Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4782 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19502/2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Benaco 5,

presso lo studio dell’avvocato Morabito Maria Chiara, rappresentato

e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

Esa Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito 90, presso lo studio

dell’avvocato Piana Alessandra, rappresentata e difesa dall’avvocato

Troiani Gaetano, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Benaco 5,

presso lo studio dell’avvocato Morabito Maria Chiara, rappresentato

e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) Sas, B.D., Ma.An.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 816/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L’avvocato V.G. ricorre per quattro mezzi, nei confronti di ESA S.r.l., di (OMISSIS) S.a.s. e del Fallimento (OMISSIS) S.a.s., contro la sentenza del 22 luglio 2015 con cui la Corte d’appello di Ancona, accogliendo in parte l’appello principale di ESA S.r.l. e rigettando quello incidentale del V., ha quantificato il credito di quest’ultimo per prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita in Euro 237.738,00, senza rivalutazione, disponendo la conseguente variazione dello stato passivo e regolando le spese di lite.

2. – ESA S.r.l. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria, al quale il V. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene quattro motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità dell’eccezione di ESA S.r.l. concernente il quantum del corrispettivo spettante al V., dal momento che, nel corso del primo grado, la contestazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente l’an.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, ovvero insufficiente motivazione rispetto alla disapplicazione della percentuale del 3% di cui al punto 4 della tariffa stragiudiziale, adottata dal Tribunale di Fermo nella determinazione dei compensi dell’avvocato V., in parallelo a quanto liquidato a favore dell’avvocato Pacini.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 360, numero 3, c.p.c., in relazione all’art. 111 c.p.c. ed al decreto di omologa del concordato fallimentare sottoscritto dall’assuntore ESA S.r.l..

2. – Il ricorso principale va respinto.

2.1. – E’ infondato il primo motivo.

Ribadendo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, le Sezioni Unite hanno di recente confermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012 (principio a maggior ragione pertinente nel caso di specie, trattandosi di appello introdotto nel 2009), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199).

Nel caso in esame, come risulta dalla pagina 15 della sentenza impugnata, a fronte della decisione resa dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che l’attività del V., da qualificarsi come attività di amministrazione ordinaria, dovesse essere compensata con il complessivo importo di Euro 523.023,63, oltre accessori, l’atto d’appello, dopo aver ricostruito e precisato i fatti di causa con espresso richiamo alle richieste formulate, e poi criticato il percorso logico-giuridico compiuto dal Tribunale, aveva censurato la qualificazione dell’attività svolta dall’avvocato V. quale ordinaria e non invece quale attività di amministrazione straordinaria, tale da richiedere l’autorizzazione giudiziale, lamentando altresì che l’attività in questione fosse stata ritenuta utile per la procedura e che il diritto al compenso fosse stato comprovato, e comunque invocando, qualora fosse stata ritenuta l’applicabilità della tariffa stragiudiziale, l’applicazione della percentuale minima.

Va da sè che la citazione in appello soddisfaceva i requisiti di specificità normativamente richiesti, contenendo sia una parte volitiva, con la quale si sollecitava la modificazione della statuizione adottata, sia una parte argomentativa, posta a giustificare la domanda di riforma proposta.

2. – E’ infondato il secondo motivo.

Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, nel giudizio volto al pagamento di prestazioni professionali di avvocato, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (tra le tante Cass. 11 gennaio 2016, n. 230).

Sicchè, indipendentemente dalla questione se la procedura, in sede di costituzione nel procedimento di opposizione allo stato passivo introdotto dal V., avesse contestato la domanda attrice solo sul piano dell’an, ovvero anche con riguardo alla quantificazione dell’importo richiesto dal professionista in complessivi Euro 715.803,01, oltre accessori, sta di fatto che il giudice era perciò stesso investito della verifica del quantum del compenso effettivamente spettante.

Detto questo, non può tuttavia mancare di aggiungersi per completezza che l’espressa estensione della contestazione al quantum era evidente, sol che si consideri che il V. era stato ammesso al passivo, per prestazioni svolte in favore di (OMISSIS) S.a.s., per un importo di Euro 20.148,26 in privilegio, oltre ad ulteriori minori somme, di guisa che, concludendo per il rigetto dell’opposizione allo stato passivo, il fallimento ha riconosciuto come dovuta, e dunque come congrua, solo e soltanto la somma già ammessa al passivo.

