Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4780 del 27/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4780 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 12842-2012 proposto da:
CALIANNO GIOVANNI CLNGNN41S17E986H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI
GAETANO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale delle
Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,
ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA

q36

Data pubblicazione: 27/02/2014

GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura in calce al
ricorso notificato;
– resistente avverso la sentenza n. 308/2011 della CORTE D’APPELLO di

il 09/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il resistente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli
scritti.
FATTO E DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con sentenza emessa il 14 giugno 2011 la Corte di appello di LecceSezione distaccata di Taranto confermava la sentenza di primo grado
che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da Calianno
Giovanni nei confronti dell’INPS volta ad ottenere la decorrenza della
pensione di anzianità dall’ottobre (o almeno dal novembre o dal
dicembre) 1994 e non dal gennaio 1995, come riconosciutagli, per
intervenuto decorso del termine triennale di decadenza stabilito, ai fini
della proposizione dell’azione giudiziaria, dall’art. 4 d.l. 834/92, conv.
nella legge n. 438/92; condannava l’appellante al pagamento delle spese
del grado di appello, che liquidava in euro 1.200,00.
Avverso tale sentenza propone ricorso il Calianno con unico motivo,
avente ad oggetto il capo della sentenza relativo alla condanna al
pagamento delle spese di lite. Lamenta, in particolare, la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima
della entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 e art. 91 c.p.c., in relazione
Ric. 2012 n. 12842 sez. ML – ud. 16-01-2014
-2-

LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO del 14.6.2011, depositata

all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p.c..
L’INPS è rimasto intimato, ma – in virtù di delega – è comparso per
illustrare la difesa oralmente.

applicarsi la nuova disciplina delle spese di cui all’art. 42 comma 11 d.l.
30.9.2003 n. 269, conv.- con modificazioni – nella legge n. 326 del
24.11.2003, trattandosi di procedimento avviato in primo grado
nell’anno 1999 e che la Corte di appello non aveva in alcun modo
motivato circa la temerarietà e/o manifesta infondatezza della pretesa,
ossia in ordine ai presupposti richiesti dal vecchio testo dell’art. 152
disp. att. c.p.c. per derogare alla regola della irripetibilità.
Il motivo è palesemente fondato.
La nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di
previdenza ed assistenza, introdotta dall’art. 42, 11^ comma, del
d.1.30.9.03 n.269 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 2.10.03), conv., con
modificazioni, dalla legge 24.11.03 n.326 — che nei giudizi promossi
per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini aventi un
reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di
condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali — non
si applica ai procedimenti incardinati prima dell’entrata in vigore del
relativo provvedimento legislativo (2 ottobre 2003) (Cass. nn. 4165/04,
4657/04, 6324/04). La fattispecie in esame non è dunque soggetta
ratione temporis alla nuova disciplina.
Secondo il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione
anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 326 del 2003, la parte
soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed
Ric. 2012 n. 12842 sez. ML – ud. 16-01-2014
-3-

Con unico motivo il ricorrente deduce che alla fattispecie non poteva

onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la
pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
E’ da escludere, in mancanza di qualsivoglia motivazione al riguardo,
che la Corte di appello abbia inteso ritenere la pretesa temeraria, oltre
che infondata.

temerarietà della pretesa, che, a norma dell’art. 152 disp. att.cod. proc.
civ., deve concorrere con la manifesta infondatezza per giustificare la
condanna del lavoratore soccombente nei giudizi previdenziali, va
ravvisata nella coscienza dell’infondatezza o nel difetto della normale
diligenza per l’acquisizione di detta coscienza.
In conclusione, non trova giustificazione la condanna alle spese,
diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito; sul punto la
sentenza risulta erronea, oltre che totalmente carente di motivazione.
Ne consegue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito
ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con esclusione della condanna
dell’attuale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello.
La non riferibilità all’Inps dell’errore che ha costituito la ragione del
ricorso consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nel capo
relativo al regolamento delle spese e, decidendo nel merito, dichiara
irripetibili le spese di appello; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Secondo Cass. 13269 del 2007 (cfr. pure Cass. 4052 del 2003) la

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