Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4780 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28585/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia

n. 102, presso lo studio dell’avvocato Mosca Giovanni Pasquale,

rappresentato e difeso dall’avvocato Inzaina Giovanni Fabio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.; D.N., personalmente e D.N., quale

rappresentante della D.M. n.P. S.r.l.; domiciliati in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Putzolu Domenico, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

F.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della Paradiso s.a.s., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Putzolu Domenico, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– C.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – sez. stacc. di Sassari, che, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ne ha disposto l’esclusione dalla società il Paradiso sas ai sensi dell’art. 2286 c.c., ritenendo la sussistenza di una giusta causa, per i gravi inadempimenti allo stesso contestati, avuto riguardo, in particolare, ai plurimi pretestuosi ricorsi all’autorità giudiziaria, che avevano determinato una lesione del patrimonio della società e la definitiva compromissione del legame societario;

– F.A. da una parte, M.M., D.N. e la DMP dall’altra, resistono con controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto esso non contiene la compiuta esposizione dei fatti dei causa e della vicenda processuale, secondo quanto imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente;

il suddetto requisito non è adempiuto, pertanto, laddove, come nel caso di specie, l’esposizione del fatto e del processo, peraltro incompleta, ed i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza impugnata (Cass. 13312/2018);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, in favore di F.A. e, nella stessa misura, in favore di M.M. e D.N., quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della D.M. n.P. s.r.l., resistenti con unico controricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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