Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4784 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7560/2016 proposto da:

Banca Nazionale Lavoro Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da

Brescia 9-10, presso lo studio dell’avvocato Fioretti Andrea, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R., in proprio e in qualità di legale rappresentante

pro tempore della T3TSrl, Fallimento (OMISSIS) Spa, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Marcello Prestinari 15, presso lo studio

dell’avvocato Marino Patrizia, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 82/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 24

febbraio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La BNL con insinuazione tardiva depositata il 30.9.2010 chiedeva l’ammissione in chirografo al passivo del fallimento della (OMISSIS) spa per i crediti sottoindicati:

– 525.188,01 Euro quale saldo debitorio del c/c ordinario n. (OMISSIS);

– 496.959,82 Euro, quale saldo debitore del c/c speciale n. (OMISSIS).

Il giudice delegato escludeva ambedue i crediti per difetto di data certa.

La BNL proponeva opposizione ex art. 98 L. Fall. ed in tale giudizio si costituiva, oltre alla curatela fallimentare, l’ing. T.R., quale creditore ammesso al passivo, chiedendo il rigetto della domanda.

All’esito della omologazione del concordato fallimentare della (OMISSIS) spa, la causa proseguiva nei confronti dell’assuntore T3T spa, oltre che del creditore impugnante.

Il tribunale ammetteva il credito di 525.188,01 Euro, in chirografo, in virtù del saldo passivo del c/c ordinario n. (OMISSIS) e per l’effetto condannava l’assuntore al pagamento in misura del 10% dell’importo suddetto, corrispondente alt percentuale concordataria; escludeva invece il credito relativo al c/c speciale n. (OMISSIS), osservando che la banca non aveva prodotto il contratto di c/c, unico documento idoneo a provare il perfezionamento del contratto medesimo.

Il tribunale, in particolare, rilevava che la mancata produzione in atti del contratto regolarmente sottoscritto da entrambe le parti era ostativo all’accertamento del credito, non solo in relazione alla mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., ma anche in quanto si tratta di contratto che richiede, ai sensi dell’art. 117 TUB, la forma scritta ad substantiam.

Avverso detto decreto, propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, la BNL.

Resistono con controricorso l’assuntore T3T srl e T.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del contratto di c/c n. (OMISSIS), intestato alla società debitrice, omettendo di rilevare che il suddetto conto speciale era in rapporto organico con il contratto di conto corrente ordinario e quindi regolato dalle medesime disposizioni.

Conviene premettere che il motivo, nei termini in cui è formulato, nonostante l’indicazione del vizio di violazione di legge (sul carattere non vincolante della rubrica del motivo, cfr. Cass. 7981/2007) si risolve nella deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal fatto che il contratto di conto corrente regolava anche quello di apertura di credito.

Esaminato sotto questo profilo il motivo è inammissibile, trattandosi di questione che non risulta prospettata nel giudizio di merito, onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo dal Tribunale: ciò comporta che trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

E’ infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 4787/2012).

Come questa Corte ha già affermato, inoltre, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass.2140/2006).

Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto, per la prima volta con il presente ricorso, il fatto che il rapporto di c/c identificato con il n. (OMISSIS) fosse “in unico rapporto organico” con il contratto di cui al c/c n. (OMISSIS), pur avendo tenuto distinti, in sede di insinuazione al passivo, il saldo debitore del c/c ordinario (per 525.188,01 Euro) e quello speciale (per 496.959,82 Euro).

Orbene, non può supplire alla mancata specifica allegazione della “unicità organica” del contratto speciale il fatto che, secondo la prospettazione della ricorrente, tale unicità fosse desumibile dall’esame della documentazione prodotta e segnatamente dall’art. 6 del contratto in oggetto, nonchè dall’estratto conto del conto speciale, da cui sarebbe risultato che periodicamente le competenze venivano trasferite, mediante giroconto, sul conto corrente ordinario per tutta la durata del rapporto.

E’ appena il caso di rilevare che la mera produzione di un documento in un giudizio avente natura impugnatoria quale quello ex art. 98 L. Fall., una volta che si consideri l’onere di allegazione specifica delle ragioni di doglianza, non comporta automaticamente che il contenuto del documento rientri nell’ambito di quanto il giudice è tenuto ad esaminare, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto dei documenti prodotti (e particolarmente delle sue clausole rilevanti) e del suo significato in relazione alle specifiche censure che si intendono muovere al provvedimento (nel caso di specie di esclusione del credito dallo stato passivo) impugnato (Cass.8377/2009; 2461/2019).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 7.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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