Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4782 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6637-2020 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE

CAVALIERI N. 11, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GAMBERINI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATERINA MURGO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GRAZIOSI CHIARA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Don. FRESA MARIO che visto l’art. 380

ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Sciogliendo l’assunta riserva con due ordinanze depositate il 21 gennaio 2020 e così dichiarando di decidere l’opposizione agli atti esecutivi proposta da C.G. in relazione ad esecuzione presso terzi promossa da C.M., il Giudice della Esecuzione del Tribunale di Bologna statuiva come segue.

In una delle due ordinanze, implicitamente pregiudiziale all’altra, dichiarava la improcedibilità della procedura esecutiva per incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Brindisi. Osservava che l’opponente C. aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale di Bologna per non essere “stata promossa presso la residenza anagrafica del debitore” l’esecuzione presso terzi, promossa. davanti al Tribunale di Bologna anzichè davanti al Tribunale “della residenza anagrafica del debitore, documentata sia dal certificato anagrafico storico prodotto dal debitore esecutato sia da elementi fattuali come la dichiarazione del terzo resa da Inps-sede provinciale di Palermo”, da cui sarebbe emerso che il debitore è residente ad Ostuni, in provincia di Brindisi.

Nell’ulteriore ordinanza, priva peraltro di una vera e propria motivazione, il Giudice della Esecuzione, “stante l’incompetenza territoriale, dichiara non luogo a provvedere in ordine all’assegnazione delle somme pignorate”.

2. Avverso entrambe le ordinanze ha proposto ricorso di regolamento di competenza “ex artt. 42 e s.s. c.p.c.” la creditrice C.M., denunciando violazione ed errata interpretazione dell’art. 26 bis c.p.c., anche in rapporto agli artt. 43 e s.s. c.c., art. 2700 c.c. e artt. 139,140 e 148 c.p.c..

L’affermazione in quella delle ordinanze che esamina effettivamente l’eccezione di competenza territoriale contraddirebbe “elementi fattuali e documentali incontrovertibili” e sarebbe “viziata in diritto”.

Ricostruendo la vicenda, osserva la ricorrente che lo stesso atto di precetto relativo a questa procedura esecutiva presso terzi era stato dapprima notificato proprio ad Ostuni, nella residenza anagrafica dichiarata dal debitore, cioè Contrada Parco Monsignore, e che l’ufficiale postale aveva dato atto che il C. si era “trasferito”, annotando sulla busta pure “il nuovo indirizzo in via Risorgimento 1, Bologna”. In quest’ultimo indirizzo le successive notifiche sarebbero poi andate a buon fine.

Osserva poi la C. che le relate di notifica godono di fede privilegiata come atti pubblici ai sensi dell’art. 2700 c.p.c. e che il C. al riguardo non ha proposto querela di falso. Prevarrebbero pertanto sul certificato di residenza del C. ad Ostuni dal 2013, nè potrebbe smentirle la dichiarazione del terzo come “l’elemento fattuale” quale lo ha ritenuto il Tribunale.

Sarebbe stato inoltre violato l’art. 26 bis c.p.c. perchè il Giudice della Esecuzione ha ritenuto foro della espropriazione soltanto quello che risulterebbe dal certificato di residenza anagrafica: l’art. 26 bis invece prevede anche “domicilio, dimora o sede” come fori concorrenti. Ne deriva che, anche qualora a Bologna l’esecutato avesse soltanto domicilio o dimora, non sussisterebbe incompetenza territoriale; e le relata di notifica ex artt. 139 e 140 degli atti di precetto e di pignoramento in via Risorgimento 1, Bologna, dimostrerebbero quali atti pubblici di fede privilegiata “quantomeno l’esistenza di un domicilio del debitore presso tale indirizzo”.

3. Si è difeso con memoria il C., tra l’altro invocando i limiti della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e asserendo di aver “dimostrato attraverso il deposito dei propri certificati di residenza di non aver mai avuto nessun collegamento con l’indirizzo” di via Risorgimento 1, Bologna.

4. Il Procuratore Generale, previa qualifica della impugnazione come istanza di regolamento di competenza facoltativo, conclude pertanto nel senso dell’accoglimento.

5. Il ricorso è ictu oculi inammissibile.

Invero, l’ordinanza impugnata è stata pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione, il quale non ha alcuna potestà decisoria sull’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., essendo abilitato esclusivamente a fornire una tutela sommaria, e dovendo poi fissare il termine per l’avvio del giudizio di merito; e qualora ometta tale fissazione, la parte interessata può, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., entro il termine perentorio ivi previsto, chiedergli di disporla, oppure può direttamente introdurre il giudizio di merito sempre nel detto termine, come chiaramente insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Cass. sez. 6 – 3, ord. 4 marzo 2014 n. 5060: “Qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l’esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.”; sulla stessa linea, ex multis, Cass. sez. 3, 24 ottobre 2011 n. 22033, Cass. sez. 6 – 3, ord. 11 dicembre 2015 n. 25064, Cass. sez. 6 – 3, ord. 14 giugno 2016 n. 12170 e Cass. sez. 6 – 3, ord. 22 giugno 2017 n. 15605; sulla natura priva di definitività del provvedimento di tutela sommaria emesso dal Giudice dell’Esecuzione cfr. d’altronde Cass. sez. 6 – 3, ord. 26 novembre 2014 n. 25169, Cass. sez. 6 – 3, ord. 14 dicembre 2015 n. 25111, Cass. sez. 6 – 3, ord. 15 dicembre 2016 n. 25902, Cass. sez. 6 – 3, ord. 13 aprile 2017 n. 9652, Cass. sez. 6 – 3, ord. 17 ottobre 2019 n. 26285 e Cass. sez. 6 – 3, ord. 20 novembre 2019 n. 30300).

Alla inammissibilità del ricorso per regolamento consegue la condanna della ricorrente a rifondere le spese processuali al controricorrente, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2100, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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