Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4779 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38468-2019 proposto da:

TITAN MEDICAL SYSTEM SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato LORENZO LA CHIOMA;

– ricorrente –

contro

SCUDO INVESTIMENTI SG SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIAMPAOLO PECCI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 881/2019 del

TRIBUNALE di RIMINI, depositata l’11 /11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che chiede che

la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la società Titan Medical Systems S.r.l. (d’ora in poi, “Titan”) propone, sulla base di due motivi, ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 881/19, dell’11 novembre 2019, del Tribunale di Rimini, con la quale ha rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla società Titan nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti della società Scudo Investimenti SG S.p.a. (d’ora in poi, “Scudo Investimenti”);

– che la Titan, con il primo motivo, deduce, ai sensi degli artt. 18,19,20,21,26 e 28 c.c., “erronea interpretazione” degli artt. 13 e 15 del contratto di leasing finanziario n. 7343 del 27 marzo 2013 e della legge applicabile al caso di specie;

– che, a suo dire, le parti della suddetta relazione contrattuale hanno “esplicitamente inteso concordare pattiziamente la legge applicabile al contratto sottoscritto e il Foro competente in caso di controversie”, individuando l’una e l’altro in quelli sanmarinesi, giacchè la possibilità – prevista in via di eccezione, rispetto a tale disciplina generale – di adire il Foro “ove il Cliente ha la propria residenza e/o domicilio e/o dimora e/o egli o il Garante detengono beni immobili” risulterebbe subordinata alla condizione che il cliente (ovvero, nella specie, essa Titan) risulti persona fisica;

– che “Titan, pertanto, lamenta “un’erronea interpretazione del criterio derogatorio della competenza (rectius giurisdizione) fondato sul luogo ove il Garante detiene beni immobili”, essendo subordinato “non solo al fatto che la finanziaria si faccia attrice, ma anche al fatto che il convenuto sia persona fisica”;

– che, in ogni caso, se si volesse ritenere applicabile il criterio del Foro del garante, lo stesso andrebbe individuato in quello di Tivoli, “secondo gli ordinari canoni di determinazione della competenza territoriale”, giacchè il garante di Titan possiede immobili nei Comuni di Tivoli e Palombara Sabina;

– che con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione circa la competenza territoriale, lamentando Titan che la sentenza del Tribunale di Rimini, dopo aver stabilito la sussistenza della giurisdizione italiana, “nulla dice circa il criterio applicabile di individuazione del Foro territorialmente competente e sul motivo per il quale esso venga individuato proprio nel Tribunale di Rimini”;

– che la società Scudo Investimenti ha depositato memoria, deducendo la tardività della proposizione dell’eccezione di competenza, avendo Titan sollevato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo un’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, rilevando, comunque, che nel caso di specie difettano sia l’indicazione del giudice ritenuto competente che la contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili;

– che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia respinto, rilevando, per un verso, come la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano non possa essere devoluta a questa Corte con regolamento di competenza, nonchè, per altro verso, come l’esame della doglianza relativa alla mancata individuazione del Tribunale di Tivoli in quello, in ipotesi, territorialmente competente sia preclusa dal fatto che l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata in modo completo nel primo atto difensivo della fase di merito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento di competenza è inammissibile, per una pluralità di ragioni;

– che a tale esito conduce, innanzitutto, la preclusione ad avvalersi di tale mezzo, allorchè, come nel caso che occupa, esso sia utilizzato per devolvere all’esame di questa Corte “non un’ipotesi di competenza interna tra i giudici dell’ordinamento italiano e, quindi, una statuizione in tema di ripartizione del potere di “iuris dicere”, ma una questione di giurisdizione tra giudici di diversi Stati” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 16 dicembre 2009, n. 26288, Rv. 610495-01);

– che, d’altra parte, il mezzo esperito neppure potrebbe intendersi come un ricorso “per saltum”, giacchè “non è direttamente ed immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza che abbia deciso solo su questioni pregiudiziali, preliminari o di rito, tra le prime delle quali rientrando la sentenza contenente la individuazione del giudice dotato di giurisdizione” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., cent. 24 gennaio 2013, n. 1717, Rv. 624696-01);

– che, inoltre, quanto alla pretesa di Titan – in alternativa a quella di far affermare la giurisdizione sanmarinese – di individuare nel Tribunale di Tivoli, e non in quello di Rimini, quello territorialmente competente, deve rilevarsene, del pari, l’inammissibilità;

– che, al riguardo, è corretto il rilievo svolto sia dalla società Scudo Investimenti che dal Procuratore Generale presso questa Corte, ovvero che – assumendo la citazione in opposizione, nel procedimento ex art. 645 c.p.c., “il valore di comparsa di risposta, integrando il primo atto con cui l’ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2015, n. 21672, Rv. 637589-01) – l’eccezione di incompetenza territoriale avrebbe dovuto formularsi già in tale atto, visto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 38 c.p.c., “deve intendersi come prima difesa utile l’atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria” (Cass. Sez. 1, sent. 27 maggio 1999, n. 5161, Rv. 526757-01);

– che, in ogni caso, il regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile pure in ragione del fatto che la Titan richiama il contenuto di clausole contrattuali e di documenti (in particolare, una visura attestante che il “Garante” possiederebbe beni immobili nel territorio dei Comuni di Tivoli e Palombara Sabina) non riprodotti nello stesso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

– che, al riguardo, va rammentato come il regolamento di competenza sia di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, “sicchè ai sensi del n. 6) del detto art. 366 c.p.c. la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 19 ottobre 2020, n. 22682, Rv. 659431-01);

– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01);

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del regolamento, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, condannando la società Titan Medical Systems S.r.l. a rifondere alla società Scudo Investimenti SG S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro, 2.250,00, oltre 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA