Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4777 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29722-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– ricorrente –

contro

G.P., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 600/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Toscana n. 1174/2014, la quale aveva accolto il ricorso proposto da G.P. e S.L. avverso avviso di liquidazione per imposta di registro 2008;

i contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. l’Agenzia delle Entrate lamenta con il primo motivo che la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello, avrebbe reso una motivazione apparente, riproducendo “in modo pedissequo e acritico la motivazione espressa dal Collegio di primo grado in accoglimento dei ricorsi dei contribuenti”;

1.2. costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per il quale “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Sez. U, n. 22232/2016);

1.2. la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere, inoltre, interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;

1.3. è denunciabile, pertanto, in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053/2014);

1.4. a fronte degli specifici motivi di appello (come indicati in ricorso, anche mediante allegazione, allo stesso, dell’atto di appello) circa l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione, in favore dei contribuenti, dell’agevolazione fiscale per la prima casa stante il superamento del termine triennale per la realizzazione di un immobile con caratteristiche non di lusso e la mancanza di una causa di forza maggiore nella sua realizzazione, come invece affermato dalla CTP, la sentenza impugnata – la quale si limita a trascrivere la motivazione della sentenza di primo grado, senza neppure dare conto delle specifiche censure ad essa rivolte dall’Ufficio – si risolve, alla luce dei principi sopra esposti, in un’omessa motivazione, dalla quale non è consentito individuare l’iter logico giuridico seguito dal Giudice per pervenire alle ragioni di condivisione con il decisum di primo grado;

2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, formulato in via subordinata;

3. ne consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la sentenza dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione anche per il regolamento delle spese di lite

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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