Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4785 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4785 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 01/03/2018

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:

RG 23706/2016- g.est.

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I.C.E.A s.r.I., in persona del I.r.p.t., rapp. e di?. dall’avv. Roberto
Piccolo e dall’avv. Silvio Raho, elett. dom. presso lo studio del secondo
in Roma, via Ruggero Fiore n. 27, come da procura in calce all’atto
-ricorrente-

FALLIMENTO I.C.E.A s.r.I., in persona del curatore fall. p.t.
BRANDINI ALESSANDRO
BASSINO CASAMARTE GIACOMO LUCA
-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Firenze 13.9.2016, n.
1472/2016, in R.G. 344/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1.I.C.E.A s.r.l. [ICEA] impugna la sentenza App. Firenze
13.9.2016, n. 1472/2016, in R.G. 344/2016, con cui è stato rigettato
il suo reclamo proposto ex art.18 I.f. avverso la sentenza Trib. Arezzo
12.2.2016 dichiarativa del proprio fallimento e resa su istanza del
creditore Brandini, dopo che l’altro creditore Bassino Casamarte era
stato pagato e aveva conseguentemente desistito;

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Contro

2.la corte di appello ha riconosciuto la infondatezza della
complessiva doglianza dopo aver premesso, per quanto qui d’interesse,
che il fallimento ben poteva essere dichiarato anche su istanza di un
solo creditore, per quanto titolare di credito giudizialmente contestato,
appartenendo al tribunale lo scrutinio sommario della pretesa,

sussistente quale circostanza oggettivamente emersa dall’istruttoria,
in ragione – tra gli altri – di pignoramento mobiliare negativo,
pignoramento immobiliare, protesti, perdite di bilancio risalenti,
vendita immobiliare diretta a procurare provvista per tacitare il
creditore istante; la corte, nel respingere il reclamo, riassunto nei
suoi due motivi, condannava alle spese di lite l’amministratore, benché
avesse agito quale legale rappresentante della società, stante
l’impossibilità di recupero delle stesse a fallimento chiuso e società
estinta ex art.118 co.2 I.f.;
3.con il ricorso si deduce, in due motivi, l’erroneità della sentenza,
ove ha omesso ogni accertamento incidentale della pretesa del
creditore residualmente istante e ha posto le spese a carico
dell’amministratore.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1.

il primo motivo di ricorso è inammissibile, sotto un duplice

profilo; innanzitutto l’impugnazione difetta di specificità in ordine alla
dedotta erroneità motivazionale della sentenza che, nel riepilogare il
motivo di reclamo attinente al difetto di legittimazione del creditore
residuo, ha correttamente contrastato la conseguenza che se ne
asseriva discendente dalla unicità del credito e dalla sua contestazione
giudiziale, e cioè la trasmissione degli atti eventuale al P.M., nel
presupposto di un limite alla dichiarazione diretta da parte del

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funzionale ad accertare poi l’insolvenza; questa era in concreto

tribunale; in secondo luogo, la censura non coglie nel segno ove
addita la pronuncia di carenza di motivazione sul punto, essendo stato
proprio il tema della unicità del credito giudizialmente contestato
espresso “oggetto” di “esame”, ai sensi dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c.,
così appartenendo all’insindacabile apprezzamento di merito, per

incidentale condotto dal tribunale; e, dunque, per un verso si può
ripetere che «in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento,
l’art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo
accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo,
essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale
da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione
dell’istante.»(Cass. s.u. 1521/2013, Cass. 11421/2014);
2.

per altro verso, la motivazione adesiva al quadro

argomentativo del tribunale si evince dalla motivazione che vi si
accosta ove il riferimento è alla “non manifesta infondatezza” della
ragione di credito fatta valere, dunque divenendo non più scrutinabile
in sede di legittimità (Cass. s.u. 8053/2014);
3.

il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non vantando

la società, che unicamente agisce in questa fase, alcun interesse a
dolersi della pronuncia condannatoria alle spese del reclamo, per
come pronunciata a carico del suo amministratore, che qui non mostra
di aver agito anche in proprio, ma solo nella citata veste
rappresentativa;
4. il ricorso è pertanto inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla I. 228/12, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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erro

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come invero esplicitato nell’adesione inequivoca all’accertamento

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1 bis dello

stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 diqembre 2017.

1 k

dott.Pttr C arr
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