Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4785 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4785 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 9445-2010 proposto da:
GMV DI ANDREANI ROBERTO SRL UNIPERSONALE IN
LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.
GALIANI 68, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
SELICATO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE ROMA 3 UFFICIO TERRITORIALE DI VELLETRI;
– intimati –

Data pubblicazione: 11/03/2016

avverso

il

provvedimento

n.

2/2009

della

ehr (A

COMM.TRIB.REG. d’

MA, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

771′

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RITENUTO IN FATTO
1. Con avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003 notificato il
27 dicembre 2005 alla Soc. unipers. GMV il fisco contestava talune
operazioni d’acquisto ai fini dell’i.v.a. e delle imposte dirette.
Per quanto qui interessa, l’ufficio osservava che la Soc. unipers. GMV,
facente capo a Roberto Andreani ed esercente il commercio di autoveicoli, aveva intrattenuto rapporti con società IMPEX che, già segnalata

traverso il canale dei fratelli Lucci, soggetti fiscalmente residenti in
Germania e gestori delle sede tedesca della società IMPEX.
Accertava il fisco che la Soc. un/pers. GMV (a) ordinava i veicoli direttamente in Germania ai fratelli Lucci, (b) bonificava il pagamento dei
corrispettivi presso la

DRESDER BANK di Neuss e (c) riceveva in Italia

i documenti dei veicoli mediante spedizione dalla Germania tramite
corriere DHL; indi, concludeva che i reali cedenti delle vetture erano i
fratelli Lucci e non la interposta società IMPEX.
2. L’atto impositivo era impugnato dalla contribuente e annullato dalla
commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n.
27-2008-03, riformata dalla commissione tributaria regionale del Lazio
con sentenza n. 02-2009-09. Il giudice d’appello riteneva che “la parte
[contribuente] era a conoscenza che ogni attività connessa alla citate
cessioni avveniva direttamente in Germania e, pur se cautelarmente gli
acquisti erano effettuati dalla IMPEX s.r.I., di fatto le operazioni erano
concluse personalmente dai fratelli Lucci, soggetti fiscalmente domiciliati in Germania”. Rilevava che le società EURIMPORT e IMPEX erano
risultate “soggetti fittizi emittenti fatture per operazioni inesistenti, gestite dagli stessi soggetti, ma che non [avevano] mai esercitato di fatto
l’attività dichiarata”. Pertanto, “le cessioni di autoveicoli, documentate
dalle fatture emesse dalla società indicate, pur essendo oggettivamente reali, tuttavia [inerivano] a rapporti commerciali intrattenuti direttamente dalla verificata con i fratelli Lucci in Germani o con soggetti a
questi collegati”. Osservava, inoltre, che la consapevolezza della Soc.
unipers. GMV della fittizia interposizione emergeva da fatto che Roberto Andreani – legale rappresentante della Soc. unipers. GMV e amico
d’infanzia di Antonello e Daniele Lucci, legali rappresentanti della IMPEX – riferiva di aver sempre ordinato i veicoli per telefono o telefax ai
Lucci presso un preteso recapito tedesco della IMPEX e di aver bonificato i corrispettivi presso la

DRESDER BANK di Neuss. Aggiungeva che

delle fatture della DHL risultava che i documenti dei veicoli erano spei
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per il coinvolgimento in operazioni inesistenti come cartiera, operava

diti dalla della IMPEX di Neuss (Germania), mentre la sede di Serrone
(prov. Frosinone) era un mero recapito presso lo studio di un commercialista.
3. Per la cassazione della sentenza la Soc. unipers. GMV ha proposto
ricorso, affidato a due motivi; la parte pubblica non ha spiegato attività
difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

decisione di merito sul fatto (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) e (b) violazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
4.1.In primo luogo, la contribuente assume che la motivazione sarebbe
omissiva o insufficiente riguardo alla “dimostrazione dell’inesistenza di
operazioni d’acquisto effettuate dalla ricorrente (ritenuta comprovata
dal giudizio di secondo grado con rinvio alle risultanze del p.v.c. delle
Guardia di finanza), a fronte delle tesi difensive, ampiamente esposte e
documentate dalla società contribuente, volte a dimostrare l’effettiva
esistenza delle medesime operazioni” (momento di sintesi a pag. 32).
4.1.1.11 motivo è inammissibile.
Esso mira a riesaminare il merito dell’intera vicenda trascurando che il
giudice di legittimità ha solo il potere di controllare le argomentazioni
del giudice d’appello sotto il profilo della sua coerenza logica e formale
nel perimetro tracciato dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 24679 del 04/11/2013). Peraltro il quesito di fatto enuncia
inammissibilmente una generica e tautologica censura senza enucleare, con adeguato stesura del momento di sintesi, quali siano specificamente i fatti, in senso storico-naturalistico, trascurati o malamente valutati dal giudice di merito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del
08/10/2014). Né è consentito devolvere alla Corte il compito d’isolare
le singole censure in punto di fatto, onde ricondurle ad uno dei vizi
enunciati dal n. 5 dell’art. 360, per poi ricercare quale o quali sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice
di legittimità il compito di dare forma e contenuto alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.
4.2.In secondo luogo, la contribuente interroga la Corte chiedendo “se,
ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., in presenza di idonea documentazione
contabile ed extracontabile incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni d’acquisto effettuate da un
fornitore, considerato cartiera sulla base del rinvio a risultanze provenienti da altro Comando della Guardia di finanza rispetto a quello che
2
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4. I due motivi denunciano preteso (a) errore di giustificazione della