2.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Esso è stato spiegato ai sensi del numero 5 del vigente art. 360 c.p.c., il quale concerne l’omessa considerazione da parte del giudice di merito, di uno specifico fatto storico decisivo e controverso, specifico fatto al quale il motivo non contiene in realtà verun riferimento.

E’ viceversa evidente che la censura investe esistenza e sufficienza della motivazione addotta dal giudice di merito al fine della liquidazione del compenso spettante al professionista: ma, come è noto, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il controllo motivazionale è stato ridotto al “minimo costituzionale”, soglia la cui violazione ricorre esclusivamente in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha stabilito che il compenso dovesse essere determinato nella misura di Euro 237.738,00 con la motivazione che segue: “In definitiva, tenuto conto, pertanto, delle attività così espletate dal richiedente nonchè della circostanza che, in ogni caso, le suddette prestazioni sono state rese, comunque, unitamente a diversi professionisti, tra cui un altro legale, ciò che ha indubbiamente facilitato il relativo operato non soltanto con riferimento all’aspetto strettamente tecnico contabile, ma anche sotto quello giuridico, ed al fine di pervenire ad una quantificazione delle spettanze in maniera rispondente all’effettività dell’incarico ricevuto, adottando come parametro l’ammontare del passivo (pari a Euro 15.849.201,00), non oggetto di censura da parte dei contendenti, va reputato congruo il riconoscimento di un compenso della misura dell’1,50% di dette passività per un ammontare complessivo di Euro 237.738,00”.

Orbene, trattasi all’evidenza di motivazione che supera l’asticella del “minimo costituzionale”, e che come tale è insindacabile in questa sede di legittimità, tanto più che, come questa Corte ripete, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (p. es. Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3589).

2.4. – Il quarto motivo va respinto.

Secondo il ricorrente il curatore fallimentare aveva ricevuto la sola autorizzazione a costituirsi nel primo grado di giudizio, per resistere all’opposizione proposta dall’avv. V., non anche a coltivare le successive fasi del medesimo processo. Quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, l’assuntore del debito, subentrando in una posizione giuridica precostituita, avrebbe potuto svolgere solo le attività processuali consentite al suo dante causa, ovvero, al curatore fallimentare.

L’assunto è privo di fondamento.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di evidenziare, in diverse fattispecie, che l’assuntore del concordato fallimentare succede a titolo particolare al curatore fallimentare ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (da ult. Cass. 15 giugno 2018, n. 15793), e ciò comporta che, in tale veste, egli possa impugnare – come è nella specie accaduto – la sentenza resa nei confronti del dante causa: e, ovviamente, il potere di proporre l’impugnazione del successore a titolo particolare, non è condizionato all’autorizzazione del giudice del fallimento, al cui controllo l’assuntore non è sottoposto, una volta che, ai sensi della L. Fall., art. 136, all’esito dell’accertamento della completa esecuzione degli obblighi concordatari, la procedura venga a concludersi.

L’assuntore, dunque, subentra al curatore nel diritto controverso ed è per questo incondizionatamente legittimato ad appellare la sentenza di primo grado, nei limiti in cui l’appello è dato al soccombente, senza che rilevi nei suoi confronti nè poco nè punto la circostanza che il curatore fosse stato autorizzato a resistere in giudizio alla domanda di controparte, ma non anche all’appello, la qual cosa, del resto, non sta affatto a significare che il curatore non sarebbe stato autorizzato ad appellare.

3. – Il ricorso incidentale consta di un solo articolato motivo così rubricato: “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Nullità della sentenza per violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere probatorio. Vizio logico e giuridico sul concetto di meritevolezza. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. L’inutilità per la massa e la disattesa richiesta di CTU. La mancanza di continuità. La mancata effettuazione da parte dell’avv. V. delle attività tipicamente giudiziali relative alla procedura di amministrazione controllata.

4. – Il motivo è in parte infondato, per il resto inammissibile.

