Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4785 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 824/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via

Pompeo Magno n. 2/b, presso lo studio dell’avvocato Lepri Fabio, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vaccarella Romano,

giuste procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.A., già commissario giudiziale del Concordato Preventivo

(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere

Marzio n. 1, presso lo studio dell’avvocato Macario Francesco, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bussoletti Mario,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) S.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con assuntore, identificata nella sua socia unica (OMISSIS) S.r.l., ma, aperta la procedura, con la nomina a commissario giudiziario di R.A., la proposta concordataria, all’esito di vicende che qui non occorre rammentare in dettaglio, non è stata approvata, sicchè il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società istante.

2. – Con decreto del 17 settembre 2013, lo stesso Tribunale di Roma, letta l’istanza del commissario giudiziale del Concordato preventivo di liquidazione del suo compenso, ha liquidato quanto richiesto in Euro 248.524,47, con riferimento all’attivo, ed in Euro 143.460,88, con riferimento al passivo, oltre accessori.

3. – Contro il menzionato decreto (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l. ricorrono per cinque mezzi, nei confronti di R.A. e del Fallimento (OMISSIS) S.r.l..

R.A. resiste con controricorso, deducendo anzitutto l’inammissibilità del ricorso.

Non spiega difese il Fallimento intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene cinque motivi rispettivamente volti a

denunciare:

-) il primo, violazione e falsa applicazione del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 5, commi 1 e 2, della L. Fall., artt. 39 e 165, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver operato la liquidazione sulla base di una disposizione non applicabile al concordato liquidatorio;

-) il secondo, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale già menzionato, nonchè della L. Fall., artt. 39,165 e 172, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver erroneamente quantificato il passivo e l’attivo utilizzato come parametro di riferimento;

-) il terzo, violazione dell’art. 111 Cost., art. 131 c.p.c., e L. Fall., art. 39, richiamato per il compenso del commissario giudiziale dalla L. Fall., art. 165, per motivazione gravemente contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

-) il quarto, motivazione totalmente omessa sul fatto controverso, rappresentato dalla quantificazione dell’ammontare dell’attivo e del passivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

-) il quinto, violazione e falsa applicazione del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, art. 5, commi 1 e 2, della L. Fall., artt. 39 e 165, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver errato nella liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali.

2. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinunzia è stata accettata, sicchè va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA