Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4778 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via cosseria 5, presso l’avvocato TRICERRI

LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato ARENA SALVATORE RUGGIERO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA “IL CARABINIERE SUBACQUEO” A R.L. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso l’avvocato CICCOTTI

SABINA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZU CARLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 01/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RUGGERO ARENA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 27.07.1988 M.M. e M.S., quali comproprietari pro indiviso del terreno, sito in localita’ (OMISSIS) ed assoggettato a procedimenti di espropriazione e di occupazione temporanea e d’urgenza, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la Societa’ Cooperativa edilizia a r.l. “Il Carabiniere subacqueo” chiedendone la condanna al pagamento dell’indennita’ di occupazione legittima ed al risarcimento dei danni subiti per l’irreversibile trasformazione e la conseguente acquisizione della proprieta’ del bene avvenuta per c.d. occupazione acquisitiva.

Deducevano tra l’altro che, con decreto assessoriale del 6.07.1978, era stata disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza del loro terreno per un periodo di cinque anni, che, a seguito dell’occupazione, la cooperativa edilizia convenuta vi aveva realizzato il proprio programma costruttivo e che, non essendo stato nel quinquennio adottato il decreto di espropriazione, l’occupazione era divenuta illegittima.

Con sentenza del 9.03 – 19.06.2001, l’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli attori.

Con sentenza del 2.02 – 29.04,2004, la Corte di appello di Messina respingeva l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale dal solo M., evidenziando anche che a costui, nelle more del giudizio di primo grado, era stata venduta dal M.S. la meta’ indivisa del terreno oggetto della controversia e che era pertanto divenuto unico titolare dei diritti ed obblighi ad esso connessi. La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che il M. aveva acquisito la proprieta’ del terreno in questione per effetto del giudicato di cui alla sentenza costitutiva n. 91 del 1987, resa dalla Corte di appello di Messina, nel giudizio (anche) da lui proposto ai sensi dell’art. 2932 c.c., con domanda trascritta il 19.06.1979 e fondata sul contratto preliminare di compravendita del bene, che aveva stipulato con i P., all’epoca proprietari che titolare del diritto al risarcimento del danno da c.d. occupazione acquisitiva ossia da perdita della proprieta’ del bene irreversibilmente incorporato nell’opera pubblica, era il proprietario di esso al momento del perfezionamento della vicenda acquisitiva, la quale, se verificatasi, come nella specie, durante il periodo dell’autorizzata occupazione temporanea, andava datata alla scadenza di tale periodo di occupazione legittima e, dunque, nel caso in esame al 18.10.1983, data anteriore alla sentenza n. 91 del 1987, costitutiva del trasferimento in favore del M. ed alla quale, pertanto, i promittenti venditori risultavano ancora proprietari del bene – che diversa conclusione non era legittimata dal fatto che la domanda giudiziaria di cui all’art. 2932 c.c., volta all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita immobiliare, era stata dal M. trascritta il (OMISSIS), ossia in data anteriore a quella della definizione della controversia, dal momento che, ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 2, la retrodatazione al compimento della trascrizione della domanda, degli effetti traslativi della trascritta sentenza di accoglimento di tale domanda era destinata ad operare soltanto nei confronti dei terzi aventi causa a titolo derivativo dal promissario venditore, tra i quali non potevano essere ricompresi i terzi che, come nel caso di specie, avessero acquistato il bene a titolo originario, in virtu’ della c.d. occupazione acquisitiva.

Avverso questa sentenza notificatagli il 21.06.2004, il M. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 4.10.2004, fondato su un unico motivo ed illustrato da memoria. La Soc.Coop. Edil. “Il Carabiniere subacqueo” a r.l. ha resistito con controricorso notificato l’11.11.2004 e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il M. denunzia “Violazione dell’art. 2652 c.c., n. 2 e dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “.

Censura la sentenza della Corte territoriale relativamente all’attuata applicazione delle regole normative di cui alle rubricate norme, inerenti all’istituto della trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, osservando essenzialmente che:

non e’ comprensibile la mancata retrodatazione dell’effetto costitutivo della sentenza al momento della trascrizione della relativa domanda giudiziale un atto d’imperio della PA ha vanificato la sua aspettativa di acquisizione della proprieta’ del bene, consentendo alla PA di acquisirlo lei stessa senza corrispondere alcuna indennita’, il che imporrebbe una verifica di costituzionalita’ – al momento della proposizione della domanda risarcitoria (notificata il 2.09.1988) era proprietario del bene e, quindi, legittimato a proporla, essendo il relativo diritto sorto solo alla scadenza del periodo di occupazione legittima, terminata il 18.10.1983 e non prescritto. Il motivo non e’ fondato.

