.
per il quale

La domanda di liquidazione è inammissibile se la

documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente
la situazione economica e patrimoniale del debitore;
5.

il ricorso è pertanto inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co.
1 quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.
il Presidente
dott.

anile

persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla

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