Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4784 del 24/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.24/02/2017),  n. 4784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Farancesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10857/2012 proposto da:

SALP APPALTI LAVORI PUBBLICI SRL in persona dell’Amm.re Unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUGLIELMO CANTILLO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 09/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANTILLO ORESTE che ha chiesto

l’accoglimento e deposita in udienza una cartolina di ricevimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La SALP, Società Appalti lavori Pubblici, propone ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla CTR Campania, sez. distaccata Salerno, n. 155/9/11, che aveva rigettato l’appello dalla stessa presentato avverso la sentenza emessa dalla CTP di Salerno n. 47/6/10.

L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato uno scostamento tra i ricavi contabilizzati e quelli risultanti dagli studi di settore SG96U.

La società si era anche in precedenza incontrata con i funzionari dell’Ufficio ed evidenziava che lo studio di settore preso in riferimento non era quello della concreta attività svolta dalla società stessa.

L’Ufficio riprendeva a tassazione Euro 239.316,00, senza tener conto delle eccezioni mosse dal contribuente e si proponeva un accordo del 15% La Salp aveva proposto ricorso alla CTP di Salerno che accoglieva parzialmente il ricorso e si attestava sulla riduzione al 15% dell’importo, ritenendolo in Euro 152.601,00.

La CTR Campania sez. Salerno rigettava l’appello, sempre proposto dalla società, ritenendo che gli studi di settore fossero stati ben utilizzati dal giudice che ne aveva correttamente valutato il valore probatorio ed insisteva che il contribuente non avesse proposto elementi atti a rideterminare il reddito di impresa.

Il ricorso proposto dalla Salp per la cassazione della sentenza di appello è fondato sui seguenti tre motivi:

1) omessa pronuncia in quanto i giudici della CTP non avrebbero tenuto in giusta considerazione le deduzioni, molto documentate presentate del contribuente, volte a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore.

2) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudice in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ribadendo la esigua motivazione sulla valutazione della documentazione e soprattutto sul tipo di studio di settore applicato.

3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. a e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e sexies, convcrtito, con modifiche, dalla L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto se l’avviso di accertamento ha carattere induttivo e si fonda su una presunta incongruenza dei ricavi dichiarati con quelli risultanti dagli studi, occorrerebbero presunzioni gravi, precise e concordanti.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate che evidenzia come sia erronea la pretesa utilizzazione dello studio di settore TG69U, in luogo del suo omologo SG69U, essendo il primo definito come una evoluzione del precedente, utilizzabile solo in Nord Italia e solo in condizioni diverse dal caso specifico. Il contribuente, quindi, farebbe riferimento ad un modello utilizzato negli anni successivi a quello dell’accertamento (2004), la cui difformità, sostiene l’ufficio, è di scarso rilievo.

II ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, non essendo stato riprodotto integralmente nel corpo del ricorso stesso il contenuto dell’avviso di accertamento contestato dal ricorrente, sicchè questa Corte non è stata messa in condizione di verificare la fondatezza o meno delle censure del ricorrente. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5000,00, più accessori di legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 5000,00 più accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA