Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4783 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in Roma, P. Mazzini e,

presso l’avv. Carbone Angelo che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento di D.G.V. in persona del curatore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore emesso nel

procedimento n. 2210/97 in data 4.10.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.12.2009 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Carbone per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Apice Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 2.10.2007 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile il reclamo proposto da A.V. contro il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento di D. G.V. aveva rigettato l’stanza di restituzione di beni mobili, da lei formulata in relazione all’intervenuta omologazione della separazione personale dal coniuge successivamente dichiarato fallito, fra le cui condizioni era stata fra l’altro prevista l’assegnazione in suo favore della casa coniugale, con i mobili ivi contenuti.

Il tribunale decideva nel senso indicato per la tardività dell’impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 26, desunta dal fatto che il decreto di rigetto era stato comunicato all’interessata il 3.3.2007, mentre il reclamo era stato proposto il 29.3.2007.

La detta statuizione veniva impugnata dall’ A. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resisteva l’intimato.

In particolare con i due motivi di impugnazione la ricorrente rispettivamente denunciava: a) violazione della L. Fall., art. 26, in quanto tale disposizione stabilisce che la decorrenza del termine di dieci giorni per la presentazione del reclamo decorra dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria ovvero dalla sua notifica a cura del curatore, adempimenti che nella specie non sarebbero stati effettuati, atteso che il curatore si sarebbe limitato a notiziare l’interessata dell’esito negativo dell’istanza, senza cioè darne comunicazione integrale in conformità di quanto normativamente previsto.

Da tale incompletezza sarebbe dunque derivata la conseguenza che il termine di dieci giorni non sarebbe mai iniziato a decorrere, che il reclamo avrebbe potuto essere proposto nel termine di novanta giorni (L. Fall., art. 26, comma 4) e che quello proposto sarebbe stato tempestivo; b) violazione dell’art. 112 c.p.c., per il fatto che il tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione dei beni mobili, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 158 c.c. tenuto conto dell’esistenza di un titolo legittimante il possesso dei beni in questione.

E’ fondato il primo motivo di censura, restando assorbito il secondo.

In proposito occorre infatti rilevare che la L. Fall., art. 26, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, stabilisce, per la parte di interesse, che il reclamo contro i decreti del giudice delegato va proposto entro dieci giorni decorrenti, per l’istante, dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, e che la comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore con modalità idonee a garantire l’avvenuta ricezione (posta, posta elettronica, telefax) equivale a notificazione.

Orbene nella specie il curatore si è limitato a dare comunicazione dell’esito negativo dell’istanza e pertanto, stante l’inosservanza da parte sua del disposto di cui al sopra richiamato comma 3, va applicato al caso di specie il termine lungo di cui al successivo comma 4 e l’impugnazione risulta tempestiva. In tal senso depongono:

il tenore letterale della disposizione, che richiede, ai fini della equivalenza della comunicazione del curatore a quella prevista dall’art. 136 c.p.c., che l’atto potenzialmente suscettibile di reclamo sia trasmesso per intero; la necessità di privilegiare comunque una interpretazione costituzionalmente orientata, con riferimento nella specie ad un’adeguata tutela del diritto di difesa, che risulterebbe esageratamente compresso nel caso di eccessiva ristrettezza dei termini di impugnazione, a fronte di una parziale ed incompleta conoscenza del provvedimento suscettibile di censura; la diversità fra ufficio di cancelleria e ufficio del curatore, che non consente una loro equiparazione rispetto alla posizione dell’originario istante e potenziale reclamante, tenuto conto della diversità delle modalità di accesso all’ufficio pubblico (aperto continuativamente al servizio dell’utenza) e a quello privato; gli stretti termini previsti per il reclamo (dieci giorni), dettati dalle esigenze di celerità proprie delle procedure concorsuali, ma il cui rispetto presuppone tuttavia la conoscenza completa del provvedimento ovvero la più ampia facoltà di accesso per averne piena notizia; la ragionevolezza dunque di una diversità di disciplina rispetto ai termini di impugnazione fra le comunicazioni di cancelleria e quelle del curatore (idonee le prime a far scattare il termine breve per il reclamo, inidonee a tale scopo le seconde); la “ratio” della disposizione in esame, finalizzata da un lato a snellire ed accelerare l’andamento della procedura (di qui la previsione della facoltà per il curatore di provvedere direttamente alla comunicazione degli atti, con effetti analoghi a quelli della loro notificazione) e, dall’altro, ad assegnare al curatore compiti in sintonia con la sua posizione di parte (sia pure con connotati del tutto peculiari) nel procedimento fallimentare.

Sotto questo riflesso il termine “comunicazione” riferito dal secondo periodo della L. Fall., art. 26, comma 3 risulta adottato non in termini tecnico-processuali (art. 136 c.p.c.), ma atecnicamente, e cioè nel senso di “trasmissione di notizia”, come si evince pure dalla equiparazione, sotto il profilo effettuale, della notizia data secondo le modalità ivi indicate alla notificazione del provvedimento. Non sembra infine inutile rilevare come la soluzione adottata dal legislatore sia in linea con il ruolo ed i compiti assegnati al curatore con l’entrata in vigore della nuova normativa, compiti che ne hanno accentuato l’autonomia rispetto all’ufficio del giudice delegato e che mal si sarebbero conciliati con un potere di comunicazione di contenuto analogo a quello esercitato ai sensi dell’art. 136 c.p.c..

Al contrario, la facoltà concessagli di porre in essere attività idonee a determinare effetti equivalenti alla notificazione di un atto nella sua integrità risulta del tutto compatibile con le funzioni che egli è attualmente chiamato ad esercitare. Si deve dunque conclusivamente ritenere che, come sostenuto dalla ricorrente, la comunicazione dell’esito del provvedimento da parte del curatore sia inidoneo a determinare il sorgere dell’obbligo di osservare il termine breve per la proposizione del reclamo, e ciò comporta che, essendo stato proposto il detto reclamo entro il termine di novanta giorni dal provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso il decreto va cassato, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per l’esame nel merito, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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