Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4783 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4783 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 3477-2017 proposto da:

SANTANGELO DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO PIERALLI, rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 889/31/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 08/07/2016;

Data pubblicazione: 01/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

R.G. 3477/17
Con ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi, nei cui confronti
l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, la ricorrente
impugnava la sentenza della CTR del Piemonte, relativa al silenzio rifiuto
serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso
dell’IRAP per gli anni dal 2003 al 2006.
Con un primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in
particolare, degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e il vizio di omesso esame di
un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, sul
medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e
5 c.p.c., per la presenza di un giudicato esterno relativo ad annualità
precedenti, tra le stesse parti e relativo al medesimo tributo, che
precluderebbe un nuovo esame della controversia.
Con il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un
esame congiunto, perché connessi, la ricorrente deduce il vizio di
violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/97, nonché il vizio di omesso esame
di un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti,
sul medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 primo comma nn.
3 e 5 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui
alla rubrica hanno ritenuto sussistere il requisito dell’autonoma
organizzazione, dall’ammontare dei costi (anche in rapporto all’ammontare
dei compensi) – v. pp. 12 e ss. del ricorso -, dalle presenza di prestazioni
fornite da terzi – v- pp. 16 e ss. del ricorso – e dall’omessa valutazione
della sussistenza di beni strumentali non “eccedenti l’indispensabile” come
avrebbe riconosciuto lo stesso ufficio – v. pp. 18 e ss. del ricorso.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.
Il primo motivo è infondato, in quanto, l’efficacia preclusiva di nuovi
accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone
che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto, posti in essere nello stesso
quadro normativo di riferimento (Cas. n. 20257/15). Nel caso di specie, i
presupposti di fatto del tributo oggetto di controversia (reddito,
disponibilità di mezzi strumentali, compensi a terzi, spese deducibili,
ammortamenti, ecc.) sono mutevoli in relazione a ciascun anno d’imposta,
pertanto, l’accertamento giudiziale definitivo rispetto ad una annualità non
svolge alcuna efficacia preclusiva rispetto all’accertamento giudiziale di
altre annualità.
Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono
fondati.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della
autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile
dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo
indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non
eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez.
tare
un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 18881/16), inoltre, l’
noma
dei ricavi, dei compensi e delle spese non è ik ce
organizzazione (Cass. ord. n. 23557/16) e neppure le spese per beni
strumentali (Cass. ord. n. 23552/16).
Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ritenuto eccessiva l’incidenza
percentuale dell’ammontare dei costi sull’ammontare dei compensi, senza,
tuttavia, ancorare l’accertamento di fatto al superamento di uno specifico

Ric. 2017 n. 03477 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

tasso-soglia ovvero al superamento di parametri di riferimento oggettivi e
predeterminati, così come hanno ritenuto che l’avvalersi di prestazioni di
terzi, fosse elemento sintomatico dell’autonoma organizzazione, senza
verificare se l’attività della collaboratrice (ovvero della praticante di
studio), assumesse un’effettiva rilevanza, ai fini della sussistenza del
requisito dell’autonoma organizzazione.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, e
la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in
diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti,
riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale @el Piemonte,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 6.12. 017
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Dott. Sef o

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