Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4784 del 24/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.24/02/2017), n. 4784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Farancesco – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10857/2012 proposto da:
SALP APPALTI LAVORI PUBBLICI SRL in persona dell’Amm.re Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE
CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUGLIELMO CANTILLO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 09/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato CANTILLO ORESTE che ha chiesto
l’accoglimento e deposita in udienza una cartolina di ricevimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli
atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La SALP, Società Appalti lavori Pubblici, propone ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla CTR Campania, sez. distaccata Salerno, n. 155/9/11, che aveva rigettato l’appello dalla stessa presentato avverso la sentenza emessa dalla CTP di Salerno n. 47/6/10.
L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato uno scostamento tra i ricavi contabilizzati e quelli risultanti dagli studi di settore SG96U.
La società si era anche in precedenza incontrata con i funzionari dell’Ufficio ed evidenziava che lo studio di settore preso in riferimento non era quello della concreta attività svolta dalla società stessa.
L’Ufficio riprendeva a tassazione Euro 239.316,00, senza tener conto delle eccezioni mosse dal contribuente e si proponeva un accordo del 15% La Salp aveva proposto ricorso alla CTP di Salerno che accoglieva parzialmente il ricorso e si attestava sulla riduzione al 15% dell’importo, ritenendolo in Euro 152.601,00.
La CTR Campania sez. Salerno rigettava l’appello, sempre proposto dalla società, ritenendo che gli studi di settore fossero stati ben utilizzati dal giudice che ne aveva correttamente valutato il valore probatorio ed insisteva che il contribuente non avesse proposto elementi atti a rideterminare il reddito di impresa.
Il ricorso proposto dalla Salp per la cassazione della sentenza di appello è fondato sui seguenti tre motivi:
1) omessa pronuncia in quanto i giudici della CTP non avrebbero tenuto in giusta considerazione le deduzioni, molto documentate presentate del contribuente, volte a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore.
2) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudice in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ribadendo la esigua motivazione sulla valutazione della documentazione e soprattutto sul tipo di studio di settore applicato.
3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. a e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e sexies, convcrtito, con modifiche, dalla L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto se l’avviso di accertamento ha carattere induttivo e si fonda su una presunta incongruenza dei ricavi dichiarati con quelli risultanti dagli studi, occorrerebbero presunzioni gravi, precise e concordanti.
Si è costituita l’Agenzia delle entrate che evidenzia come sia erronea la pretesa utilizzazione dello studio di settore TG69U, in luogo del suo omologo SG69U, essendo il primo definito come una evoluzione del precedente, utilizzabile solo in Nord Italia e solo in condizioni diverse dal caso specifico. Il contribuente, quindi, farebbe riferimento ad un modello utilizzato negli anni successivi a quello dell’accertamento (2004), la cui difformità, sostiene l’ufficio, è di scarso rilievo.
II ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, non essendo stato riprodotto integralmente nel corpo del ricorso stesso il contenuto dell’avviso di accertamento contestato dal ricorrente, sicchè questa Corte non è stata messa in condizione di verificare la fondatezza o meno delle censure del ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5000,00, più accessori di legge.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 5000,00 più accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017