ha effettuato la verifica sulla società accertata, ovvero se deve essere
l’amministrazione finanziaria ad ottemperare all’onere di provare che
tali operazioni hanno in realtà carattere fittizio” (quesito di diritto a
pag .39-40)
4.2.1.11 motivo va disatteso.
Innanzi tutto l’art. 54 co.3 del decreto IVA prevede che l’ufficio possa
procedere alla rettifica, persino indipendentemente dalla previa ispe-

aggiunto risultino da ispezioni e verbali relativi ad altri contribuenti
(Cass. 13486/09).
4.2.2.0rbene, sulla scorta delle indicazioni della Corte di giustizia riprese da questa Corte di legittimità, spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione
l’IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio (cd. operazioni soggettivamente inesistenti),
provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il
servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza,
che il soggetto formalmente cedente avesse, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23560 del 20/12/2012).
Si è, però, precisato che la relativa prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, dimostrando che, al momento in cui ottenne la fatturazione dell’imposta che successivamente intese portare in
detrazione, il contribuente disponeva di elementi tali da porre sull’avviso
qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto (sent. ult. cit;
conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012).
Si è, inoltre, chiarito che, nell’ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente
resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione personale e strumentale
adeguata alla sua esecuzione, costituisce, di per sé, idoneo elemento
sintomatico dell’assenza di buona fede del contribuente, poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario o
committente) induce ragionevolmente a escluderne l’ignoranza incolpevale circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla
rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta; in tal
caso è il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del
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zione del contribuente, quando le violazioni dell’imposizione sul valore

fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione
dell’IVA versata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6229 del 13/03/2013).
In particolare, il cessionario ha l’onere di dimostrare almeno, anche in
via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva
di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il
fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della

dell’operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare
lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri
soggetti collegati all’operazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23074 del
14/12/2012).
4.2.3.Nella specie il giudice d’appello, con ragionamento esente da vizi
logici e giuridici, ha scandagliato il compendio indiziario offerto dall’amministrazione a riscontro dell’inesistenza soggettiva delle operazioni contestate: a) la Soc. unipers. GMV, facente capo a Roberto Andreani ed
esercente il commercio di autoveicoli, aveva intrattenuto rapporti con
società IMPEX che, già segnalata per il coinvolgimento in operazioni inesistenti come cartiera, operava traverso il canale dei fratelli Lucci, soggetti fiscalmente residenti in Germania e gestori delle sede tedesca della
società IMPEX; b) le società cedente EURIMPORT e IMPEX erano risultate, allestito delle verbalizzate indagini di polizia tributaria, “soggetti fittizi emittenti fatture per operazioni inesistenti, gestite dagli stessi soggetti, ma che non [avevano] mai esercitato di fatto l’attività dichiarata”; c)
la sede legale della società IMPEX in Serrane (prov. Frosinone) era un
mero recapito presso lo studio di un commercialista; d) la Soc. unipers.
GMV, tramite il suo unico socio Roberto Andreani, ordinava i veicoli direttamente in Germania ai fratelli Lucci, bonificava il pagamento dei corrispettivi presso la

DRESDER BANK di Neuss e riceveva in Italia i docu-

menti dei veicoli mediante spedizione dalla Germania tramite corriere
DHL; e) Roberto Andreani, legale rappresentante della Soc. unipers.
GMV, era amico d’infanzia di Antonello e Daniele Lucci, legali rappresentanti della IMPEX.
4.2.4.Si tratta di elementi tutto che denotano l’anomalia degli acquisti
compiuti dalla Soc. unipers. GMV e che, sul piano logico e circostanziale,
sono idonei a far presumere che quelle controverse fossero fatture
emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente dei veicoli e percettore
del prezzo. Dunque, in punto di stretto diritto, non si comprende quale
violazione o falsa applicazione del riparto dell’onere probatorio abbia po4
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capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta in occasione

tuto commettere il giudice d’appello in disparte dalla palese evidenza
dimostrativa degli elementi addotti da fisco a carico della contribuente.
Gran parte degli stessi elementi, peraltro, denotano anche che il consapevole coinvolgimento della contribuente che disponeva di elementi tali
da porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente
esperto.
5. Nel concludere – e per mera completezza espositiva – va chiarito che

niens costituito dal decreto legge di semplificazione fiscale (16/2012),
che all’art. 8 detta regole e limiti per la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenze n.
10167 del 20/06/2012 e n. 26461 del 17/12/2014), posto che i principi
del processo per cassazione impediscono di rilevare d’ufficio regole di
giudizio afferenti a profili non investiti, neppure indirettamente, dai
motivi di ricorso e concernenti questioni non sottoposte al giudice di
legittimità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27687 dell’11/12/2013; conf. in
generale Sez. 5, Sentenza n. 10547 del 08/05/2006, e Sez. L, Sentenza n. 16642 del 01/10/2012).
6. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio di legittimità in assenza di costituzione e difesa della parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in R

a, il 20 ottobre 2015.

esula completamente dalla cognizione di questa Corte lo ius superve-

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