Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4784 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32313-2018 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA,

135, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MONTERISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMERIGO MAGGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2205/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 B.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’istruzione esponendo:

-) di essere laureata in medicina e chirurgia;

-) di avere conseguito la specializzazione in odontostomatologia, dopo avere frequentato la relativa scuola di specializzazione dal 1988 al 1991;

-) di non avere percepito dall’Università, durante la frequenza della scuola di specializzazione, alcuna borsa di studio od emolumento.

-) che la mancata percezione della remunerazione durante la frequentazione della scuola di specializzazione costituiva un danno, ascrivibile alla tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della Direttiva 82/76/CEE.

2. Si costituirono tutti gli enti convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Declinata la propria competenza per territorio da parte del Tribunale di Bari a favore di quella del Tribunale di Roma, quest’ultimo con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.11.2015 accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Amministrazione appellante dedusse che la scuola di specializzazione frequentata dall’attrice (“odontostomatologia”), al tempo in cui questa vi si iscrisse (1988), sarebbe dovuta essere da tempo soppressa, e sostituita da un corso di laurea ad hoc, proprio in virtù delle Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE.

3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 6.4.2018 n. 2205 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne sussistente il credito risarcitorio vantato dall’attrice in base al rilievo che:

-) le scuole di specializzazione in odontostomatologia vennero soppresse solo con D.M. 30 ottobre 1993, e quindi dopo che B.A. aveva conseguito il diploma di specializzazione;

-) le Direttive 78/687 e 78/686 intesero armonizzare l’esercizio della professione di “dentista” nei Paesi della CEE, ma non anche sopprimere le scuole di specializzazione post lauream in odontostomatologia;

-) la prova di ciò si desumeva dalla circostanza che le direttive del 1978 sulla professione di dentista, sopra ricordate, non abrogarono affatto la Direttiva 75/362/CEE, sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio tra i Paesi CEE, la quale disciplinava anche la specializzazione in odontostomatologia.

In definitiva, ad avviso della Corte d’appello, mentre per effetto delle Direttive del 1978 sulla professione di dentista non era consentito l’esercizio di tale professione al laureato in medicina che avesse successivamente conseguito il diploma in odontoiatria, era comunque certamente consentito al laureato in medicina conseguire la specializzazione in odontostomatologia.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito B.A. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La parte controricorrente preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, ex art. 327 c.p.c..

A fondamento dell’eccezione deduce che la notifica del ricorso sarebbe nulla, in quanto compiuta telematicamente non all’indirizzo PEC del difensore nominato da B.A. in grado di appello, ma all’indirizzo PEC dell’avvocato che in grado d’appello B.A. aveva nominato “domiciliatario in senso fisico” (così il controricorso, pagina 3).

1.1. L’eccezione è infondata per due motivi.

La prima ragione è che la nomina di un domiciliatario in grado di appello legittimava la parte soccombente a notificare il ricorso per cassazione a quel domiciliatario: tanto al suo indirizzo con le forme ordinarie, quanto nella sua casella di posta elettronica certificata con le forme telematiche.

La seconda ragione è che la nullità della notifica è stata sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto la parte controricorrente mostra di avere avuto perfetta e tempestiva conoscenza del ricorso e dei suoi contenuti.

2. Con l’unico motivo l’amministrazione lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione sia delle direttive comunitarie in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea in medicina (direttive 75/362 e 75/363); sia delle direttive comunitarie in materia di reciproco riconoscimento e di abilitazione all’esercizio della professione di dentista (direttive 78/686 e 78/687).

L’amministrazione ricorrente prospetta una tesi così riassumibile:

-) la circostanza che B.A., durante la frequenza della scuola di specializzazione, non abbia percepito alcuna remunerazione, potrebbe essere ascritta a responsabilità dello Stato solo in presenza d’una norma comunitaria che imponesse agli Stati membri l’obbligo di prevedere quella remunerazione;

-) tale obbligo nel caso di specie non esisteva perchè:

–) sin dal 1978, con la Direttiva 78/686, la CEE aveva imposto agli Stati membri di istituire un apposito corso di laurea per la formazione dei dentisti;

—) “da quel momento in poi” (e dunque, secondo la Presidenza del Consiglio, dall’introduzione della Direttiva 78/686), chi avesse voluto esercitare la professione di dentista non poteva laurearsi prima in medicina, e poi specializzarsi in odontostomatologia, ma avrebbe dovuto frequentare il corso di laurea in odontoiatria.

L’Amministrazione ricorrente, in definitiva, invoca il principio per cui l’introduzione dell’obbligo di prevedere un ciclo di studi ad hoc per l’esercizio della professione di odontoiatra avrebbe reso per ciò solo “illegittime” le scuole di specializzazione in odontostomatologia.

A sostegno di questa tesi aggiunge che la sentenza impugnata genera una irragionevole e paradossale disparità di trattamento, consistente nel “consentire di fare lo stesso mestiere” tanto a coloro che abbiano seguito il corso di laurea in odontoiatria senza percepire alcuna remunerazione; quanto a coloro che invece si sono laureati in medicina per poi conseguire una specializzazione debitamente remunerata.

3. Il motivo è infondato, perchè muove da una non corretta ricostruzione del quadro normativo, per come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

La Presidenza del consiglio, infatti, fonda la propria impugnazione sul seguente assunto: che l’introduzione, a livello comunitario, dell’obbligo per gli Stati membri di consentire l’esercizio della professione di dentista solo a chi avesse conseguito una laurea ad hoc, distinta da quella in medicina, ha comportato ipso iure il divieto di istituire scuole di specializzazione in discipline odontoiatriche e stomatologiche. Ergo, se quelle scuole non potevano essere istituite, chi le ha frequentate non poteva pretendere di essere remunerato, nè di essere risarcito se lo Stato non dettò norme che garantissero la remunerazione.

Ma questa lettura del diritto comunitario non è corretta, per due ragioni.

4. La prima ragione è che nel 1978, quando vennero introdotte le Direttive 78/686 e 78/687, in Italia era consentito esercitare la professione di dentista ai laureati in medicina. Poichè l’istituzione di un corso di laurea ad hoc e di un autonomo ordine professionale avrebbe richiesto un considerevole lasso di tempo, all’Italia vennero concessi sei anni dalla notifica delle Direttive per adeguare il proprio ordinamento (artt. 19 e 24 Direttiva 78/686; art. 8 Direttiva 78/687). L’Italia adempi tale obbligo con la 1. 24.7.1985n. 405, la quale introdusse il sistema c.d. “del doppio binario” (art. 1).

In base a tale sistema, l’esercizio della professione di dentista era consentito tanto a coloro che avessero conseguito la laurea in odontoiatria e superato l’esame di Stato, quanto a coloro che avessero conseguito la laurea in medicina generale, e poi un diploma di specializzazione “in campo odontoiatrico”.

Questo sistema, comunitariamente illegittimo, rimase in vigore per 18 anni, e cessò sol perchè l’Italia venne condannata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea per violazione delle direttive 78/686 e 78/687 (Corte giust. 29.11.2001, in causa C-202/99).

Per effetto di tale decisione della Corte di Lussemburgo venne introdotto la L. 3 febbraio 2003, n. 14, art. 13 il quale, modificando il suddetto L. n. 405 del 1985, art. 1, adeguò il nostro ordinamento a quello comunitario, consentendo l’esercizio della professione di dentista solo a quanti avessero conseguito la laurea in odontoiatria.

4.1. Da quanto esposto consegue che nel 1988, e cioè quando B.A. iniziò la propria scuola di specializzazione in odontostomatologia, nè le scuole di specializzazione in tale materia erano state soppresse; nè erano divenute illegittime; nè la frequenza di esse impediva l’esercizio della professione di dentista.

Al contrario, secondo la disciplina interna applicabile ratione temporis, nel 1988 era lecito e legittimo alla persona laureata in medicina conseguire una specializzazione in odontostomatologia, per poi esercitare la professione di dentista.

5. Vi è poi, come accennato, una seconda ragione che impedisce di condividere la tesi sostenuta dall’amministrazione ricorrente.

Questa, infatti, confonde e mescola due piani distinti: quello delle condizioni necessarie per l’esercizio della professione di dentista, e quello del diritto alla remunerazione dovuta ai laureati in medicina che abbiano frequentato scuole di specializzazione.

Le due questioni, tuttavia, in iure sono distinte e separate. La circostanza che la frequenza di una certa scuola di specializzazione non legittimi l’esercizio della professione di dentista non comporta, come conseguenza indefettibile, che chi l’abbia frequentata non abbia diritto ad una remunerazione.

Tanto si desume sia dalla ricostruzione del quadro normativo comunitario, sia dalle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

5.1. Sotto il primo profilo, il diritto alla “adeguata rimunerazione” (sic) per i frequentanti le scuole di specializzazione, come noto venne imposto dal p. 1 dell’Allegato alla Direttiva 1982/76, che modificò in tal senso la previgente direttiva 1975/363.

La remunerazione era dunque dovuta a tutti coloro che avessero frequentato scuole di specializzazione nelle materie previste dalle Direttive 75/363 e 75/362.

