Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4784 del 27/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4784 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 27839-2012 proposto da:
MARTINIELLO MARIANTONIETTA MRTMNT57M64F839T,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO
69, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA PARIS’, rappresentata e
difesa dagli avvocati STENDARDO GIOVANNI, PRAGLIOLA
ORIANA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M. POLO
DI CARDITO (NA);
– intimati –

€160

Data pubblicazione: 27/02/2014

avverso la sentenza n. 5779/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 29.9.2011, depositata il 07/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO
FATTO E DIRITTO

di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
L’attuale ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, ha agito in
giudizio deducendo di avere conseguito la qualifica di direttore dei
servizi generali ed amministrativi in servizio a tempo indeterminato
(DSGA) a far data dal 1.9.2000 sulla base del CCNL 26.5.99 e
sostenendo che, ai fini giuridici ed economici, doveva esserle
riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati – in luogo dell’anzianità
convenzionale ex art. 8 del CCNL 15.3.01 sulla base del sistema della
“temporizzazione” -, facendo applicazione della più favorevole norma
dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del
4.8.95, da ritenere ancora vigente.
La domanda è stata accolta in primo grado, con sentenza riformata
in appello.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 7
dicembre 2011, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione per
violazione dell’art. 66, comma 6, c.c.n.l. comparto scuola 4 agosto
1995; artt. 34 e 48 c.c.n.l. comparto scuola 26 maggio 1999, arit. 8 e 19
c.c.n.l. 15 marzo 2001 e artt. 87 e 142 c.c.n.l. comparto scuola del
24.7.2003 (art. 360 nn. 3 c.p.c.).

Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito

Il ricorso è manifestamente infondato, alla stregua delle
considerazioni che seguono.
L’attuale ricorrente è stata inquadrata nel profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi a decorrere dal 1.9.2000, con
riconoscimento di un trattamento retributivo pari al 70% del

accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale di
responsabile amministrativo; a seguito del c.c.n.l. 24 luglio 2003 è stato
attribuito alla ricorrente il residuo 30% di differenziale, con
conseguente trasformazione del valore economico della retribuzione
goduta in anzianità di servizio per il collocamento all’interno della
posizione economica del profilo dei direttori amministrativi delle
accademie e conservatori.
Secondo l’orientamento interpretativo di questa Corte, affermatosi e
consolidatosi negli ultimi anni, in tema di personale del comparto
scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo al
quadriennio normativo 2002/2005 ed al primo biennio economico
2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995,
che a sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, non
trova applicazione nel primo inquadramento del profilo professionale
di Direttore dei servizi generali ed amministrativi istituito dall’art. 34
del CCNL Comparto Scuola 26 maggio 1999, posto che per esso
valgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL relativo al secondo
biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola del
9 marzo 2001 e dall’art. 87 del citato CCNL 24 luglio 2003 (Cass. n.
4885 del 1 marzo 2010, nonché ex plurimis, Cass. n. 16213/2011,
20665/2011, 13869/2011, n. 6372/2011, n. 4141/2011, Cass. n.
24914/2010, Cass. n. 24913/2010, Cass. n. 24912/2010, Cass. n.
24431/2010, seguite da numerose ordinanze di inammissibilità ex art.
Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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differenziale tra la posizione iniziale di direttore amministrativo delle

360 bis cod. proc. civ., primo comma: v. tra le più recenti Cass. nn.
2271, 2587, 2589 e 2590 del 2013).
In tema di classificazione del personale ATA in regime di
contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto
Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte

figura apicale del “direttore amministrativo” soltanto per i conservatori
e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di
studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la
qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”,
sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui
l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di
laurea.
Con il CCNL 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente,
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34,
è stato istituito, con decorrenza 1.9.00, “il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado …”.
Per l’accesso al profilo professionale del DSGA, detto CCNL 26.5.99
richiede il diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima applicazione”,
anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio
da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è
previsto che possa accedere a detto profilo il personale già inquadrato
quale responsabile amministrativo, in servizio nell’anno scolastico
1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.
Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di
DSGA “in sede di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del CCNL
15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del
comparto Scuola, dall’1.9.2000, nella misura dello stipendio iniziale del
Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la

profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e
conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra
la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale

maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si
stabilisce che la retribuzione così determinata “viene utilizzata, con il
criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente
all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore
amministrativo delle accademie e conservatori”.
E’ stato, quindi, adottato il criterio della c.d. “temporizzazione”, che
consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in
godimento in anzianità spendibile per l’inquadramento, prescindendo
perciò da quella effettiva. La disciplina è nel senso che l’esistente
profilo di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene
assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova
creazione.
Il successivo art. 87 del c.c.n.l. 24.07.03, compatto scuola per il
quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico
2002/2003, ha poi disposto che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA
destinatati dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del
c.c.n.l. 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del
differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente
posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del
1.9.2000, e ha dichiarato che, per effetto di tale disposizione, “si
realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale

Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di

appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
La tesi dei dipendenti richiama l’art. 142, lett. L.), punto n. 8, del
CCNL 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo
2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che

4, del CCNL 4.08.95, per la quale “restano confermate, al fine del
ìrif-mi›.nritEsenrn {lei servizi di ruolo e non di molo eventuali -Dente
prestati anteriormente alla nomina in molo e alla conseguente
stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. dalla L. 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni
di applicazione, cosi come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399,
art. 4”.
Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale
in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato
prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante.
In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
(Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini
dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del
personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata
valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19
giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme
le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti
disposizioni, se più favorevoli”.

Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma

Alla stregua di tale disciplina, questa Corte ha, a più riprese,
riesaminato la questione di diritto ritenendo che le parti stipulanti
hanno inteso riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di
prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell’accesso alla qualifica di area superiore

(D) mediante

inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle
regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio;
regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo
stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e
procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere
finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione”
pressoché automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di
formazione, ovvero di percorsi professionali).”
Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 399 del
1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità
riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,
nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale
nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).
Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8 CCNL 2001 sia stata
superata dal successivo contratto del 2003, mediante affermazione
della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di
ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della
retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8,
del CCNL 24/7/2003).

Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed

Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso alla
posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non in
sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del
contratto del 2003 si occupa specificamente della vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento

2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la
“temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla
retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei
conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero,
l’incremento retributivo attribuito dall’art. 87 deve essere considerato
nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del
CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come
alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano
dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con
l’applicazione delle regole generali.
Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al
superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale
dell’art. 8 del CCNL del 2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Al riguardo deve rilevarsi che il CCNL per il quadriennio normativo
1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto
l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, aveva
omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del

stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la
tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta
ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei
conservatori e delle accademie ma non prendono in considerazione il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non

profilo, poiché i due profili sono considerati distintamente nella tabella
A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati
diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di nuova
istituzione.
Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel
fatto che il CCNL 1999 regolava il solo biennio economico 19981999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe
cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai
fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto
il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è
stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del
CCNL del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente
regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico
del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento
nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
Né alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul
piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in
vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo
perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto
di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento
economico.

Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
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può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine –

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento
economico assicurato dall’art. 8 del CCNL del 2001 è nettamente
superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della
promozione, poiché in pratica è garantita una maggiorazione
stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali

e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del
CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale), oltre ad una futura
migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore
inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare
acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere
congelato, perché è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici,
secondo il criterio della temporizzazione.
L’art. 8 del CCNL del 2001 non si pone, inoltre, in contrasto con
principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia
erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre
natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche.
Né possono essere ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare
esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento
economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal
contratto (vedi Cass. 19.12.08 n. 29829; 10.03.09 n. 5726; 18.06.08 n.
16504 e 19.06.08 n. 16676; Cass., s.u., 7.07.10 n. 16038).

Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
-10-

iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano prive di
fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di giustificazioni
per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta
ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA
dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di

professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima
applicazione” di cui all’art. 34 del CCNL del 1999; al trattamento di
fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima
applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità
effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione
tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).
Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame
l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto
negoziale, quali l’art. 34 del CCNL 26.5.99 che istituisce il profilo
professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di
prima applicazione, e l’art. 8 del CCNL 15.3.01 che di tale profilo
determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto
della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei
dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’amministrazione
ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non
anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo
dell’Amministrazione. È, pertanto, del tutto estranea alla presente
controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla
norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole
dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di
Ric. 2012 n. 27839 sez. ML – ud. 16-01-2014
-11-

dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo

credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con
violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.
Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, il ricorso risulta manifestamente infondato, dato che il

trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA
inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di
“direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34
CCNL del compatto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica
norma di cui all’art. 8 del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio
economico 2000-2001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi
che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale
possa invocare la più favorevole regola generale che consente il
computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di
inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile
contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non
è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del
principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione
regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento
nel profilo.
In ragione di tali argomenti, non ravvisandosi i presupposti per un
mutamento giurisprudenziale di questa Corte, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità,
essendo il MIUR rimasto intimato.
P.Q.M.
La Cotte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014

DEPOSITATO, IN CANCELLERIA

cggi’

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