Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4782 del 26/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4782 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 17751-2007 proposto da:
MIRI VITTORIO MRIVTR56R05E563U, domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
VINATTIERI ELISABETTA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

201.3
166

BANCA CENTRALE PER IL LEASING DELLE BANCHE POPOLARI ITALEASE S.P.S.A.;
– intimata –

sul ricorso 21049-2007 proposto da:

1

Data pubblicazione: 26/02/2013

BANCA PER IL LEASING – ITALEASE S.P.A. 00846180156,
in persona del Dott. STEFANO SCHIAVI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,
presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO, che
la rappresentata e difende unitamente all’avvocato

– ricorrente contro

MIRI VITTORIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3125/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2006, R.G.N.
2259/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale;

2

BERGAMASCO VINCENZO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Vittorio Miri propose appello avverso la sentenza del 14.3.2005,
con la quale il tribunale di Milano aveva dichiarato
inammissibile l’opposizione tardiva dallo stesso proposta
avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad

restituzione dell’autovettura Volvo 940 concessa in leasing al
Miri.
La Corte d’Appello, pur ritenendo ammissibile l’opposizione
tardiva a decreto ingiuntivo, con sentenza del 21.12.2006,
rigettò l’appello nel merito.
Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato ad undici
motivi illustrati da memoria il Miri.
Resiste con controricorso la Banca per il Leasing – Italease
s.pa. che ha anche proposto ricorso incidentale affidato a tre
motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi – principale ed incidentale – sono
riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
I ricorsi sono stati proposti per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

3

istanza della Banca per il Leasing – Italeases.p.a. per la

Secondo l’art. 366-bis c.p.c.

introdotto dall’art. 6 del

decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo li descritto ed, in particolare,
nei casi previsti dall’art. 360, n. l), 2), 3) e 4,
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la

dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze
in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n.
16002).

4

formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il

n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie i
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi
desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare ( da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai
5

vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008

fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri l,
2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo
previsto dal numero 5 della stessa disposizione.
– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su

questioni di diritto di particolare importanza.
, i
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui ; !
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo
iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una

illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia

nullità della

sentenza per violazione e falsa interpretazione dell’art. 132
c.p.c. n. 4) al sensi dell’art. 360 n. 3.

6

Nel primo caso ciascuna censura

Con il secondo motivo si denuncia

violazione e falsa

interpretazione dell’art. 112 c.p.c. n. 4 (?) ai sensi dell’art.
360 n. 3.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
del combinato disposto di cui agli artt. 162 c.p.c. e 354 c.p.c.

insufficiente e contraddittoria

Con il quarto motivo si denuncia

motivazione circa un fatto decisivo della controversia ai sensi
dell’art. 360 n. 5.
Con il quinto motivo si denuncia

omessa motivazione circa un

punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5.
violazione e falsa applicazione

Con il sesto motivo si denuncia

del combinato disposto di cui all’art. 1453 c.c. e dell’art.
1455 c.c. e art. 100 c.p.c..
Con il settimo motivo si denuncia

violazione e falsa

interpretazione del combinato disposto degli artt. 1526 c.p.c.
n. 4) (??) e 1458 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3.
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1453 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..
Con il nono motivo si denuncia

violazione ed errata

interpretazione del combinato disposto dell’art. 1469 bis c.c. e
art. 33 d.lgvo 2005/206 e direttiva 93/13CEE.
Con il decimo motivo si denuncia

violazione ed errata

interpretazione del combinato disposto degli artt. 116 del Dl.vo
1.09.1993 n. 385 e art. 1375 c.c..
7

e 3 Cost. al sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3.

Con l’undicesimo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 331 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.
I quesiti relativi ai motivi nn. 1,6,7, 8, 9 e 10, concernenti
violazioni di norme di diritto, peccano di genericità e si

contenendo alcun riferimento al caso concreto.
In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità
di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione
allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U.
ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive
conformi).
Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal
contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e
neppure può essere integrato il primo con il secondo.
Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma
dell’art. 366

bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis

nella

specie ( Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).
I relativi motivi sono, quindi, inammissibili.
Il secondo motivo è inammissibile.
Al di là della astrattezza del quesito, infatti, la lamentata
omessa pronuncia da parte del giudice di merito integra un
difetto di attività, che deve essere fatto valere davanti alla
Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error
in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già
8

risolvono in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non

con la denuncia della violazione di una norma di diritto
sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c. o del vizio di motivazione
ex art. 360 n. 5 c.p.c. (v. anche Cass. 18.5.2012 n. 7871; Cass.
11.5.2012 n. 7268).
L’odierno ricorrente, invece, ha fatto valere il supposto

