Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4781 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 28/02/2011), n.4781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

50, presso lo studio dell’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO con studio in BARI VIA

BOVIO 41 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRALE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari B. N., ex dipendente dell’Unte Ferrovie dello Stato fino ai 30/06/1991, impugnava il silenzio – rifiuto opposto dall’Intendenza di Finanza di Bari alla sua istanza del 2/10/1994 con la quale aveva chiesto il rimborso parziale dell’IRPEF trattenuta sulla buonuscita corrispostagli, su avviso, in modo difforme; da quanto stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

Avverso detta sentenza B.N. proponeva appello a la CTR di Bari che lo respingeva, ritenendo non condivisibile la tesi dell’appellante circa l’estensione della deduzione dell’imponibile manche ai sette anni dei prepensionamento in quanto l’O.P.A.F.S. non poteva considerarsi un’amministrazione dello stato, avendo personalità giuridica e contabile distinte e separate oc avendo agito quindi come sostituto d’imposta. Pertanto era applicabile alla decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; nè era applicabile la L. n. 154 del 1989, art. 2 bis, in quanto il rimborso d’ufficio era limitato alle indennità che erano state già corrisposte prima della sua entrata in vigore. Osservava infine che l’indennità in questione era stata liquidata il 17/11/1990 ed il ricorrente non aveva dimostrato che alla tassazione della stessa non fossero stati applicati, i principi di legge.

Avverso detta sentenza viene proposto ricorso innanzi a questa Corte sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 12 preleggi.

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 154 del 1989, art. 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Risulta preliminare l’esame del secondo motivo del ricorso che va ritenuto infondato.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “Con riguardo ad indennità di buonuscita erogata dall’E.N.P.A.S. ad un dipendente statale cessato da servizio dopo l’entrata in vigore della L. 26 settembre 1985, n. 482, la domanda di detto dipendente diretta ad ottenere il rimborso delle trattenute a titolo IRPEF sulla buonuscita è soggetta al termine di diciotto mesi previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, art. 38, comma 2, decorrente dal versamento della ritenuta operata dall’E.N.P.A.S., senza che, scaduto tale termine possa trovare applicazione, al fine della rimessione in termini, la procedura prevista dalla citata L. n. 482 del 1985 o il disposto del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2 bis, comma 2, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154 (Cass. Sez. Trib. 27/09/2000 n. 12808; Cass. 5486/99).

Tale principio non può che trovare applicazione anche nel caso in esame, trattandosi pure qui di ipotesi ai versamento diretto e non già ritenuta diretta, come correttamente rilevato dalla C.T.R., con la conseguenza che deve prendersi atto dell’intervenuta decadenza per il decorso del relativo termine di diciotto mesi, invocabile appunto allorchè l’Ente erogatore rivesta la qualità di sostituto d’imposta e decorrente dal versamento delle somme trattenute da L’O.P.A.F.S..

Nel caso in esame tali principi sono stati correttamente applicati anche se non espressamente citati con riferimento specifico a detta giurisprudenza.

Il rigetto del secondo motivo del ricorso ronco superfluo l’esame del primo che risulta quindi assorbito.

Si ritiene comunque di compensare totalmente le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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