Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4779 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. I, 24/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27370/2015 proposto da:

I.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di

La Frittoria S.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi,

32, presso lo studio dell’avvocato Faraglia Emilia Rosa,

rappresentato e difeso dagli avvocati Ciani Irene e Del Prete

Danilo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., in proprio e quale legale rappresentante di La

Frittoria S.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo n.

20, presso lo studio dell’avvocato Rizzo Carla, rappresentato e

difeso dall’avvocato Cazzola Fabio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 786/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/10/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– I.S. propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che ha respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente nei confronti di B.F. e della “Frittoria di F.B. e S.I.” snc, avverso il lodo arbitrale emesso tra dette parti il 27.1.2012 (reso esecutivo in data 9.2.2012), che ne ha disposto l’esclusione dalla società in quanto la sua condotta aveva determinato minori incassi per l’ente collettivo, cosi pregiudicando irrimediabilmente il necessario rapporto fiduciario;

– la Corte territoriale, in particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, quanto alla dedotta nullità del lodo sollevata dall’ I. per essere pendente altro giudizio innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, avente ad oggetto la domanda di scioglimento della società, ha affermato che su tale questione non erano stati proposti rituali motivi di impugnazione; rilevava inoltre che non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio arbitrale, atteso che entrambe le pronunce apparivano in astratto suscettibili di essere adottate separatamente ed in ogni caso che la domanda di scioglimento prevaleva su quella di esclusione proposta nei confronti del socio inadempiente;

– B.F., in proprio e quale amministratore di “La Frittoria” di B.F. & c. sas, già La Frittoria snc, resiste con controricorso;

Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione di legge, in relazione alla statuizione che ha disatteso la dedotta nullità del lodo e la mancata sospensione del procedimento arbitrale a fronte della pendenza di domanda giudiziale di accertamento dello scioglimento della società, precedentemente proposta innanzi al tribunale di Pesaro;

il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione alla nullità del lodo, avente ad oggetto l’esclusione del socio da una società in nome collettivo, in conseguenza della mancata sospensione del procedimento arbitrale, pur essendo pendente domanda di scioglimento della medesima società, proposta innanzi al tribunale di Pesaro.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

La Corte territoriale ha anzitutto affermato la mancanza di specifici motivi di impugnazione del lodo sulla natura della domanda svolta nell’ambito del giudizio arbitrale, rilevando che la doglianza era stata unicamente sollevata in relazione alla pendenza di altro giudizio innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte ha in ogni caso affermato, anche con riferimento alla mancata sospensione del giudizio arbitrale, che la domanda di esclusione del socio (specificamente oggetto del lodo impugnato) e quella di scioglimento della società erano suscettibili di separata trattazione e decisione, fermo restando che la domanda di esclusione prevaleva e dunque aveva carattere pregiudiziale, su quella di scioglimento della società.

Tale statuizione è conforme a diritto.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel dissidio giudiziale tra i due soci di una snc, l’indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell’uno è prevalente rispetto a quella sul verificarsi dello scioglimento della società, considerato che l’eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega il suon effetto dal passaggio in giudicato e da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostruire la pluralità dei soci ed evitare lo scioglimento (Cass. n. 134/1987; 64110/1996).

In caso di conflitto determinato da gravi inadempienze di uno dei soci, i contrasti tra i soci possono infatti essere eliminati estromettendo quello inadempiente, a norma dell’art. 2286 c.c.

Non sussiste pertanto il dedotto rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio ordinario pendente tra le medesime parti, avente ad oggetto lo scioglimento della società in nome collettivo, ed il giudizio arbitrale: la mancata sospensione di detto giudizio non è dunque idonea a determinare la nullità del lodo, fermo restando che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la clausola compromissoria, con cui nel contratto sociale i soci di una società di persone rimettano ad arbitri le controversie in ordine all’esclusione di soci dalla società, è pienamente valida, alla luce dell’art. 806 c.p.c. (Cass. 2657 del 1995; 5019/2009).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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