Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4783 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6879-2020 proposto da:

BANCA POPOLARE VESUVIANA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa ALFREDO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 17/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del P.G. del SOSTITUTO PROCURATORE

GENERALE in persona Dott. TOMMASO BASILE che chiede l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. In data 28 marzo 2019 il Tribunale emetteva a favore di Banca Popolare Vesuviana Società cooperativa decreto ingiuntivo del pagamento della somma di Euro 40.213,80, oltre interessi, nei confronti di Palma S.r.l. dei F.lli L. quale debitrice principale e di L.S. quale fideiussore; il ricorso-decreto veniva notificato ad entrambi gli ingiunti il 4 aprile 2019.

Il 10 aprile 2019 alla stessa banca veniva notificato da L.S. atto di citazione davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata delle Imprese, per ottenere la dichiarazione della nullità della fideiussione da lui prestata; si avviava pertanto la causa n. 11849/2019 R.G.

il 13 maggio 2019, invece, L.S. e la società Palma notificavano alla banca atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, in via pregiudiziale chiedendo la sospensione del relativo processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino al raggiungimento del giudicato nella causa avviata davanti alla Sezione Imprese dello stesso Tribunale.

Riservatosi all’udienza di prima comparizione delle parti, il giudice istruttore scioglieva la riserva con ordinanza depositata e comunicata il 22 gennaio 2020 in cui, separate ai sensi dell’art. 103 c.p.c., comma 2, le cause di opposizione al decreto ingiuntivo del L. e della società, sospendeva ex art. 295 c.p.c. la causa di opposizione del L. in attesa della formazione del giudicato nella causa relativa alla nullità della fideiussione.

2. La banca ha presentato regolamento necessario di competenza, sulla base di due motivi.

2.1 II primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto, pendendo il giudizio pregiudicante e il giudizio pregiudicato dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, il Tribunale di Napoli, inapplicabile sarebbe l’art. 295 c.p.c., sussistendo invece l’applicabilità dell’art. 273 c.p.c. o dell’art. 274 c.p.c., considerato anche il recente arresto di S.U. 19882/2019 in ordine al rapporto tra sezioni semplici e sezioni specializzate dello stesso ufficio giudiziario.

2.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., adducendo che, se la questione di cui pende il giudizio pregiudicante è stata sottoposta anche al giudice della causa pregiudicata, non vi è luogo a sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., perchè quest’ultimo giudice mantiene il potere-dovere di deciderla; e nel caso in esame la questione della validità della fideiussione sarebbe stata sottoposta al giudice della opposizione al decreto ingiuntivo al punto III nella pagina 8 dell’atto di citazione. Inoltre nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità della fideiussione costituisce un’eccezione riconvenzionale, per cui il suo giudice è competente a conoscerla.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

4. Il primo motivo è palesemente fondato, in quanto consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che, se tra giudizi pendenti davanti al medesimo ufficio, anche in sezioni diverse, sussiste un rapporto di identità o connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può sospendere ex art. 295 c.p.c., dovendo invece rimettere gli atti al Capo dell’ufficio ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. perchè ne sia valutata la riunione, salvo naturalmente che il diverso stato delle cause la impedisca (da ultimo: Cass. sez. 6-3, ord. 17 maggio 2017 n. 12441; Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2015 n. 22292; Cass. sez. 6-3, ord. 24 settembre 2014 n. 20149; Cass. sez. 6-1, ord. 26 luglio 2017 n. 13330).

A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza 23 luglio 2019 n. 19882, chiariscono, come adduce la ricorrente, che “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario”, il che genera l’inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

5. La fondatezza del primo motivo conduce, assorbito il secondo (peraltro, si nota incidenter, a sua volta evidentemente fondato, come riconosce l’assai recente Cass. sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020 n. 18082, sulla linea di Cass. sez. 3, ord. 18 giugno 2002 n. 8831 e Cass. sez.1, 10 luglio 1999 n. 7265), all’accoglimento del ricorso, conseguentemente cassando l’ordinanza di sospensione e disponendo – con rimessione delle spese – la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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