Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4784 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3522-2005 proposto da:

AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE DI C.A. DA (OMISSIS) (P.I.

(OMISSIS)), in persona del Curatore avv. Q.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo STUDIO

AVV.TI TOCCI PAOLA E PAPASODARO ROSARINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PICCINNI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI ROMA S.P.A., oggi NUOVA BANCA DI ROMA S.P.A. (P.I. e c.f.

(OMISSIS)), in persona dei procuratori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. CESARE 71, presso l’avvocato NANNA ROCCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PICCINNO SILVIO, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1995, il fallimento C.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca di Roma s.p.a. per sentir dichiarare inefficaci pagamenti per la complessiva somma di L. 97.745.000, effettuati tramite rimesse nell’anno antecedente alla sentenza di fallimento.

Costituitasi ritualmente, la Banca di Roma eccepiva di non essere stata a conoscenza dello stato d’insolvenza e contestava altresì l’importo delle rimesse solutorie ex adverso allegate.

Nel corso dell’istruttoria era esperita una consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza 18 febbraio 2003 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda e condannava il fallimento C. alla rifusione delle spese di giudizio.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza 28 giugno 2004.

La corte territoriale motivava:

– che l’elemento psicologico della fattispecie esigeva la conoscenza effettiva e concreta da parte del creditore dell’altrui stato di insolvenza, non essendo sufficiente la mera conoscibilità potenziale, ed essa non poteva essere presunta in assenza di precisi indici di riconoscibilità, neppure in un istituto bancario in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale;

– che, nella specie, gli elementi sintomatici del dissesto erano venuti alla luce dopo il compimento delle rimesse solutorie – cessate il 5 novembre 1992 – in occasione della pubblicazione, sicuramente successiva, dei primi protesti, senza che emergesse in precedenza alcuna anomalia dagli estratti-conto del rapporto di conto corrente, in cui figurava un’alternanza non allarmante di prelievi e versamenti;

– che, per contro, i bilanci dell’impresa fallita non erano stati prodotti ritualmente in giudizio, nè mai acquisiti dal curatore.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il fallimento C.A. con atto notificato il 2 febbraio 2005.

Deduceva:

1) la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e art. 5 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè la carenza di motivazione, giacchè la corte territoriale aveva invertito l’onere della prova, che nella specie incombeva sul creditore in ordine alla sua inscientia decoctionis: tanto più che la pregressa e notoria insolvenza dell’imprenditore C. era stata accertata in sede di sentenza dichiarativa del fallimento e di essa, comunque, erano emersi, in precedenza, tutti i sintomi;

2) la violazione di legge e l’omessa o insufficiente motivazione, dal momento che non erano stati acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio i bilanci depositati presso la banca, che avrebbero consentito un accertamento più approfondito; tanto più che si verteva in tema di conto corrente non assistito da apertura di credito, ma solo da un fido di fatto, in contrasto con la prassi bancaria: così da giustificare addirittura il sospetto che la Banca di Roma non avesse intenzionalmente assunto informazioni sulle condizioni economiche dell’impresa allo scopo di precostituirsi una prova liberatoria indiretta;

3) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella determinazione riduttiva della somma effettivamente pagata, nonostante la natura solutoria di ogni rimessa sul conto corrente scoperto.

Resisteva con controricorso la Banca di Roma s.p.a..

La curatela ricorrente depositava una memoria illustrativa, nel termine di cui all’art. 378 c.p.c..

All’udienza del 17 dicembre 2009 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la curatela deduce la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e art. 5, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè la carenza di motivazione, assumendo che la corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova, incombente sul creditore, in ordine all’inscientia decoctionis: tanto più che la pregressa e notoria insolvenza dell’imprenditore C. era stata accertata in sede di dichiarazione del fallimento e di essa, comunque, ricorrevano, in precedenza, tutti i sintomi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Del tutto erronea è la premessa, in diritto, che riversa sull’accipiens l’onere della prova della propria inscientia decoctionis: in tal modo, applicando alla fattispecie in esame, di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, la regola dettata invece al primo comma, riguardante gli atti a titolo oneroso con prestazioni o obbligazioni assunte dal fallito sproporzionate rispetto a quanto dato o promesso in suo favore, gli atti estintivi di debiti pecuniari non effettuati con denaro, ecc.. Pertanto, l’intero impianto argomentativo si dimostra non pertinente rispetto all’inquadramento teorico della revoca di pagamenti.

E’ vero, naturalmente, che la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore fallito può essere accertata sulla base di prove logiche e presunzioni. Ma tale enunciazione di principio appare disancorata dalla ratio decidendi della sentenza, che non ha affatto negato tale principio; solo limitandosi a distinguere tra conoscibilità astratta e conoscenza concreta, sia pure presuntivamente dimostrata: per poi negare, in punto di fatto, che quest’ultima potesse considerarsi appurata, stante la posteriorità temporale dei protesti e dei pignoramenti rispetto ai pagamenti impugnati.

Le censure del ricorrente non infirmano la correttezza di tale motivazione, risolvendosi in citazioni di precedenti giurisprudenziali non aderenti al thema decidendum.

Con il secondo motivo il fallimento ricorrente censura la violazione di legge e l’omessa o insufficiente motivazione, ravvisabili nell’omesso apprezzamento, in sede di valutazione dell’elemento psicologico, delle risultanze contabili dei bilanci depositati presso la banca, non acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una contestazione dell’attività istruttoria espletata, evidentemente volta a riversare sul giudicante, sotto il profilo dell’omessa rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, quella che in sentenza viene indicata come una carenza probatoria; e cioè, l’omessa produzione dei bilanci.

Si tratta, nel complesso, di una censura generica, che non individua correttamente alcun vizio di motivazione, nè tanto meno l’errore di diritto denunziato in premessa, alla luce del principio consolidato che l’attività dell’ausiliario tecnico del giudice non può supplire a lacune dell’esercizio del potere dispositivo sulla prova, fuori delle ipotesi eccezionali di acquisizione d’ufficio, inestensibili analogicamente in contrasto col principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost. (Cass., sez. 5, 17 novembre 2006, n. 24.464;

Cass., sez. lav., 5 ottobre 2006, n. 21.412).

Inammissibile si palesa, infine, l’ultimo motivo con cui si muovono rilievi critici alla relazione di consulenza tecnica, nella parte in cui non avrebbe apprezzato la natura solutoria delle rimesse, effettuate in assenza di un contratto formale di apertura di credito:

questione, riguardante l’elemento oggettivo della fattispecie, e non quello psicologico della conoscenza dello stato d’insolvenza ritenuto indimostrato nella sentenza impugnata.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del fallimento C.A. alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il fallimento ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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