Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4781 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 23/02/2021), n.4781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22437-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RIZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO DE LAURENTIIS;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROBERTO BUONFRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GRAZIOSI CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto il 29 gennaio 2007 che gli ordinava di pagare la somma di Euro 532.915,27 a Generali Italia S.p.A. (all’epoca Assicurazioni Generali S.p.A.) per un polizza fideiussoria che la compagnia assicurativa aveva addotto di aver adempiuto in relazione ad un mutuo concesso dalla Banca Popolare Pugliese. L’opposta si costituiva, insistendo nella sua domanda monitoriamente avanzata.

Con sentenza n. 2503/2015 il Tribunale rigettava l’opposizione. Il C. proponeva appello, cui Generali Italia resisteva.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 27 maggio 2019 rigettava il gravame.

Il C. ha proposto ricorso, basato su due motivi, da cui si è difesa Generali Italia con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 6,28 e 29 c.p.c., in relazione al foro convenzionale pattuito dalle parti, nonchè violazione delle norme relative alla competenza.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di disposizione di consulenza tecnica d’ufficio contabile e di ammissione di prova testimoniale, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione del principio del giusto processo.

3. Per meglio comprendere il contenuto del primo motivo è opportuno riportare preliminarmente la parte della motivazione dell’impugnata sentenza dedicata alla questione della competenza territoriale.

Dopo avere esposto che l’appellante aveva criticato la sentenza di prime cure, quale censura sub A, per “erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha pronunziato il decreto ingiuntivo poi opposto, dovendo invece ritenersi competente il Tribunale di Trieste in applicazione di deroga contrattuale ex art. 28 c.p.c.” (motivazione, pagina 6), la corte territoriale ha limpidamente confutato la doglianza come segue (motivazione, pagina 7):

“In ordine alla censura sub A), si rileva che: la deroga contrattuale alla competenza per territorio contenuta nella polizza indica quale giudice competente l’A.G. “di Lecce” e non dunque il Tribunale di Trieste, come invece erroneamente prospettato dall’appellante; l’appendice al contratto di fideiussione, pure regolante il rapporto tra Società Assicurazioni Generali ed il C., individua il giudice competente per territorio “in caso di controversia” nell’A.G. del luogo ove ha sede “la Direzione della Società” e detta sede viene indicata nella città di “Mogliano Veneto” – come risulta dalla espressa e chiara annotazione in calce al documento… – e dunque il Giudice competente per il monitorio avrebbe potuto individuarsi nel Tribunale di Treviso – e non certo di Trieste – ove fosse stata approvata specificamente la clausola ex art. 1341 c.c.”.

E’ evidente che, sulla base di questi ragionamenti, la corte territoriale ha rigettato – reputando anche non sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c. l’appendice al contratto di fideiussione – l’eccezione di competenza territoriale del foro di Trieste che l’attuale ricorrente aveva avanzato nella opposizione a decreto ingiuntivo e che, essendo stata disattesa dal giudice di prime cure, aveva poi riversato nel primo motivo del gravame.

4. Il primo motivo del ricorso, allora, dopo aver ricordato di avere proposto l’eccezione di competenza territoriale nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, e di averla poi ribadita, sempre a favore del foro di Trieste, trascrive una buona parte della suddetta motivazione per sostenere poi che il giudice d’appello sarebbe così incorso “in una palese quanto macroscopica violazione di legge”.

La corte territoriale avrebbe violato la legge “per non aver giustamente considerato che non sussisteva in alcun modo la competenza dell’Autorità Giudiziaria evocata dalla Generali Ass.ni spa con il decreto ingiuntivo”: e ciò perchè le parti avevano già derogato alla competenza territoriale ordinaria con il contratto di fideiussione del 3 aprile 2002, ove all’art. 13 si era pattuito con clausola sottoscritta specificatamente ex art. 1341 c.c. -: “Per qualunque controversia è competente l’Autorità Giudiziaria di Lecce”, e in seguito, sempre il 3 aprile 2002, “con altra appendice al detto contratto principale” le parti avevano rinegoziato espressamente la clausola relativa alla competenza per territorio con l’art. 3, che ha indicato come foro competente esclusivamente quello del luogo dove avesse sede la direzione della società. Quindi il giudice di merito avrebbe violato in modo abnorme i patti delle parti conclusi nel contratto di fideiussione del 3 aprile 2002 e nella coeva sua appendice riconoscendo la competenza al foro di Taranto, pur essendo stata questa “derogata, sin dall’inizio degli accordi”, a favore di altri fori, cioè Lecce oppure il foro dove ha sede la direzione della società.