error

Il terzo motivo non è fondato.
Il caso di erronea dichiarazione, da parte del giudice di primo
grado, della nullità dell’atto introduttivo del giudizio per
difetto della

editio actionis non è ricompreso tra le ipotesi,

specificate dall’art. 354 c.p.c., di rimessione della causa al
primo giudice da parte del giudice di appello, sicché
quest’ultimo è tenuto a trattare la causa nel merito;
considerata, altresì, la mancanza di una garanzia costituzionale
del principio del doppio grado di giurisdizione ed atteso il
carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione
analogica, del potere del giudice di appello di rimettere la
causa al primo giudice (Cass. 8.1.2007 n. 91; v. anche Cass.
25.2.2009 n. 4488; Cass. 11.11.2010 n. 22914).
L’affermazione, quindi, contenuta nel quesito secondo cui,

nel

giudizio in oggetto di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
il giudice di appello, pronunciata la nullità del decreto
ingiuntivo per difetto di notifica deve rimettere la causa al
giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., non ha
consistenza.
9

in procedendo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..

Il quarto e quinto motivo, che fanno valere vizi motivazionali,
sono inammissibili.
Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5), – come
già detto – l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto

omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Sotto questo profilo, è stato più volte affermato che nella
norma dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di
riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito
di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al
precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte
del motivo che si presenti a ciò specificamente e
riassuntivamente destinata (momento di sintesi); sicché, non è
possibile ritenerlo rispettato quando soltanto la completa
lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli,
all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e
non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata
all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il
motivo stesso concerne un determinato fatto controverso,
riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od
insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le
ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a
10

controverso in relazione al quale la motivazione si assume

sorreggere la decisione

(Cass.

18.7.2007 n.

16002;

cass.

22.2.2008 n. 4646; cass. 25.2.2008 n. 4719).
I due motivi – quarto e quinto – indicano il fatto controverso
rispetto al quale si assume il vizio di motivazione, ma non
specificano quali siano le ragioni per cui la motivazione

L’undicesimo motivo è inammissibile.
Il provvedimento di cui all’art. 331 c.p.c. è, infatti, un
provvedimento di tipo ordinatorio non avente contenuto
decisorio, come tale non impugnabile ( v. anche Cass. pen. n.
3057 del 22.6.1994).
La richiesta di trasmissione di documentazione al pubblico
ministero ha soltanto una funzione sollecitatoria all’emissione
di un provvedimento che rientra nei poteri ordinatori del
giudice, la cui mancata adozione non è censurabile in questa
sede.
Ricorso incidentale

Il ricorso incidentale è assorbito dalle conclusioni raggiunte
in ordine al principale.
Lo stesso, infatti, nei suoi tre motivi, è fondato sulla
contestata legittimità dell’opposizione tardiva a decreto
ingiuntivo, riconosciuta dalla Corte di merito.
Ma un tale ricorso, proposto dalla parte totalmente vittoriosa
nel giudizio di merito – posto che la Corte di merito, dopo
avere affermato l’ammissibilità dell’opposizione tardivamente
11

sarebbe inidonea sorreggere la decisione.

proposta contro il decreto ingiuntivo dal Miri ha rigettato la
stessa opposizione esaminandola nel suo fondo – ha natura di
ricorso condizionato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, con la
sentenza del S.U. 6.3.2009 n. 5456 (conf. S.U. 4.11.2009 n.

costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo
cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle
parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale
proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di
merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi
comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di
merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da
ogni espressa indicazione di parte.
Esso deve essere, quindi, esaminato con priorità soltanto se le
questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito,
rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione
esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte
del giudice di merito.
Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso
incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in
presenza dell’attualità dell’interesse; che è ciò che avviene
unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Nella specie, l’esame della questione preliminare di merito
relativa all’ammissibilità dell’opposizione tardiva da parte
12

23318), hanno affermato che, anche alla luce del principio

della Corte di merito,

la qualità di parte vittoriosa

dell’odierna ricorrente incidentale nel giudizio di appello, ed
il rigetto del ricorso principale, comportano l’assorbimento del
ricorso incidentale per la sua natura di ricorso condizionato.
Da ultimo, le conclusioni raggiunte tolgono rilievo all’esame
ex

art. 96 c.p.c., formulata

dall’odierno ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso principale è rigettato; il ricorso
incidentale è dichiarato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e,

liquidate come in

dispositivo, sono poste a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale, dichiara
assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al
pagamento delle spese che liquida in complessivi 2.100,00, di
cui C 1.900,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23 gennaio 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

della – pur nuova – domanda

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