Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4780 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ditta Costruzioni Edili Geom. G.M. in persona del

titolare, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio 46,

Pal. 4B, presso l’avv. GREZ Giam Marco, rappresentata e difesa

dall’avv. Stolzi Paolo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Cooperativa Schermobianco in persona del curatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1132/04 del

14.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17.12.2 009 dal Relatore Cons. Dott. PICCININNI Carlo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione del processo per

cessazione della materia del contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione dell’8.2.1995 il fallimento della Cooperativa Schermobianco a r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze la Ditta Costruzioni Edili Geom. G.M., per sentir dichiarare inefficace ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, il pagamento di L. 3 0.000.000, effettuato il (OMISSIS) dalla società “in bonis” in favore della convenuta.

La Ditta Gensini, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendone l’infondatezza, assunto che veniva condiviso dal Tribunale che decideva nel senso sollecitato dal convenuto.

Il fallimento proponeva quindi impugnazione che veniva accolta dalla Corte di Appello, che riteneva errata la decisione del primo giudice nella parte in cui era stata affermata la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

In particolare la Corte territoriale rilevava l’esistenza di diversi indice deponenti in senso contrario, segnatamente individuati:

a) nell’instaurazione di procedura esecutiva contro la società poi fallita da parte del convenuto in revocatoria;

b) nell’avvenuta pubblicazione di diversi protesti a carico della cooperativa;

c) nella proposta intimazione di pagamento per il recupero di un credito, con accettazione di dilazione di pagamento nella fase esecutiva;

d) nei numerosi articoli di stampa con i quali era stato denunciato lo stato di grave crisi economica della cooperativa;

e) nella cospicua esposizione debitoria verso il Fisco e gli enti previdenziali. Avverso la sentenza la ditta Gensini proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un solo motivo, cui non resisteva l’intimato, con il quale sostanzialmente deduceva la mancanza di prova in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Successivamente veniva depositato presso la cancelleria di questa Corte atto di transazione in data 2.3.2005, con il quale le parti convenivano di definire la controversia con il versamento di L. 25.000.000 da parte del ricorrente e di rinunciare al giudizio in corso.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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