Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4781 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Nuova Carimati s.r.l. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, P. Belle Arti 3, presso l’avv.

Galli Alberto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento CEI Insteam s.p.a. in persona del curatore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Lima 48, presso l’avv. Giorgio Meo,

rappresentato e difeso dall’avv. Presti Gaetano giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2543/04 del

28.9.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.12.2 009 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Galli per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Apice Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 31.3.1999 il fallimento Cei Insteam s.p.a.

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Nuova Carimati s.r.l., per sentir dichiarare l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2, del pagamento di L. 77.810.000 in favore della convenuta, effettuato dalla Comocalor in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura di espropriazione presso terzi promossa dalla Nuova Carimati contro la Cei Insteam, nonchè l’inefficacia L. Fall., ex art. 44 del pagamento di L. 25.927.000 eseguito dalla stesa Comocalor nella medesima procedura dopo la dichiarazione di fallimento della Cei Insteam, e sentirla quindi condannare alla restituzione della somma di L. 103.708.000 complessivamente incassata, oltre interessi e rivalutazione.

La Nuova Carimati, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che le somme percepite erano state pagate a titolo di corrispettivo della cessione di documenti relativi ad un impianto di generazione di vapore commesso dalla Comocalor alla Insteam e da questa subappaltato alla nuova Carimati, con la conseguenza che il pagamento non poteva considerarsi eseguito con mezzi pertinenti alla società poi dichiarata fallita.

Il tribunale accoglieva la domanda e la relativa decisione veniva impugnata dalla convenuta, che prospettava nuovamente le medesime ragioni già illustrate in primo grado, lamentando inoltre l’errata decorrenza degli interessi.

La Corte di Appello modificava la sentenza di primo grado relativamente a tale ultimo punto confermandola nel resto, osservando in particolare che la consegna dei documenti in questione da parte della Nuova Carimati non avrebbe potuto incidere sulla titolarità del credito spettante alla Cei Insteam, che sarebbe rimasta in capo a quest’ultima e sulla cui base sarebbe stato emesso il provvedimento di assegnazione giudiziale.

Avverso la decisione la Nuova Carimati proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva con controricorso l’intimato.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.12.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 553 e 547 c.p.c., artt. 1460 e 1180 c.c., nonchè vizio di motivazione, rilevando: che Comocalor, quale committente, e Cei Insteam, quale appaltatrice, avevano stipulato contratto di appalto per la fornitura di un impianto generatore di vapore; che per la relativa esecuzione la Cei aveva stipulato un contratto di subappalto con la Nuova Carimati, per effetto del quale quest’ultima aveva installato l’impianto presso la Comocalor; che non avendo ricevuto il compenso pattuito essa Nuova Carimati non aveva consegnato la documentazione necessaria per il funzionamento dell’impianto; che nel procedimento ex art. 543 c.p.c. la Comocalor non si era limitata a dichiarare di essere debitrice, ma aveva precisato di dovere l’importo indicato alla consegna dei documenti;

che la documentazione non era stata poi consegnata dalla Cei ma da essa Nuova Carimati in esecuzione di diverso rapporto, sicchè al momento del provvedimento di assegnazione non sarebbe esistito alcun diritto della Cei a ricevere il pagamento delle somme in questione;

che nella specie non si sarebbe trattato di credito condizionato, tale non potendosi considerare quello la cui esigibilità dipenda dall’esecuzione di controprestazione, mentre il credito sarebbe stato inesigibile anche per altro verso, vale a dire per l’intervenuta eccezione di inadempimento; che sarebbe inesatto anche il riferimento all’adempimento della prestazione da parte del terzo, atteso che la consegna dei documenti era stata effettuata nell’interesse di essa ricorrente e non già della Cei; che, conclusivamente, il pagamento della Comocalor in favore della Nuova Carimati non sarebbe intervenuto a seguito dell’assegnazione del credito Cei.

Osserva il Collegio che non sono oggetto di controversia ne la questione relativa alla configurabilità del profilo soggettivo dell’azione revocatoria (scientia decoctionis), ne quella concernente la revocabilità dei pagamenti coattivi, ne quella attinente all’inefficacia dei pagamenti di spettanza del fallito eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento.

La censura prospettata è invero incentrata esclusivamente sul fatto che la prestazione in favore di essa ricorrente sarebbe stata effettuata in virtù di diverso autonomo rapporto rispetto a quello originario intercorso fra la Cei Insteam e la Comocalor, sicchè non sarebbe mai intervenuto alcun pagamento a vantaggio della Cei Insteam, circostanza questa che sarebbe stata ulteriormente confermata dalla non configurabilità di una condizione nel dato della consegna dei documenti alla Comocalor da parte della Nuova Carimati, cui il giudice dell’esecuzione aveva subordinato l’efficacia del provvedimento di assegnazione. La doglianza è tuttavia infondata.

Ed infatti al riguardo va considerato che la procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, cui aveva fatto ricorso nella specie la Nuova Carimati, presupponeva la deduzione in punto di fatto di un credito della Nuova Carimati verso la Cei Insteam, e di un credito di quest’ultima nei confronti del terzo Comocalor, il quale per l’appunto è stato chiamato a rendere la prescritta dichiarazione, al fine di stabilire l’effettiva esistenza del credito dedotto e (nell’ipotesi positiva) la relativa entità (art. 547 c.p.c.). Una volta accertato il credito (che astrattamente può intervenire con il riconoscimento, come ritenuto nel caso di specie, ovvero con la sentenza che chiude la fase di cognizione nell’ipotesi di rifiuto di rendere la dichiarazione o di contestazioni sollevate al riguardo , il giudice ne ha quindi disposto l’assegnazione alla Nuova Carimati, dando così causa ad una “cessio pro solvendo” in favore del creditore, che in quanto tale ha determinato una modificazione giuridica incidente sai diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è stato trasferito all’assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione (C. 00/4494, C. 85/2744, C. 83/6317).

Da tale premessa, ed in particolare dagli effetti immediatamente traslativi riconducibili all’ordinanza di assegnazione del credito, discende dunque, conseguentemente, che ogni questione finalizzata a sostenere la derivazione del pagamento della debitrice Comocalor da un ulteriore e diverso rapporto successivamente sorto fra quest’ultima e la Nuova Carimati resta superata dal contenuto del provvedimento giudiziale adottato.

Ne il ricorrente può fondatamente dolersi del fatto che la consegna dei documenti da parte sua non avrebbe costituito una “condizione, vale a dire un avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi fosse subordinato il sorgere del credito”, e ciò in quanto il provvedimento di assegnazione presuppone che il credito sia immediatamente esigibile o tale divenga nel termine di novanta giorni (art. 553 c.p.c.), ed il giudicante ha qualificato la consegna dei documenti come condizione del pagamento di quanto dovuto per effetto della esecuzione del contratto di appalto, facendo dunque corretto riferimento all’originario contratto di appalto fra Comocalor e Cei Insteam, in conformità di quanto implicitamente dedotto con il ricorso alla procedura di espropriazione presso terzi.

D’altra parte eventuali doglianze in ordine al contenuto del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione (nella specie l’asserita inesistenza della condizione e la pretesa inesagibilità del credito) avrebbero dovuto essere fatte valere con i mezzi di impugnazione interni al procedimento nell’ambito del quale detto provvedimento è stato emesso, e quindi con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (C. 03/16232, C. 03/5510, C. 01/12596, C. 00/8813, C. 00/14), sicchè la prospettazione in questa sede risulta del tutto priva di pregio. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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