In esso sono cumulate plurime censure tra loro accorpate, ma, in effetti, destinate ad evidenziare distinti asseriti vizi in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa.

4.1. – La prima censura di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata ribaltato l’onere probatorio derivante dalla corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., giacchè l’avvocato il quale agisca in giudizio per il pagamento del proprio compenso professionale è tenuto a provare quantità e qualità dell’opera prestata, manca di considerare un aspetto centrale, che è quello del riparto dell’onere probatorio in appello.

Questa Corte tiene difatti per fermo che: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033, confermativa dell’indirizzo espresso da Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498).

Nel caso in esame, il Tribunale, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, aveva ritenuto provato il credito fatto valere dal professionista, liquidandolo nella misura che si è già indicata: ergo, l’onere della prova della sostanziale inutilità dell’attività prestata dal V. ricadeva proprio sull’appellante ESA S.r.l..

4.2. – Per il resto il motivo è inammissibile perchè integralmente versato in fatto e, cioè, diretto a rimettere in discussione il giudizio di merito in ordine all’entità del compenso spettante al V. in funzione dell’attività effettivamente prestata: ciò, in particolare, per quanto attiene alla sussistenza della prova delle prestazioni specificamente effettuate, giacchè il V. non avrebbe svolto nessuna attività volta alla preparazione e stesura del ricorso per amministrazione controllata che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento; per quanto attiene all’utilità della prestazione, che avrebbe dispiegato effetti negativi, attesa la dichiarazione di fallimento successiva al ricorso per amministrazione controllata; alla decisione del giudice di merito di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio che la Curatela aveva richiesto con riguardo agli interessi maturati sul passivo fallimentare dal momento della domanda di amministrazione controllata alla dichiarazione di fallimento.

Non ha difatti bisogno di essere rammentato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5 delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).

5. – Nel controricorso al ricorso incidentale il V., a pagina 4, ha chiesto ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione della seguente frase: “…ammesso e non concesso che fosse a carico di quest’ultima provare i risultati nefasti dell’asserita attività condotta dall’avv. V. questi sono sotto gli occhi di tutti, stante il successivo fallimento…”. L’istanza va respinta.

Il divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive mira in generale a contenere l’esercizio del diritto di difesa nei limiti del necessario (Cass. 9 febbraio 1998, n. 1326; Cass. 12 aprile 1983, n. 2593), senza ledere l’integrità morale della controparte (Cass. 7 maggio 1981, n. 2962). L’espressione impiegata negli scritti e nei discorsi costituisce violazione della disposizione in commento ove sia offensiva o sconveniente, ma, se il suo uso si giustifica in ragione dell’esercizio della difesa e non eccede rispetto ad esso (Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188), trova applicazione la causa di non punibilità stabilita dall’art. 598 c.p. (Cass. 26 gennaio 2007, n. 1757; Cass. 11 dicembre 2014, n. 26106).

Espressioni offensive sono quelle connotate da un’attitudine dispregiativa indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o del suo difensore, ma anche del giudice (per apprezzamenti di tal carattere rivolti alla sentenza impugnata v. Cass. 29 marzo 1999, n. 3032; Cass. 29 maggio 1982, n. 3326), o di terzi estranei al processo (Cass. S.U., 19 gennaio 1991, n. 520). Sconvenienti sono le espressioni che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all’offensività (Cass. 18 novembre 2000, n. 14942; Cass. 18 giugno 2003, n. 9707; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952).

Nel caso in esame l’espressione “risultati nefasti” non è nè sconveniente, nè offensiva: tralasciando l’etimologia del vocabolo nefastus, è agevole osservare che, nel contesto, esso sta soltanto a sottolineare l’esito estremamente negativo della vicenda della quale il V. si era occupato, dal momento che la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata aveva soltanto ritardato la dichiarazione di fallimento, aggravandone le conseguenze. Si tratta cioè di una valutazione del risultato dell’attività professionale del V., perfettamente funzionale allo svolgimento delle difese dell’assuntore e nient’affatto volta a ledere l’integrità morale del difensore di controparte.

6. – In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con totale compensazione di spese del giudizio di legittimità, attesa la soccombenza reciproca. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di ricorrente principale e incidentale.

PQM

rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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