Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4781 del 27/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4781 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 13743-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

RISPOLI ROSA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 10/2012 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO dell’11.1.2012, depositata il 15/03/2012;

Data pubblicazione: 27/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli
scritti.
FATTO E DIRITTO

riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato
improponibile la domanda giudiziale della ricorrente Rispoli Rosa
intesa al conseguimento del beneficio di cui all’art. 13 comma 8°, L. n.
257 del 1992, dichiarava il diritto della suddetta alla rivalutazione ai fini
pensionistici ai sensi dell’art. 13 legge n. 257 del 1992 del periodo
contributivo 1970-1985.
Il giudice di appello ha escluso l’applicabilità nei confronti
dell’appellante del regime decadenziale di cui all’art. 47 d.l. n. 269 del
2003 in base al rilievo che il disposto dell’art. 3, comma 132 della L.
n. 350 del 2003 fa salve le disposizioni precedenti per i lavoratori che
al 2.10.2003 avevano maturato o avrebbero maturato per effetto della
rivalutazione dei periodi contributivi il diritto a pensione; la ricorrente,
infatti,, pacificamente era pensionata da epoca anteriore (luglio 2000).
In ordine poi alla necessità della preventiva presentazione della
domanda amministrativa ai fini della proponibilità della domanda
giudiziale, ha osservato che tale obbligo era stato introdotto solo con
l’art. 47 , co. 5 d. 1. n. 269 del 2003 per coloro che non erano già
pensionati. La ricorrente non era quindi tenuta obbligatoriamente alla
presentazione di una specifica domanda. In concreto ha rilevato che
comunque siffatta domanda era stata “materialmente” presentata
all’INAIL.
Quanto alla decadenza ex art. 47 L. n. 638 del 1970 la Corte
territoriale ha ritenuto che, poiché la domanda di rivalutazione era
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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, in parziale

intesa alla rideterminazione di un trattamento previdenziale già
attribuito , la stessa era sottratta al regime decadenziale delineato dalla
norma surrichiamata, in conformità del principio affermato da ultimo
dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12720 del 2009,
che ha ribadito che tale regime non si applica in caso di domanda

In ordine alla prova della esposizione qualificata a polveri di
amianto il giudice di appello ha richiamato precedente decisione,
passata in giudicato, che aveva accertato la sussistenza di tali
condizioni nel complesso aziendale nel quale la lavoratrice aveva
prestato la propria attività; la documentazione dalla stessa prodotta,
attestante lo svolgimento di attività lavorativa nello stabilimento in
questione per oltre dieci anni; gli esiti della consulenza d’ufficio,
nonché i dati epidemiologici in ordine alla percentuale di incidenza di
patologie tumorali e respiratorie nei lavoratori che avevano prestato la
propria attività nello stabilimento Marzotto .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS
deducendo con articolato motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L n.
533 del 1973 e dell’art. 443 cod. proc. civ. . Ha censurato la decisione
per avere escluso la necessità di preventiva proposizione della
domanda amministrativa nonché l’assoggettamento al regime
decadenziale ex art. 47. cit. L’intimata ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Vista la relazione depositata ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la Corte
intende richiamare i propri precedenti n. 27148 del 4 dicembre 2013, n.
1629 del 2012, nonché nn. 11400, 11399, 11094, 11093 e 11091 del
2012, con i quali è stato osservato quanto segue (cfr. in particolare, la
più recente ord. n. 27148 del 2013).
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giudiziale intesa all’adeguamento di una prestazione già riconosciuta.

Questa Corte-muovendo dalla premessa che nel sistema assicurativoprevidenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua indubbia
strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua
precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche
successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto

ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui
riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa- ha
precisato che “La rideterminazione della pensione a seguito
dell’eventuale giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con
effetti retroattivi – della posizione contributiva è un fatto
consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come
correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o
erronea. Appare quindi doversi ritenere – anche nel quadro della
distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della
decadenza ex art. 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento
della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto presentata
da soggetto già pensionato. Peraltro l’art. 47 contiene la previsione
generica di “controversie in materia di trattamenti pensionistici”, nel
cui ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla
posizione contributiva. Nello stesso senso, peraltro, si è già
pronunciata questa Corte in fattispecie identiche (Cass. n. 12685/2008;
conf. Cass. n. 7138/2011 e 8926/2011; cfr. anche Cass. n. 15521/2008
riguardo al diritto al riscatto degli anni di laurea, a nulla rilevando ai fini
in esame il rilievo della possibilità di riproporre la domanda di riscatto
con riferimento alla posizione contributiva e all’età maturatesi nel
frattempo). Né appare decisivo il rilievo del controricorrente che la L.
n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, contente una disciplina transitoria
circa l’applicabilità di innovazioni introdotte in materia di rilevanza
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di autonomo accertamento e che tali caratteri sono enunciabili rispetto

dell’esposizione ultradecennale all’amianto,rechi dizione “lavoratori
che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992,
n. 257, art. 13, comma 8, (…)”, e che tale espressione sia stata
interpretata nel senso che è fatta salva la posizione dei soggetti che per

pensione. Tale interpretazione infatti deriva non dal solo tenore
letterale della disposizione, ma anche dal rilievo che essa era l’unica
idonea ad attribuire un senso concretamente operativo e ragionevole
alla disposizione stessa (cfr. Cass. 15008/05), e non incide in termini
generali sul quadro delle qualificazioni in materia di posizioni
contributive.
È opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli
interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione
pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per
esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore
(cfr. Cass. n. 15008/2005). Si ritiene infine che le argomentazioni di cui
alla memoria del ricorrente, correlate alla imprescrittibilità del diritto a
pensione, non siano effettivamente concludenti, in quanto tale
particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative
alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere
sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e
dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio
contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare,
stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla
legislazione in materia.” ( Cass. ord. n. 1629 del 2012).
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5
cod. proc. civ. , per la definizione camerale.

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effetto della maggiorazione contributiva abbiano maturato il diritto alla

Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della
originaria domanda.
Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di
primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo
nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014

Il Presidente

giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio .

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