Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4779 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4779 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24019/2016 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 14/10/2016 nel
procedimento vertente tra NATALI FURTO contro EQUITALIA SUD SPA, ROMA
CAPITALE, PREFETTURA DI ROMA, ed iscritto al n. 72412/2015 R.G. di
quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARMELO CELENTANO, che, visto l’art. 380 ter c.p.c.,
chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi la competenza
del Giudice di Pace territorialmente competente, con le conseguenze di legge.
Premesso

1
RG n. 24019/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Natali c/Equitalia+2)

Stefan

rel.
livieri

Data pubblicazione: 28/02/2018

- che il Giudice di Pace di Roma con sentenza 32576/2015 ha dichiarato la
propria incompetenza per materia in ordine alla causa di opposizione proposta
da Furio Natali avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca,
emessa da Equitalia Sud s.p.a., in relazione a cartelle di pagamento portanti
crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del Codice
della Strada, ritenendo trattarsi di opposizione alla esecuzione ex art. 9 c.p.c.

data 14.10.2016, ha sollevato d’ufficio conflitto per regolamento di
competenza, sostenendo che, nella specie, l’opponente aveva impugnato
(anche nei confronti di Roma Capitale e la Prefettura di Roma, rimasti
contumaci) la comunicazione predetta deducendo, oltre a vizi propri della
comunicazione (difetto di motivazione), anche la inesistenza del titolo
esecutivo per estinzione per prescrizione dei crediti, la nullità per vizi di
formazione del titolo per omessa notifica dei verbali di accertamento infrazione
e conseguente nullità derivata delle cartelle di pagamento, e che pertanto la
opposizione doveva qualificarsi come opposizione alla pretesa creditoria,
rimanendo in conseguenza esclusa la competenza del Tribunale in materia di
opposizione alla esecuzione forzata, come statuito anche dalle SS.UU. di
questa Corte nella sentenza n. 15354/2015, che aveva ritenuto il fermo e la
iscrizione ipotecaria misure coercitive alternative alla azione esecutiva. Doveva
invece affermarsi la competenza “per materia” del Giudice di Pace essendo ad
esso devolute le controversie in materia di opposizione ad ordinanze
ingiunzione irrogative di sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme del
Codice della Strada, ed ai verbali di accertamento infrazione, avuto riguardo ai
criteri previsti dall’art. 7 Dlgs n. 150/2011 (il Giudice istante, richiama i
precedenti di Corte cass. ord. 16.10.2014 n. 21914 e 18.2.2015 n. 3283)
– che il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte rilevando la
mancanza di attestazione della comunicazione della ordinanza che solleva il
conflitto, alle parti costituite nel giudizio ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.,
e richiedendo in via preliminare che venga disposto tale adempimento; nel
merito ha richiesto l’accoglimento della istanza, sussistendo la competenza
2
RG n. 24019/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Natali c/Equitalia+2)

– che il Tribunale Ordinario di Roma, adito in riassunzione, con ordinanza in

”per materia” del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 22 bis della legge n.
689/1981 e degli artt. 6 comma 3, e 7 del Dlgs n. 15072011
Rilevato :
– che sussiste la prova della comunicazione alle parti del giudizio di merito, ai
sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c., della ordinanza 14.10.2016 con la quale il
Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio il conflitto di competenza, come da

la comunicazione agli indirizzi PEC degli avvocati Giulia Vitali e Valeria Maria
Ruoti, difensori dell’opponente Furio Natali, e dell’avv. Enrico Panfili difensore
di Equitalia Sud s.p.a.
– che con ordinanze interlocutorie della Sezione VI-3 in data 31.1.2017 n.
2567 e n. 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176 è stata disposta la rimessione al
Primo Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta
qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace
con riferimento alle controversie aventi ad oggetto opposizione ad ordinanze
ingiunzione irrogative di sanzioni pecuniarie, devolute dall’art. 22 bis della
legge n. 689/1981 (norma successivamente abrogata dall’art. 34, comma 1,
lett. c) del Dlgs n. 150/2011) e dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011,
rispettivamente, al Giudice di Pace ed al Tribunale Ordinario, nonché con
riferimento alle controversie concernenti le opposizioni proposte avverso il
preavviso o le misure del fermo amministrativo e della ipoteca adottati
dall’Agente per la riscossione, con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli
atti presupposti (cartella di pagamento; atto irrogativo della sanzione
pecuniaria; VAV) o contestati i fatti costitutivi della pretesa avente ad oggetto
il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della
Strada
– che la decisione delle Sezioni Unite assume carattere dirimente rispetto alla
decisione sulla questione di competenza sollevata con regolamento ex officio
dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma
P.Q.M.
3
RG n. 24019/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Natali c/Equitalia+2)

s. rel.
St

“attestazione telematica” della Cancelleria del Tribunale di Roma da cui risulta

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo avanti la VI-3 sezione, in attesa
della sentenza delle Sezioni Unite in ordine alla questione della natura della
competenza del Giudice di Pace individuata dagli artt. 6 e 7 della legge n.
150/2011.

Roma, 19.12.2017

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