Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4785 del 26/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4785 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 4226-2010 proposto da:
FELTRI

VITTORIO

FLTVRT43H25A794N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 21,
presso lo studio dell’avvocato LUCA LO GIUDICE,
rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO DI
t

GRAZIA giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

172

RAVERA

SERGIO

RVRSRG46E16F257L,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo
studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta

1

Data pubblicazione: 26/02/2013

e difende unitamente all’avvocato FRATTIN COSTANZO
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3456/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/12/2008, R.G.N. 3051/2004;

udienza del 23/01/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato LUCA LO GIUDICE
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 242/04 del Tribunale di Desio Vittorio
Feltri fu ritenuto estraneo, in quanto privo della qualifica
di direttore responsabile del quotidiano “Libero” al momento
del fatto, di una pubblicazione diffamatoria di Sergio Ravera,

giornalisti e dell’editrice del quotidiano Vittorio Feltri
Editore e C. s.p.a..
Il Tribunale compensò tuttavia le spese tra l’attore ed il
Feltri per la scusabilità dell’errore, indotto dalla
presentazione grafica del ruolo di direttore di Vittorio
Feltri sia nella prima che nella penultima pagina del
quotidiano.
Tutti i soccombenti impugnarono la sentenza. Il Feltri si
dolse dell’intervenuta compensazione delle spese, disposta
nonostante la carenza della presupposta qualificazione, in
capo a lui, di direttore responsabile.
Con sentenza n. 3456/08 la Corte d’appello di Milano ha
accolto gli appelli solo in ordine alla determinazione delle
somme riconosciute a titolo di risarcimento, condannando gli
appellanti, tra i quali il Feltri, alla rifusione al Ravera
dei due terzi delle spese del doppio grado, compensandole per
il residuo terzo.
2.-

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Vittorio

Feltri, affidandosi ad un unico motivo (col quale si duole del
rigetto del suo appello in punto di spese deducendo violazione

3

che aveva agito per il risarcimento anche nei confronti di due

e falsa applicazione dell’at. 92 c.p.c.), cui resiste con
controricorso Sergio Ravera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l.

Va premesso che la memoria di costituzione di un nuovo

di difensore del ricorrente, depositata in data 18.1.2013 e

sottoscrizione certificata dal difensore stesso, non è idonea
al conferimento di

ius postulandi

in quanto la disposizione

che prevede che anche la sostituzione del difensore
originariamente designato possa effettuarsi con procura a
margine della memoria di nomina (art. 83, terzo comma, c.p.c.
nella nuova formulazione) si applica, salvo eccezioni estranee
alla disciplina delle spese processuali, solo ai “giudizi
instaurati” dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno
2009, n. 69 (art. 58, primo comma, della legge stessa), e
dunque non al presente procedimento, già pendente nel 2004. La
procura alle liti al nuovo difensore si sarebbe dunque potuta
conferire esclusivamente “con atto pubblico o scrittura
privata autenticata”, secondo quanto previsto dall’art. 83,
secondo comma, c.p.c. nella previgente formulazione.
A tanto consegue che della rinuncia al ricorso (formulata in
udienza dal presentatosi nuovo difensore) non può tenersi
alcun conto, neppure sotto il profilo della sopravvenuta
carenza di interesse del ricorrente alla decisione (che non ne
avrebbe peraltro evitato la condanna alle spese).

4

recante la procura a margine dell’atto con autografia della

2.-

Il ricorso è infondato, essendo stata la compensazione

delle spese di primo grado pienamente giustificata dal
Tribunale in base alle ragioni sopra esposte ed essendo stato,
di conseguenza, del tutto coerentemente respinto il gravame
dell’attuale ricorrente sul punto, con conseguente aggravio

per un terzo), nel quale era risultato appunto soccombente.
Risulta invero immune dal vizio denunciato l’affermazione
della corte d’appello secondo la quale il potere di
compensazione delle spese era stato ben esercitato dal
Tribunale <>

(pagina 21, sub n. 8, della sentenza).

Che, invece, in altra parte del quotidiano lo fosse – come
osservato dal ricorrente non vale ad infirmare
l’affidamento riposto dai terzi nelle citate erronee
indicazioni e nella consequenziale scusabilità dell’errore
dell’attore, al quale il giudice del merito ha evidentemente
ritenuto di conferire rilievo al fine dell’esercizio
dell’insindacabile potere di compensazione.

5

dei due terzi delle spese del giudizio di appello (compensate

3.-

Le spese seguono la soccombenza anche in ordine al

giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che

accessori dovuti per legge.
Roma, 23 gennaio 2013

liquida in C 2.000, di cui C 1.800 per compensi, oltre agli

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