Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4781 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4781 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 124-2017 proposto da:
CASTIELLO D’ANTONIO MARINELLA, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio
dell’avvocato CLEMENTE FRASCARI DIOTALLEVI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
REGIONE LAZIO DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE
AREA 4 CONTENZIOSO;

intimata

avverso la sentenza n. 3390/14/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Data pubblicazione: 01/03/2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la Regione Lazio
non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del
Lazio, relativa a una cartella di pagamento per tassa auto del 2007.
Il ricorrente denuncia, il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92
c.p.c., e del DM del 10.3.2014 n. 55, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,
per violazione del principio della soccombenza e per erronea liquidazione dei
compensi professionali nel giudizio tributario.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
In via preliminare e dirimente, si osserva che la notificazione del ricorso per
cassazione è stata richiesta (v. ricevuta di spedizione della notifica per posta)
tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed ai
fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna
dell’atto all’organo deputato per l’esecuzione della notifica.
Tuttavia, nel caso di specie, manca la prova dell’avvenuto perfezionamento di
quest’ultima che poteva essere data fino all’adunanza della Corte in Camera di
consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile, sez. un., 12 maggio
2010, n. 11429)A 4 c$,..e
I. )
vued-à.c.-:
Nulla ha depositato la parte ricorrente e, dunque, va dichiarata l’inammissibilità del
suo ricorso.
Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione
dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure
invocata), l’inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione
fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione
civile, sez. un., 15 luglio 2016, n. 14394).
Nulla di tutto ciò risulta, non avendo la difesa del ricorrente prodotto alcunché
all’odierna adunanza camerale e non avendo offerto neppure la prova documentale
di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso di ricevimento mancante (Cassazione civile, sez. 5, l’ottobre
2015, n. 19623).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione
sulle spese, attesa la mancata predisposizione di difese scritte da parte della
Regione Lazio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
P.Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 6.12.2017

Ric. 2017 n. 00124 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

R.G. 124/17

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