Come noto, la fattispecie della cosiddetta occupazione acquisitiva o appropriativa o accessione invertita si verifica quando il fondo occupato nell’ambito di una procedura espropriati va ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione di un’opera di pubblica utilita’ senza che sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprieta’.

Tale fattispecie determina l’acquisto della proprieta’ a titolo originario a favore della P.A. e la corrispondente estinzione del diritto del proprietario e si realizza anche quando, come nella specie, l’opera pubblica con l’irreversibile trasformazione del bene occupato, sia stata realizzata durante il quinquennio di occupazione legittima ed al compimento di tale termine non sia intervenuto il decreto di esproprio (cfr. Cass. 200806195).

Solo colui che al momento dell’irreversibile trasformazione del bene era proprietario del medesimo e’ legittimato a chiedere il risarcimento del danno anche se abbia alienato il fondo, non potendo il diritto considerarsi trasmigrato al terzo acquirente al quale non e’ stato cagionato alcun danno. Difetta, pertanto, di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l’intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l’effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita) in favore della P.A. (cfr tra le altre Cass, SU 200813358; 199908978).

Del pari, il diritto all’indennita’ per occupazione temporanea (legittima) ed al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima puo’ essere invocato soltanto dal titolare del bene al tempo dell’occupazione, che il predetto danno ha appunto subito, e non anche, salvo che non risulti altrimenti convenuto, da chi tale titolarita’ abbia acquistato dopo che l’occupazione sia cessata (cfr.

Cass. 198206825).

D’altro canto, in generale, la trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui e’ prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall’art. 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra piu’ acquirenti dallo stesso dante causa, consente all’attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio (cfr. Cass. 200201155).

Essenzialmente, il principio della continuita’ delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra piu’ acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (cfr. Cass. 200502161; 200818888).

Inoltre, al principio di ordine generale secondo cui tutte le pronunce giudiziali retroagiscono normalmente al momento della domanda, fanno eccezione le pronunce costitutive che tengono luogo dell’obbligo di concludere un contratto, le quali, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, dispiegano necessariamente i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato; ne’ un argomento in senso contrario puo’ trarsi dalla norma (art. 2652 c.c., n. 2) sulla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, in quanto la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l’unica prevista funzione di risolvere il conflitto tra l’attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica (cfr. Cass. 200510600; Cass. 199403239).

Alla luce degli esposti principi, ai quali i giudici di merito si sono ineccepibilmente attenuti, il M. non era in effetti dotato di titolarita’ attiva (c.d. legitimatio ad causam e non ad processum) rispetto alle azioni indennitarie e risarcitorie da occupazione acquisitiva da lui esercitate nel presente giudizio, e cio’ sia in quanto non era proprietario del terreno durante il quinquennio di occupazione temporanea autorizzata e, dunque, nemmeno al 18.10.1983, data di scadenza di questo periodo, in cui era sorto il diritto al risarcimento del danno, sia in quanto il suo acquisto a titolo derivativo del diritto di proprieta’ sul medesimo bene, disposto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., con la sentenza traslativa del 1987, non poteva essere anticipato alla data di proposizione della domanda di esecuzione specifica e sia in quanto nei confronti dell’acquirente a titolo originario del diritto di proprieta’ (nella specie per c.d. occupazione acquisitiva) non poteva nemmeno giovarsi dell’anticipazione al 19.06.1979, data di trascrizione della domanda, degli effetti della anzidetta sentenza costitutiva, in ragione dei limiti alla retrodatazione degli effetti di tale tipo di pronuncia imposti dall’art. 2652 c.c., n. 2.

Per i residui profili le doglianze del ricorrente appaiono sostanziarsi in inammissibili rilievi generici o non pertinenti rispetto al decisum.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il M. al pagamento in favore della la Societa’ Cooperativa edilizia a r.l. “Il Carabiniere subacqueo”, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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