Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 478 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 09/02/2016, dep.11/01/2017),  n. 478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9012-2010 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS, C.F. (OMISSIS), in

persona del procuratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli Avvocati SERGIO VIALE, ALESSANDRO

SCIOLLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

Nonchè da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società

cartolarizzazione crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorente e ricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 426/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/05/2009 R.G.N. 1122/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato SCOLA MICHELE per delega Avvocato VIALE SERGIO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lodi ha annullato la cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificata il 26/11/2004 con cui è stato ingiunto alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.r.l. di versare all’INPS una somma a titolo di contributi previdenziali e sanzioni per il periodo 1996-2004, condannando però la società a pagare all’ente le somme riportate nella medesima cartella con riguardo ai soci lavoratori della Provincia di Lodi.

La Corte territoriale di Milano, con sentenza depositata il 26/5/2009, in parziale riforma della pronunzia impugnata, ha dichiarato estinti i contributi per le matricole (OMISSIS) da marzo 1996 a febbraio 1999, dichiarando non dovute le relative sanzioni, confermando nel resto la sentenza e compensando le spese. Per la cassazione della sentenza la Cooperativa sociale propone ricorso articolato in quattro motivi con relativi quesiti di diritto.

L’INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e, la violazione degli artt. 2943 e 1219 c.c. e art. 416 c.p.c. e la contraddittoria motivazione in ordine ad un circostanza rilevante ai fini del decidere, avendo la Corte di appello di Milano, dichiarando prescritti alcuni contributi richiesti dall’INPS con la cartella di pagamento impugnata, affermato implicitamente che le lettere del 29/11/2002 e del 19/2/2004 erano idonee, almeno parzialmente, ad interrompere la prescrizione.

Il motivo è inammissibile sotto due profili. Quanto al vizio di motivazione, manca il quesito che avrebbe dovuto essere formulato ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)). Invero, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, “le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero… depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. E la sentenza della Corte di merito è stata depositata il 26/5/2009, quindi prima dell’entrata in vigore della legge che ha abrogato l’art. 366-bis c.p.c.

Per quanto riguarda, invece, la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 prospettata, si osserva che il motivo manca di autosufficienza, poichè la parte ricorrente ha omesso di indicare dove siano state prodotte le lettere di cui si discute e di cui non è stato neppure riportato il contenuto (cfr. Cass., S.U. nn. 28547/08; 23019/07).

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36 nonchè la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, formulando il quesito di diritto se ai crediti contributivi oggetto della cartolarizzazione di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13, comma 1, quali quelli di cui si tratta, debba applicarsi il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 o comma 10.

Anche in questo caso, manca il quesito in ordine al denunciato vizio di motivazione. Per il resto il motivo è infondato, poichè la Corte di merito si è attenuta, nella decisione, all’indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., nn. 781/06, 24781/06), alla stregua del quale la disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 46 del 1999 in tema di decadenza dell’iscrizione a ruolo non è retroattiva e, dunque, la Corte distrettuale ha correttamente escluso, nella fattispecie, la ricorrenza della decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, facendo riferimento alla disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 46 del 1999.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione (indicato nel ricorso, evidentemente per mera svista, ancora con il numero 2) la Cooperativa lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 e art. 36, comma 6, e del D.L. n. 346 del 2000, art. 1, comma 20, reputando che le norme intervenute successivamente al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 abbiano fatte salve decadenze maturate prima della loro entrata in vigore.

Anche in questo caso, non è stato formulato il quesito in relazione alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Correttamente la Corte di Appello ha osservato che la decadenza del diritto dell’ente all’iscrizione a ruolo dei crediti per i periodi di cui si tratta non si è verificata perchè, se, da un lato, la contribuzione di cui si tratta avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo entro il 31/12/2001, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, dall’altro lato, prima di tale scadenza è intervenuto il D.L. n. 346 del 2000 che ha limitato l’applicabilità del termine stesso ai contributi non versati a partire dall’1/1/2001.

