Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4778 del 28/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4778 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6334/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura 1
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Crisi Giorgio, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosalba Padroni,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Renato Cesarini n. 97
presso lo studio dell’Avv. Daniela Etna, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 5068/12/16 depositata il 6 settembre 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 25 gennaio 2018.
(Li
Data pubblicazione: 28/02/2018
ATTESO CHE
Circa il rimborso IRPEF chiesto da Giorgio Crisi, ex dipendente di
Banca Commerciale Italiana, sull’assunto della non imponibilità
dei propri contributi al fondo aziendale di previdenza
il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento del diniego di
rimborso.
Il ricorso denuncia violazione degli artt. 17 e 48 (ora 19 e 51)
d.P.R. 917/1986, per aver il giudice d’appello ritenuto non
imponibili i contributi versati dal lavoratore al fondo COMIT
(primo motivo); denuncia altresì violazione degli artt. 47 e 48
d.P.R. 917/1986, per aver il giudice d’appello riconosciuto la
spettanza della detrazione del 12,50% prevista per le erogazioni
periodiche di previdenza complementare (secondo motivo).
L’imponibilità dei contributi dei dipendenti ai fondi di previdenza
complementare degli istituti bancari è stata più volte affermata
dalla Corte in ragione della loro natura di contributi facoltativi
(Cass. 11156/2010 Rv. 613187, Cass. 23030/2014 Rv. 632758).
L’orientamento pare revocato in dubbio da due pronunce
gemelle, pur arrestatesi sul piano della congruità motivazionale
(Cass. 27078/2016 e Cass. 27079/2016, non massimate).
Il contrasto latente in seno alla giurisprudenza di legittimità
suggerisce di rimettere la causa alla Sezione ordinaria.
P. Q. M.
Rimette la causa alla Quinta Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.
complementare, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione