Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4783 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20961/2015 r.g. proposto da:

SANTA CATERINA s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Renato

Gerosi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in

calce al ricorso, dall’Avvocato Maurizio Canfora, presso il studio

è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17;

– ricorrente –

contro

UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di ROMA e

Dott. D.A., quale commissario giudiziale del concordato

preventivo della società Santa Caterina s.r.l.;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

24.7.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

letta la requisitoria scritta della Procura Generale presso la Corte

di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. Lucio Capasso ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo avanzata dalla società SANTA CATERINA s.r.l. – ha, dopo aver richiesto, ai sensi della L. Fall., art. 162, ulteriore documentazione ed una integrazione del piano concordatario, dichiarato inammissibile la proposta ed il ricorso.

Il tribunale ha ritenuto – in relazione alla stima attribuita all’immobile di proprietà della ricorrente ed adibito ad attività alberghiera (attestato dal professionista e recepito dalla ricorrente) – che i parametri utilizzati per la stima erano incongruenti ed illogici, così evidenziandosi l’incoerenza intrinseca del giudizio espresso dall’attestatore sia sulla veridicità dei dati aziendali e sia sulla fattibilità del piano. Il tribunale ha, infatti, evidenziato che una parte preponderante dei beni aziendali utilizzati per lo svolgimento dell’attività alberghiera (ristorante, sala congressi, roof garden e centro benessere) non era di proprietà della società ricorrente (ma solo concessi in comodato da terzi), di talchè il valore effettivo di liquidazione dei cespiti immobiliari avrebbe dovuto considerare la circostanza che i beni di proprietà della società ricorrente oggetto di liquidazione concorsuale erano solo alcuni di quelli componenti il complesso alberghiero.

2. Il provvedimento, pubblicato il 24.7.2015, è stato impugnato dalla società SANTA CATERINA s.r.l. con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato a due motivi.

L’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed il commissario giudiziale, intimati, non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 162, nonchè vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, codice di rito – si duole dell’illegittimità del decreto impugnato laddove lo stesso aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo sulla base di “criticità” diverse da quelle per le quali lo stesso tribunale aveva concesso il termine per l’integrazione della documentazione e del piano concordatario.

2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. Fall., art. 160, nonchè carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del provvedimento impugnato nella parte in cui quest’ultimo aveva escluso l’ammissibilità del concordato in riferimento alle valutazioni dell’attestatore del bene immobile destinato all’attività alberghiera.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Sul punto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27073 del 28/12/2016), il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio.

Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.

Ne consegue che, sulla base dei principi già espressi da questa Corte (ed ai quali anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa), il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. – presentato dalla società ricorrente SANTA CATERINA s.r.l. avverso il decreto dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo – deve essere dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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