Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4779 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4779 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21594 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi,
n. 12, si domicilia
– ricorrente-

contro
Cenci Luriana, rappresentata e difesa, giusta procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Giacomo
Maria Perri, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla
via delle Belle Arti, n. 7, presso lo studio dell’avv.
Alessandra Ferranti
-controricorrente-

RG n. 21594/2010
estensore
Angelind-Mar i Perfinom

Data pubblicazione: 11/03/2016

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
delle Marche, sezione 4, depositata in data 24 giugno 2009, n. 95/4/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 13
ottobre 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Gianna De Socio;

Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto.
La contribuente presentò in data 20 maggio 2004 un’istanza di
definizione di omessi versamenti di iva, imposte dirette ed irap,
concernente gli anni 2001 e 2003, fruendo altresì del beneficio della
rateizzazione, ma versò la seconda rata con un giorno e la terza con tre
giorni di ritardo.
Ne seguì il diniego di accesso al condono, che Luriana Cenci ha
impugnato, ottenendone l’annullamento da parte della Commissione
tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio,
reputando che i ritardi nel pagamento delle rate dinanzi indicate non
fossero idonei a determinare la decadenza dal condono, con la
conseguente applicabilità delle sanzioni stabilite dall’art. 13 del d.lgs.
471/97.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, cui la contribuente
replica con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto.
1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1,
numero 3, c.p.c., l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 9bis, 7, 8, 9, 15 e 16 della 1. n. 289 del 2002, sostenendo che il
ritardo nel versamento di alcune rate determini la decadenza dai benefici
previsti dalla disciplina del condono invocata.
RG n. 21594/2010
Ang

Penino estensore

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

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.

Il ricorso indica in narrativa tutti gli elementi di fatto rilevanti ed è
corredato di adeguato quesito di diritto: ne consegue l’infondatezza delle
eccezioni d’inammissibilità proposte in controricorso.
Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione basata sulla pretesa
violazione dell’art. 366, n. 2, c.p.c., giacché l’indicazione del numero
ad identificare l’organo giudicante.
2.- Nel merito, il ricorso è fondato.
Quanto all’iva, la Corte ha già avuto occasione di rimarcare che la
sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06,
secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di
cui agli articoli 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con gli
articoli 7 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una rinuncia generale
e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili compiute
nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando
seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta
sul valore aggiunto, ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura
nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale
lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento
di quanto dovuto per Iva (fra tante, vedi, in particolare Cass. 23
settembre 2011, n. 19546).
2.1.-Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione
prevista dall’articolo 9bis della legge numero 289 del 2002, il quale,
pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando
il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento
delltIva, deve essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n.
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua
RG n. 21594/2010
Ang ina- ria Penino estensore

della sentenza, della data e del luogo di decisione riescono pienamente

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dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della
Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06.
Questa Corte, al riguardo, ha anche evidenziato che «quanto
concerne l’imposta in sé si riferisce ovviamente anche alle sanzioni,
delle quali non può essere esclusa l’integrale esazione, come peraltro

25701 del 2009 e n. 20068 del 2009 citata), posto che le misure con cui
lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o
riscossione dela VA. devono ritenersi incompatibili con la disciplina
comunitaria anche in relazione alle sanzioni di natura tributaria
previste dall’ordinamento nazionale per le violazioni di norme che
regolano gli obblighi di dichiarazione e pagamento dell’imposta, pur
non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla sesta direttiva>>
(ancora Cass. 19546/2011; in termini, anche Cass. 27 luglio 2012, n.
13505).
3.-Né la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il
principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di
applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possa ostarvi il
carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte,
le sentenze della Corte di Giustizia in cause C- 312/93, Peterbroeck; C 430-431/93, Van Schijndel; C – 327/00, Santex, alle quali si è adeguata
la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez.un.,
18 dicembre 2006, n. 26948).
4.- Con riguardo alle imposte dirette ed all’irap, giova rimarcare
che, in generale, le norme che disciplinano i condoni tributari, essendo
derogatorie rispetto a quelle generali dell’ordinamento tributario,
integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (v. Cass. 18 gennaio
2002, n. 514), di guisa che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione
agevolata previste dalla 1. n. 289 del 2002 è disposizione di carattere
RG n. 2159412010
Ang ina-Maria Perrino estensore

previsto al punto 42 della sentenza di infrazione (v. sul punto Cass. n.

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eccezionale, assistita da una propria specifica disciplina, che è di stretta
interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme
generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre
forme di definizione, ancorché contemplate dalla medesima legge.
4.1.- Ciò posto, l’articolo 9bis dispone, per quanto interessa, al
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e
ai sostituti d’imposta che… provvedono ai pagamenti delle imposte o
delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il
31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento è scaduto
anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun
periodo di imposta eccedono… per gli altri soggetti, la somma di 6.000
euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari
importo….».
La norma prevede dunque semplicemente che le sanzioni non
si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle
imposte, pagamento che può, in alcuni casi, essere rateale.
4.2.- Pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste
dagli art. 8, 9 e 15 della 1. 289/02 (a norma delle quali «l’omesso
versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina
l’inefficacia della definizione>>), nonché dall’art. 16, comma 2, della
medesima legge (secondo cui «l’omesso versamento delle rate
successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia
della definizione>›), è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si
provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle
imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza
che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento
non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 21 giugno
RG n. 21594/2010
Ange *na-

errino estensore

comma 1, che «le sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto

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2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6
ottobre 2010, n. 20745).
5.- Sul punto, pervero, le parti concordano sul fatto che, oltre al
ritardo del secondo pagamento, l’ultima rata, anziché in data 27
dicembre 2004, è stata versata il successivo 30 dicembre.
delle disposizioni che hanno prorogato il termine di pagamento, ossia del
d.l. 24 giugno 2003 n.143, così come integrato dal comma 2, lettere e) ed
f), dell’art. I del D.M. 8 aprile 2004, emanato appunto in attuazione
dell’art.1, comma 2, del di. 143/2013, così come modificato dall’art.23decies del d.l. 24/ dicembre 2003, n. 355.
Il comma 2 dell’art. 12 della legge n. 289/02 -come sostituito
dall’articolo 5-bis del d.l. n. 282/02, introdotto dalla legge di conversione
n. 27/03- fissava per il versamento delle rate i termini del 30 novembre
2003, del 30 giugno 2004 e del 30 novembre 2004. Il predetto di. n.
335/03, convertito con la legge 47/04, ha rimesso al Ministro
dell’Economia e delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, dei
predetti termini. In particolare, l’art. 1 del di. 143/03 stabilisce che <

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