E la Direttiva 75/362, all’art. 7, prevedeva per l’appunto, tra le specializzazioni la cui frequentazione legittimava lo studente alla “adeguata rimuneratone”, anche quella in “stomatologia”, che in Italia per espressa previsione della Direttiva – equivaleva alla odontostomatologia.

Analogamente, l’art. 5 della Direttiva 75/363 stabiliva che gli Stati membri prevedessero che la formazione specialistica in odontostomatologia non fosse inferiore a tre anni (pari, per l’appunto, alla durata della scuola frequentata dalla odierna controricorrente).

5.2. Le conclusioni che precedono sono corroborate dalla giurisprudenza comunitaria.

Come accennato, la Corte di giustizia nel 2001 condannò l’Italia per inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, consistito nella specie nel non avere puntualmente dato attuazione alle direttive 78/686 e 78/687 in materia di formazione dei medici dentisti (Corte giust. CE, sez. V. 9 novembre 2001 in causa C-202/99, Commissione c. Italia).

Nella motivazione di tale sentenza si afferma che l’Italia si era resa inadempiente agli obblighi derivanti dalle suddette direttive consentendo l’esercizio della professione di dentista anche ai medici, laureati in medicina generale, che avessero frequentato un corso di specializzazione post lauream.

Ebbene, al p. 31 della suddetta decisione la Corte di Lussemburgo, recependo le indicazioni in tal senso di un comitato tecnico istituito ad hoc, ribadì che mentre era inibito all’Italia consentire l’esercizio della professione di dentista a quanti fossero in possesso unicamente di una laurea in medicina e di un diploma di specializzazione, non era affatto inibito agli Stati membri istituire scuole di specializzazione in “stomatologia”.

La specializzazione in stomatologia ed il suo riconoscimento da parte degli altri Stati membri, osservò la Corte, rientrava nel quadro normativo disegnato dalle direttive 75/362 e 75/363; per contro l’individuazione dei titoli legittimanti l’esercizio della professione di dentista rientrava nel quadro normativo disegnato dalle direttive 78/686 e 78/687.

La sentenza dunque non poteva essere più chiara nel senso di tenere distinto il problema dei titoli legittimanti l’esercizio della professione di dentista, dal problema del riconoscimento reciproco delle scuole di specializzazione post lauream.

I principi stabiliti dalla decisione del 2001 vennero indirettamente confermati dalla successiva decisione pronunciata da Corte giust. 19 settembre 2013, sez. IV, in causa C-492/12, CNOM c. Ministre de l’Enseignement superieur et de la Recherche.

In quel caso l’ordine francese dei medici di medicina generale aveva impugnato in via giurisdizionale il provvedimento col quale era stata introdotta una scuola di specializzazione comune tanto ai laureati in medicina, quanto ai laureati in odontoiatria, deducendo che tale provvedimento contrastava con la direttiva 2005/36 (la quale aveva abrogato e sostituito le già ricordate direttive 78/686 e 78/687 in tema di formazione dei medici dentisti).

La Corte di Lussemburgo ritenne tuttavia non illegittimo il provvedimento adottato dal legislatore francese. Osservò a tal riguardo che la direttiva “dentisti” (in quel caso, la direttiva 2005/36) non osta al fatto che una formazione specializzata sia aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base.

In questo campo il legislatore nazionale può incontrare un solo limite: non gli è consentito attribuire alla scuola di specializzazione una denominazione identica alle materie previste quali insegnamenti obbligatori per il corso di laurea in odontoiatria, per come denominate nella suddetta direttiva “dentisti”.

Dopo avere stabilito ciò, nella medesima sentenza la Corte di giustizia ha ribadito che “una formazione specializzata di tal genere (…) non può condurre al rilascio del titolo di medico con formazione di base o del titolo di dentista con formazione di base”: il che dimostra che uno Stato ben può istituire scuole di specializzazione in materie odontoiatriche, col solo limite che la frequentazione di tali scuole non costituisca titolo per l’esercizio della professione di dentista.

6. Il ricorso va dunque rigettato alla luce del seguente principio di diritto: “coloro che hanno frequentato scuole di specializzazione post lauream in odontostomatologia senza ricevere l’adeguata remunerazione prevista dalla direttiva 75/36, e si siano iscritti ad esse prima dell’entrata in vigore della L. 3 febbraio 2003, n. 14, hanno diritto ad essere risarciti del danno subito in conseguena dell’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari”.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Non è luogo a provvedere ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), essendo le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri alla rifusione in favore di B.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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