D’altronde, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, la deroga sulla competenza di cui all’art. 3 del appendice non avrebbe necessitato di duplice sottoscrizione, non trattandosi di un contratto per adesione, in quanto il negozio sarebbe stato concluso sulla base di trattative svoltesi tra le parti. E se anche la clausola fosse invalida per difetto di doppia sottoscrizione, ritornerebbe in vigore il patto di cui all’art. 13 del contratto principale, che indicava come foro convenzionale quello di Lecce e non quello di Taranto invece adito da Generali Assicurazioni con il ricorso monitorio.

5. Il motivo è manifestamente privo di consistenza.

Per quanto concerne, infatti, la clausola presente nell’appendice, la pur concisa motivazione della sentenza impugnata esprime inequivocamente che la sua validità era condizionata alla doppia sottoscrizione (motivazione, pagina 7: “ove fosse stata approvata specificamente la clausola ex art. 1341 c.c.”).

Il ricorrente qui la confuta adducendo che non si trattava di contratto per adesione, bensì di contratto frutto di specifiche trattative tra le parti. Al riguardo, peraltro, la censura è del tutto priva di autosufficienza, non indicando che cosa sarebbe stato addotto per allegare e poi dimostrare una siffatta natura del contratto; la quale, d’altronde, non emerge essere stata affermata quando fu proposta l’eccezione di competenza territoriale neppure dalla premessa del ricorso, dove si è esposto soltanto che era stata eccepita l’incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto perchè nell’appendice del contratto di fideiussione, “in deroga a quanto già stabilito, era stata pattuita espressamente, separatamente e dettagliatamente l’elezione del solo foro di Trieste” (pagina 3): il che significa inequivocità della determinazione del foro, ma non significa, invece, che vi fosse stata una apposita trattativa che rendesse inapplicabile l’art. 1341 c.c. in luogo dell’adesione da parte dell’attuale ricorrente ad un adeguamento, rispetto al contratto originario, disposto ancora da Generali.

Per quanto concerne, poi, l’ulteriore argomento per cui l’art. 13 del contratto di fideiussione del 3 aprile 2002 avrebbe comunque previsto il foro di Lecce rendendo non utilizzabile quello di Taranto, è sufficiente rilevare che il testo riportato dal ricorrente – “Per qualunque controversia è competente l’Autorità Giudiziaria di Lecce” – non indica il foro di Lecce come esclusivo.

6. Il secondo motivo censura, in sostanza, le scelte istruttorie del giudice di merito, lamentando la mancata disposizione di consulenza tecnica d’ufficio contabile e altresì la mancata ammissione di prova testimoniale – istanze rinnovate nell’atto d’appello -, lamentando che la corte territoriale “ha voluto ingiustificatamente rigettare ogni richiesta istruttoria”, così impedendo al ricorrente di assolvere il suo onere probatorio: riporta, quindi, uno stralcio della motivazione della sentenza impugnata, relativo alla mancata disposizione di consulenza tecnica d’ufficio per attribuire ad esso una evidente “perplessità” e attribuendo pertanto al giudice d’appello “un errore metodologico che ha determinato un’omissione nell’accertamento dei fatti”, imputando altresì, in sintesi, illogicità e irragionevolezza alla motivazione della corte territoriale.

Si tratta, ictu oculi, del perseguimento di un terzo grado di merito, operato criticando su un piano direttamente fattuale l’accertamento che è stato compiuto al riguardo dal giudice d’appello.

D’altronde – si nota ad abundantiam – la motivazione della Corte d’appello in ordine alla sufficienza del compendio probatorio raccolto, valutato anche in relazione alla condotta processuale dell’attuale ricorrente in termini di difetto di specifiche contestazioni, lascia ben intendere che superflua è stata reputata ogni ulteriore iniziativa istruttoria.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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