4. Con il quarto motivo (probabilmente per mera svista indicato come 3) si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 636 del 1939, art. 6 come modificato dalla L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.P.R. n. 797 del 1955, art. 35 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che alla provincia di Lodi non può continuare ad applicarsi il regime che le si applicava quando era parte della provincia di Milano.

Il motivo è infondato in quanto va sottolineato che anche se non vi siano espressi riferimenti normativi alla provincia quale ambito territoriale al quale debba essere ancorato il decreto ministeriale 13/3/1992 relativo alla provincia di Milano, non vi sono ostacoli alla possibilità per l’autorità amministrativa di fare coincidere “la limitata zona del territorio nazionale”, destinataria del provvedimento da adottare in base alle leggi in materia, con la provincia. Per la qual cosa, come rettamente sottolineato dalla Corte di merito, l’autorità amministrativa aveva la facoltà di individuare una determinata zona territoriale secondo vari parametri; e, quindi, il territorio preso in considerazione è soltanto quello che rientra nel territorio di Milano, al quale il decreto ministeriale si riferisce e non quello che, anche se in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento amministrativo, è andato a costituire la provincia di Lodi. In caso contrario, si verrebbe a sovvertire la realtà geografico-amministrativa, poichè un determinato comune sarebbe collegato a Lodi per gli aspetti politico-organizzativi e a Milano per quelli di carattere previdenziale. Pertanto, argomentando correttamente dal punto di vista logico-giuridico, la Corte distrettuale ha ritenuto che non può negarsi validità al decreto che ha disposto solo per la Provincia di Milano, pur se quando il provvedimento ministeriale è stato adottato, in essa fosse compreso anche il territorio che ha poi costituito la provincia di Lodi.

5. Con il ricorso incidentale l’INPS lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218, poichè la Corte distrettuale ha argomentato che sono dovuti all’INPS solo i contributi e non le sanzioni, avendo erroneamente ritenuto che la peculiarità della vicenda legata alla esistenza di un provvedimento ministeriale riguardante una provincia da cui ne è stata scorporata un’altra costituisce sicuramente oggettiva incertezza interpretativa relativamente alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218, e che la Corte ha applicato la disposizione di cui si tratta senza neppure indicare l’esistenza di un contrasto di orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, ritenendo, comunque, che l’esistenza in sè del decreto ministeriale adottato per la provincia di Milano da cui, dopo pochissimi giorni dall’emanazione del provvedimento amministrativo, si è scorporato parte del territorio che è andato a costituire la nuova provincia di Lodi abbia ingenerato incertezza meritevole di applicazione della norma denunciata.

6. Quanto al motivo articolato nel ricorso incidentale, si osserva che sussiste nella fattispecie un contrasto di orientamenti giurisprudenziali da cui deriva una oggettiva incertezza in ordine al soggetto chiamato ad adempiere all’obbligo contributivo; per tale motivo la Corte di Appello ha reputato che la peculiarità della vicenda, legata alla esistenza di un provvedimento ministeriale che riguarda una provincia da cui è stata scorporata un’altra conduca a considerare non dovute le sanzioni. Ciò, conformemente agli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, in base ai quali “Ai fini dell’applicazione in sede processuale del D.L. n. 536 del 1987, art. 4, lett. b), convertito nella L. n. 48 del 1998 – che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile nell’ipotesi in cui l’omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa…. si deve considerare che essendo le suddette incertezze da qualificare…. come parte integrante della fattispecie costitutiva dell’obbligo di pagare la sanzione in misura agevolata, il giudice deve valutare se all’epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti” (cfr., Cass. n. 331/2002). E nel caso di specie, per quanto innanzi esposto, non si può revocare in dubbio che esistesse un contrasto sulla interpretazione ed applicazione del D.M. di cui si tratta.

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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