Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4779 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO ROGET COSTR S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Avv. P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

U. MORICCA 5, presso l’avvocato SOLA VITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHIARENZA EUGENIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.N. (c.f. (OMISSIS)), A.

S. (c.f. (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza n. 761/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Roget Costruzioni s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Catania in data 18.7.1991, conveniva in giudizio F.M. N., F.V. e A.S., chiedendo la revoca dell’atto pubblico per persona da nominare stipulato in data (OMISSIS), avente ad oggetto il trasferimento della proprieta’ di un garage sito in (OMISSIS).

La domanda veniva proposta sia nei confronti di F.M. N., essendo questa la persona nominata per l’acquisto, quale effettiva acquirente dell’immobile, nonche’ per quanto di ragione nei confronti di F.V. e A.S., che sciogliendo la riserva fatta nell’atto di compravendita, avevano dichiarato di avere acquistato l’immobile in nome e per conto di F.M.N.. Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, ritenendo sussistente sia il requisito temporale che quello soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza della societa’ venditrice. Detta sentenza veniva impugnata da F.M.N., in proprio e quale erede di F.V. dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, che riformava la sentenza del primo giudice rigettando la domanda del Fallimento Roget Costruzioni s.r.l..

Avverso tale sentenza il menzionato Fallimento ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Le intimate F. M.N. e A.S. non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, avrebbe fornito la prova della conoscenza da parte dell’acquirente, al momento della conclusione del contratto, dello stato di insolvenza della societa’, poi dichiarata fallita, desumibile dalla esistenza di svariati bollettini di protesti a carico di detta societa’ (prodotti in giudizio e recanti in calce la data di pubblicazione), di procedure esecutive mobiliari pendenti al momento della stipula dell’atto e di due ipoteche giudiziali in favore di istituti di credito, dipendenti da decreto ingiuntivo, di importo rilevante (L. 160.000.000 e L. 96.734.240), pacificamente risultanti dal rogito. Avrebbe errato, pertanto, la Corte d’Appello di Catania nel ritenere non raggiunta la prova, incombente sulla curatela, della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente. La motivazione al riguardo fornita dalla Corte, oltre ad essere erronea, perche’ contraria ai principi affermati dalla cassazione in materia, sarebbe anche insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, in quanto avrebbe unicamente affermato che l’esistenza delle ipoteche sarebbe sintomatica della esistenza di debiti, ma non necessariamente di insolvenza, il che avrebbe comportato un errato iter logico seguito dal giudice di merito, che sarebbe dovuto pervenire in base agli elementi su indicati ad una decisione diversa.

Il ricorso e’ fondato.

Il ricorrente deduce che i bollettini dei protesti, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, recano in calce la indicazione della data di pubblicazione degli stessi, e quindi sono decisivi al fine di ritenere la conoscenza da parte dell’acquirente della situazione di insolvenza della societa’ debitrice, che e’ apodittico affermare che dalla comprovata esistenza di procedure esecutive si puo’ ricavare l’esistenza di debiti e non l’insolvibilita’; che ugualmente e’ apodittico l’affermare che le due consistenti ipoteche giudiziali, risultanti dal rogito di compravendita, al piu’ potessero essere sintomatiche di debiti e non necessariamente di insolvenza.

Il collegio osserva che le valutazioni date dal giudice a quo di ciascuno degli elementi indiziari considerati sono effettivamente apodittiche e la motivazione della sentenza appare insufficiente non solo per le scarne ed illogiche valutazioni fornite circa la rilevanza di ciascuno di detti elementi, ma soprattutto perche’ degli elementi in questione e’ stata effettuata una valutazione atomistica, senza procedere, come sarebbe stato doveroso, ad una valutazione complessiva degli stessi, al fine di verificare se tale valutazione complessiva consentiva ancora di mantenere la conclusione cui il giudice era pervenuto circa il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in base ad una valutazione separata, e quindi insufficiente ed illogica, di ciascuno degli elementi indiziari considerati.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvedera’ a liquidare anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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